Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, Sentenza 19 dicembre 2024 , C-157/23
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985 – relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi – nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29).
- Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Ford Italia SpA e, dall’altro, ZP e la Stracciari SpA, relativamente al sorgere della responsabilità per danno da prodotti difettosi della Ford Italia a seguito di un sinistro automobilistico subito da ZP mentre guidava un veicolo del marchio Ford da lui acquistato presso la Stracciari.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
- Il quarto e il quinto considerando della direttiva 85/374 enunciano quanto segue:
«considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi[;] che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato;
considerando che, se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili».
- L’articolo 1 di tale direttiva enuncia che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.
- L’articolo 3 di detta direttiva è così formulato:
«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, […] marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
- Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
- Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine r[a]gionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore».
- Ai sensi dell’articolo 5 della medesima direttiva:
«Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa».
Diritto italiano
- La direttiva 85/374 è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 224 – Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (GURI n. 146, del 23 giugno 1988; in prosieguo: il «decreto n. 224/1988»).
- L’articolo 3 di tale decreto, intitolato «Produttore», al comma 1 dispone che produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o il produttore della materia prima. Inoltre, in forza del comma 3 di tale articolo, è considerato produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
- L’articolo 4 di detto decreto, relativo alla responsabilità del fornitore, dispone, al comma 1, che, quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Il comma 5 di tale articolo dispone che il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo e che il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
- Il 4 luglio 2001 ZP ha acquistato un’autovettura a marchio Ford (in prosieguo: il «veicolo in questione») presso la Stracciari, una concessionaria di tale marchio con sede in Italia.
- Il veicolo in questione era stato prodotto dalla Ford WAG, una società con sede in Germania, poi fornito alla Stracciari tramite la Ford Italia, che distribuisce in Italia i veicoli prodotti dalla Ford WAG. La Ford WAG e la Ford Italia appartengono allo stesso gruppo societario.
- Il 27 dicembre 2001 ZP è stato coinvolto in un sinistro automobilistico nel corso del quale un airbag in dotazione del veicolo in questione non ha funzionato.
- L’8 gennaio 2004 ZP ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna (Italia) contro la Stracciari e la Ford Italia al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni che egli riteneva di aver subito a causa del difetto presentato dal veicolo in questione.
- Dinanzi a tale giudice, la Ford Italia ha sostenuto di non aver fabbricato il veicolo in questione. Essa ne sarebbe stata solo il fornitore, mentre il produttore sarebbe stato la Ford WAG. La Ford Italia ha altresì sostenuto di aver ben indicato, sulla fattura di vendita del veicolo in questione, che la Ford WAG ne era il produttore, cosicché, nel caso di specie, la Ford Italia non poteva essere considerata essa stessa tale produttore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374, né accollarsi la responsabilità in cui incorre un produttore ai sensi di tale direttiva.
- Con decisione del 5 novembre 2012, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la responsabilità extracontrattuale della Ford Italia per il difetto di fabbricazione dell’airbag in dotazione del veicolo in questione.
- La Ford Italia ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna (Italia).
- A sostegno del suo ricorso, la Ford Italia ha sostenuto che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che essa fosse tenuta a chiamare in causa il produttore, mediante un intervento coatto, per poter essere essa stessa estromessa.
Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe statuito ultra petita, nella parte in cui essa sarebbe stata condannata in quanto fornitore del veicolo in questione, mentre ZP avrebbe chiesto la sua condanna in quanto produttore di quest’ultimo.
- Con sentenza del 21 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il ricorso della Ford Italia con la motivazione che quest’ultima, in quanto fornitore, era stata correttamente sottoposta alla stessa responsabilità che incombeva al produttore, in quanto la sua posizione doveva essere «equiparata a quella del produttore non evocato».
Avendo omesso di chiamare in causa la Ford WAG, la Ford Italia non avrebbe potuto pretendere di essere estromessa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 85/374.
- La Ford Italia ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio.
- A sostegno di tale impugnazione, la Ford Italia mette in discussione la soluzione accolta dal giudice del rinvio in un procedimento analogo, nell’ambito del quale la responsabilità della Ford WAG, in qualità di produttore, era stata estesa alla Ford Italia.
Il giudice del rinvio aveva infatti deciso, in sostanza, che, in forza dell’articolo 3, comma 3, del decreto n. 224/1988, che ha recepito l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 nell’ordinamento giuridico italiano, ai fini della responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore di un prodotto difettoso deve essere equiparato al produttore quando abbia un marchio o una ragione sociale coincidenti in tutto o in larga parte con il marchio o la ragione sociale del produttore e il prodotto venga commercializzato con tale marchio.
- Il giudice del rinvio si interroga tuttavia sulla portata esatta dell’espressione «apponendo il proprio nome» di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto n. 224/1988 e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
- Esso si chiede, in sostanza, se l’estensione della responsabilità del produttore al fornitore sia così limitata al caso in cui l’«apposizione» consista, per il fornitore, nell’imprimere materialmente il suo nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, con l’intenzione di sfruttare una confusione tra la sua identità e quella del produttore, o se tale estensione sia applicabile anche qualora esista una semplice coincidenza dei dati identificativi, come avverrebbe nel caso di specie.
