Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 11 marzo 2025, n. 6487
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto: A) trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell’art. 1569 c.c..
In tema di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso ex art. 1569 c.c., salvo per il giudice il potere di stabilire – in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione – il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Invero, ai sensi dell’art. 1677 c.c., ove l’appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme dedicate all’appalto nonché quelle relative al contratto di somministrazione.
1.2. E, in tema di somministrazione, l’art. 1569 c.c., rubricato “Contratto a tempo indeterminato”, stabilisce che, se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione.
- La dottrina, in ordine all’interpretazione di detto combinato disposto, è divisa:
2.1. ad avviso di alcuni autori, anche il recesso unilaterale del committente dall’appalto di servizi sarebbe regolato, in ogni caso, dall’art. 1671 c.c., sicché il recesso potrebbe avvenire ad nutum senza necessità di preavviso;
2.2. in senso contrario si sono espressi altri autori, secondo cui, con riferimento alla fattispecie del recesso unilaterale del committente nell’appalto di servizi, in luogo dell’art. 1671 c.c., troverebbero applicazione gli artt. 1569 e 1373, secondo comma, c.c., sicché l’esercizio di tale diritto potestativo dovrebbe essere sempre preceduto dal relativo avvertimento.
2.3. Ad un indirizzo intermedio aderisce la giurisprudenza di legittimità – cui, in questa sede, si intende dare seguito -, la quale discrimina l’individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto continuativo o periodico di servizi:
- A) trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione);
- B) viceversa, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell’art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 18/11/1933).
2.4. Tanto perché nei contratti di prestazione, in appalto, di servizi continuativi o periodici a tempo indeterminato il peso dell’elemento fiduciario è ben minore rispetto all’appalto d’opera (o di servizi a tempo determinato) e, pertanto, la figura è assimilabile alla somministrazione, con l’effetto che l’inapplicabilità dell’art. 1671 c.c. ai contratti di appalto di servizi senza limite di durata discende dalla sua stessa ratio.
- D’altronde, anche il recesso delineato dall’art. 1569 c.c. costituisce un’ipotesi di recesso ad nutum, sebbene esso debba essere indefettibilmente esercitato secondo le forme ivi previste – ossia dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo alla natura del servizio prestato – e non sia stabilito un indennizzo per effetto del suo esercizio.
3.1. Siffatta conclusione, con precipuo riguardo allo spazio applicativo dell’art. 1569 c.c., è stata estesa da un arresto giurisprudenziale anche al caso di stipulazione di un appalto d’opera a tempo indeterminato.
In questa prospettiva, si è osservato che l’applicabilità delle singole norme via via dettate per l’appalto d’opera e l’appalto di servizi non deriva dal riferimento delle stesse all’uno o all’altro, bensì dalla loro compatibilità o incompatibilità con il contenuto specifico del rapporto. Conseguentemente, nel caso di appalto d’opera a tempo indeterminato, va riconosciuta (anche) all’appaltatore la facoltà di recesso prevista dagli artt. 1677-1569 c.c. per l’appalto di servizi, con l’obbligo di un congruo preavviso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3530 del 21/05/1983).
- Pertanto, con riferimento all’appalto di servizi a tempo determinato, la previsione di un termine di durata, scaduto il quale senza disdetta l’appalto si rinnova, non impedisce di esercitare il diverso diritto potestativo di recesso ad nutum ex art. 1671 c.c.; recesso che, dunque, costituisce esercizio di un diritto potestativo e che, come tale, non richiede la ricorrenza di una giusta causa e può essere esercitato per qualsiasi ragione, ponendosi in relazione all’esigenza di evitare che il medesimo committente resti vincolato pure quando sia venuto meno il suo interesse alla prestazione dei servizi appaltati.
4.1. Infatti, l’accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non comporta deroga all’art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con l’obbligo di indennizzo verso l’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15335 del 31/05/2024).
4.2. E tanto perché il contratto d’opera e quello di prestazioni continuative di servizi non possono considerarsi strutture negoziali ontologicamente e funzionalmente diversetra loro, risultandone, viceversa, l’indiscutibile omogeneità, tra l’altro, sotto il profilo dell’identità delle situazioni che possono verificarsi tanto nell’una quanto nell’altra fattispecie contrattuale con riguardo alla scelta del contraente second ol’intuitus personae, con la conseguenza che nessun valido motivo consente dO escludere, per l’appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l’applicabilità del disposto di cui all’art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l’esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8254 del 29/08/1997).
- Nello stesso senso si sono pronunciati altri arresti giurisprudenziali, i quali hanno confermato che anche nell’appalto continuativo o periodico di servizi (evidentemente a tempo determinato) trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale del committente, in relazione all’esigenza di evitare che lo stesso resti vincolato pure quando sia venuta meno la sua fiducia nell’appaltatore (con il conseguente venir meno dell’intuitus personae), ovvero non abbia più interesse ai servizi medesimi (per la sopravvenuta perdita di utilità della prestazione o per il sopravvenuto difetto di gradimento del servizio, ad esempio per le mutate condizioni economiche dell’appaltante), con la conseguenza che tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la conclusione o la rinnovazione del contratto, salvo l’obbligo del recedente di tenere indenne l’appaltatore dei servizi prestati fino alla data del recesso, nonché delle spese sostenute e del mancato guadagno fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6873 del 20/03/2013, con riferimento all’appalto di servizi, avente la durata predeterminata di anni dieci, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione comunali e per la manutenzione degli impianti di riscaldamento ed elettrici di tutti gli stabili comunali; Sez. 2, Sentenza n. 17807 del 30/08/2011, con riguardo all’appalto avente ad oggetto la manutenzione, con fissazione di una durata minima, dei misuratori di cassa installati nei punti vendita; Sez. 2, Sentenza n. 1874 del 19/03/1984, con riferimento all’appalto del servizio avente ad oggetto la preparazione e realizzazionedi una campagna pubblicitaria, per definizione di durata predefinita; nello stesso senso anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983, già citata; Sez. 1, Sentenza n. 447 del 16/02/1956).
