TAR SICILIA – PALERMO, Sez. II, sentenza del 14.02.2022, n. 514
Guida alla lettura. Con la sentenza sopra indicata, Il T.A.R. Sicilia-Palermo è chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno (da ritardo) spiegata da un operatore economico (che mirava ad ottenere un’autorizzazione) nei confronti delle Amministrazioni competenti: la reiezione della ridetta domanda viene motivata da un lato per la nullità della cessione di ramo di azienda; dall’altro lato, in quanto comunque infondata nel merito.
Testo rilevante della decisione
Viene in decisione il ricorso con il quale la società ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni regionali resistenti al risarcimento del “danno da ritardo” a suo dire causato dalla colposa violazione del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica avviato con istanza depositata in data 9 febbraio 2009 e da ultimo integrata il 9 ottobre 2009 in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in contrada Donna Fala nel Comune di Racalmuto.
Secondo il Collegio il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo si ritiene che l’atto di “cessione del ramo d’azienda” dal quale nascerebbe la legittimazione della ricorrente al subentro nel rapporto con l’amministrazione derivante dalla domanda di autorizzazione di J & V Consulting s.r.l., dell’ottobre 2009, sia nullo e privo di effetti.
Invero affinché possa configurarsi una cessione di un ramo d’azienda è necessario che venga trasferito un autonomo comparto produttivo nella sua interezza, cosa che non è evidentemente avvenuta nella fattispecie in questione.
Dalla lettura del relativo contratto – prosegue il T.A.R. – emerge, invero, che l’unico oggetto di cessione sarebbe proprio il rapporto, di natura esclusivamente procedimentale/pubblicistica, che si è venuto a creare tra l’amministrazione e la J & V Consulting s.r.l., a seguito della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ad un impianto inoltrata da tale società.
Ciò posto, non soltanto è evidente che tale contratto non determina alcuna cessione di ramo d’azienda, ma non determina in generale alcun effetto giuridico, in quanto un rapporto procedimentale/pubblicistico non è certamente cedibile, ancor più con un mero atto tra privati, rispetto al quale l’amministrazione è rimasta estranea.
Sulla base di tali considerazioni viene a cadere l’intero costrutto sul quale trova fondamento la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio.
Peraltro, anche diversamente opinando, non può non rilevarsi che il contratto in questione esclude espressamente qualsiasi pregressa ragione di credito vantata da J & V Consulting s.r.l., di modo che l’odierna ricorrente non potrebbe fare valere eventuali pretese risarcitorie derivanti da inadempimenti precedenti al suo preteso ingresso nel rapporto amministrativo in considerazione, né le potrebbe giovare l’accertamento giudiziale di un eventuale inadempimento riferito a tale periodo, quale consegue alla sentenza n. 1268 dell’1 luglio 2011; sentenza peraltro di cui nessuno ha mai richiesto l’ottemperanza, attraverso gli previsti strumenti processuali.
La Sez. II rileva inoltre che dal conclusivo provvedimento di autorizzazione del 20 novembre 2012 risulta che la società Jaz solo in data 20 giugno 2012 ha trasmesso vari documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, e solo in data 16 ottobre 2012 ha trasmesso copia del contratto preliminare di locazione e costituzione di servitù dei terreni interessati all’impianto. E’ quasi superfluo evidenziare che in assenza di tale documentazione l’autorizzazione richiesta non sarebbe stata rilasciata e il procedimento si sarebbe concluso con un atto di rigetto.
In definitiva la ricorrente, da quando è divenuta – ma sarebbe più corretto dire da quando ha ritenuto di essere divenuta – titolare del rapporto amministrativo che viene in considerazione, non ha assunto alcuna iniziativa giudiziale volta a far emergere l’inadempimento dell’amministrazione, ha completato solo ad ottobre 2012 la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione in questione e, da ultimo – ma non meno importante – non ha fornito alcuna prova che avrebbe potuto attivare l’impianto oggetto di autorizzazione dal momento della pretesa acquisizione del rapporto amministrativo della J & V Consulting s.r.l., al termine finale utile per potere ottenere gli incentivi di legge (24 maggio 2012); circostanze ciascuno delle quali idonee ad escludere la fondatezza della domanda risarcitoria azionata.
Secondo il T.A.R. Sicilia-Palermo il ricorso deve pertanto essere rigettato in quanto infondato. Le spese di lite vengono compensate.