5.1. In questi casi il recesso ex art. 1671 c.c. assolve all’utile funzione di porre fine, col minor danno per le parti, ad un rapporto ormai inutile o dannoso, mentre sarebbe irrazionale costringere il committente a ricevere la prestazione del servizio (con aggravio di tutte le spese relative) sino alla fine naturale del contratto (ossia alla conclusione prefissata della sua durata).
6.1. Per converso, nel contratto d’appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici (quale contratto di durata: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013), senza predeterminazione della sua durata (ossia a tempo indeterminato), il recesso che ciascuna delle parti (non solo l’appaltante ma anche l’appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all’apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo).
6.2. In tal caso non ha un fondamento logico il riconoscimento del recesso con la prestazione di un indennizzo in favore dell’assuntore, poiché la prestazione del servizio senza alcuna delimitazione di durata non rende preventivabile il mancato guadagno, né, d’altronde, è esigibile che la liberazione dell’appaltante da un vincolo di durata indeterminata sia controbilanciata dalla liquidazione di un ristoro in favore dell’artefice del servizio.
6.3. Conclusione, questa, conforme al principio immanente al sistema della libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato: in forza di tale principio, nei contratti a tempo indeterminato è consentito alle parti lo scioglimento del rapporto, normalmente con preavviso, così dandosi forma al c.d. recesso “conformativo” o “determinativo”. Per un verso, è dunque assicurato lo scioglimento del rapporto di durata indeterminata, così scongiurando l’invalidità che altrimenti discenderebbe dalla perpetuità del vincolo, e – per altro verso – ne sono plasmate le modalità di esercizio, imponendo comunque un termine di preavviso.
6.4. La necessità del preavviso integra quel minimo di “procedimentalizzazione” esigibile nella fattispecie, allo scopo di assegnare, sia al somministrante (e così all’appaltatore di servizi), sia al somministrato (e così al committente di servizi), un tempo ragionevolmente necessario per “riorientarsi” nel mercato e trovare così, rispettivamente, una collocazione alternativa della propria produzione o una fonte alternativa di approvvigionamento.
6.5. Non assumono, per contro, rilievo, in base al dettato della norma, ai fini della determinazione della durata del preavviso, i costi eventualmente sostenuti dall’una o dall’altra parte, sotto forma di investimenti volti ad assicurare una migliore esecuzione o fruizione della prestazione e, in particolare, ad adeguare la propria struttura organizzativa all’esecuzione di una prestazione specifica rispetto alle esigenze di controparte o alla ricezione della prestazione in modo rispondente alle sue precipue caratteristiche.
6.7. Piuttosto, a garanzia dell’appaltatore, la manifestazione della volontà del committente di liberarsi dal rapporto obbligatorio deve essere preceduta da un adeguato preavviso, allo scopo di consentire al prestatore di organizzare per tempo tale cessazione.
- Resta da esaminare il profilo – espressamente affrontato dalla pronuncia impugnata – delle conseguenze che discendono dall’esercizio, nell’appalto di servizi a tempo indeterminato, del diritto potestativo di recesso con un termine di preavviso non congruo. […]
7.1. La Corte d’Appello ha, per contro, rilevato che – una volta determinato il termine congruo, in relazione alla natura dei servizi prestati – il recesso esercitato sia comunque valido, sebbene la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso considerato adeguato (ovvero sino alla scadenza del termine di preavviso previsto in contratto o ricavabile dagli usi).
Ebbene il giudice deve, in ogni caso, valutare la congruità del preavviso, in quanto richiesto dalla legge.
7.2. Quest’ultima impostazione è stata fatta propria dal precedente di questa Corte, a mente del quale, nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire – in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione – il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1496 del 22/04/1977).
7.3. Dunque, il termine “congruo” di preavviso attiene al quomodo dell’esercizio del diritto potestativo e non ne rappresenta un indefettibile elemento costitutivo (quid). Ne consegue che (sempre nei contratti d’appalto a tempo indeterminato), ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato o con un preavviso inadeguato, il rapporto si risolve comunque, benché la sua efficacia si protragga sino al decorso del termine, reputato congruo, del periodo di preavviso.
In altri termini, a fronte di contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato, il recesso esercitato in violazione del termine di preavviso pattuito o stabilito dagli usi o congruo, avuto riguardo alla natura del servizio, è comunque valido (in quanto espressione della volontà legittimamente manifestata di risolvere il rapporto), benché la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso.
7.4. Non vi è, infatti, l’esigenza di salvaguardare la rinnovazione del contratto per l’intervenuta scadenza del termine senza un congruo preavviso (appunto perché l’appalto in questione, su cui si innesta l’esercizio del diritto di recesso con preavviso, è senza delimitazione di durata). […]
- In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto, enunciando i seguenti principi di diritto ex art. 384, primo comma, c.p.c.
8.1. “In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto: A) trova applicazione l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell’art. 1569 c.c.”.
8.2. “In tema di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso ex art. 1569 c.c., salvo per il giudice il potere di stabilire – in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione – il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia”.