- In tali circostanze, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia conforme all’articolo 3, paragrafo 1, direttiva [85/374] – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
- Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 aprile 2024, in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la Ford Italia ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
- A sostegno della sua richiesta, la Ford Italia allega, in sostanza, l’esistenza di un fatto «nuovo nel dibattito processuale, ma non nuovo nel fascicolo della causa», vertente sul momento in cui il consumatore è venuto a conoscenza dell’identità del vero produttore del veicolo in questione. L’avvocato generale avrebbe trascurato tale circostanza nelle sue conclusioni che sarebbero, pertanto, fondate su una erronea ricostruzione dei fatti.
- Occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento.
La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle.
Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punti 62 e 63 nonché giurisprudenza ivi citata].
- Peraltro, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.
- Nel caso di specie, la Corte ritiene, tuttavia, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire. Inoltre, dalla richiesta di riapertura della fase orale del procedimento della Ford Italia non risulta che la presente causa debba essere decisa in base a un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra gli interessati né che contenga un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo l’emananda decisione della Corte nella causa. In tali circostanze, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulla questione pregiudiziale
- Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di tale prodotto qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su detto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di detto fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.
- In via preliminare, occorre sottolineare che la direttiva 85/374 persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione completa delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e che, di conseguenza, il margine discrezionale di cui questi ultimi dispongono al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato da tale direttiva e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall’impianto sistematico di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, EU:C:2006:6, punti 22 e 23).
- A questo proposito si deve constatare che le persone contro le quali il consumatore ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 sono enumerate agli articoli 1 e 3 di quest’ultima.
Poiché tale direttiva persegue, come indicato al punto precedente, un’armonizzazione completa sugli aspetti che disciplina, l’enumerazione delle persone menzionate agli articoli 1 e 3 di quest’ultima dev’essere considerata tassativa (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, EU:C:2006:6, punti 32 e 33).
- Per quanto riguarda la formulazione di tali disposizioni, l’articolo 1 della direttiva 85/374 imputa al produttore la responsabilità per danno da prodotti difettosi, mentre l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva definisce il termine «produttore» come designante, in particolare, il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente.
- Sebbene, in forza dell’articolo 1 della direttiva 85/374, il legislatore dell’Unione abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 di tale direttiva designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono parimenti doversi assumere la responsabilità istituita da detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, EU:C:2006:6, punti 29 e 30).
- Al riguardo, occorre constatare che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 contiene, in sostanza, un’alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto interessato.
Per contro, la seconda parte dell’alternativa designa una persona che si presenta come produttore apponendo su tale prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 26).
- Dal tenore chiaro e inequivocabile di tale articolo 3, paragrafo 1, risulta quindi che la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest’ultima sia qualificata come «produttore», ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 27).
- Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata «produttore», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
- Infatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità.
Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 34).
- Ciò posto, la controversia principale solleva la questione della responsabilità del distributore ufficiale in Italia di un prodotto difettoso, vale a dire, nel caso di specie, la Ford Italia, che non ha materialmente apposto esso stesso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto, in quanto il marchio figurante su quest’ultimo, vale a dire Ford, è stato apposto nel corso del processo di fabbricazione di tale prodotto e corrisponde al nome del fabbricante di quest’ultimo. Occorre quindi verificare se il fatto che tale marchio corrisponda anche a un elemento distintivo del nome di tale distributore sia sufficiente affinché quest’ultimo possa essere qualificato come «persona che si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
- Al riguardo, è vero che la formulazione di tale disposizione, riferendosi a una persona «che si presenta come produttore» «apponendo» sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, potrebbe lasciar intendere che tale qualificazione sia subordinata ad un intervento attivo di tale persona, consistente nell’apporre essa stessa una siffatta menzione sul prodotto in questione.
- Tuttavia, da un lato, occorre rilevare che tale riferimento riguarda essenzialmente, come indicato al punto 37 della presente sentenza, il comportamento di una persona che utilizza l’apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un prodotto per dare l’impressione di essere coinvolta nel processo produttivo o di assumerne la responsabilità.
- Orbene, in tale prospettiva, quando detta persona fornisce il prodotto in questione, è indifferente che abbia materialmente apposto essa stessa una siffatta menzione su detto prodotto o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo.
Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore.
In entrambi i casi il fornitore deve quindi essere considerato una persona che «si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
- Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C-691/21, EU:C:2022:926, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).
- Al riguardo, dall’articolo 5 della direttiva 85/374, letto alla luce del quarto e del quinto considerando di quest’ultima, emerge che il legislatore dell’Unione ha adottato un’accezione ampia della nozione di «produttore» al fine di tutelare il consumatore (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 31).
- Infatti, dal quarto considerando della direttiva 85/374 emerge che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto del fatto che la tutela del consumatore esige che la responsabilità di «chiunque» si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo sul prodotto sussista allo stesso titolo della responsabilità del «vero» produttore.
Inoltre, dall’articolo 5 di tale direttiva, letto alla luce del quinto considerando di quest’ultima, si evince che la responsabilità della persona che si presenta come produttore non è diversa da quella a cui è sottoposto il «vero» produttore e che il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 32).
- Risulta quindi che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 ha lo scopo di facilitare l’onere di dover determinare il vero produttore del prodotto difettoso di cui trattasi. A tale riguardo, dalla relazione introduttiva per l’articolo 2 della proposta di direttiva della Commissione del 9 settembre 1976, all’origine della direttiva 85/374, articolo che è divenuto, senza modifiche sostanziali, l’articolo 3 di tale direttiva, emerge che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 33).
- Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato, alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di «persona che si presenta come produttore», ai sensi di detta disposizione, non può riguardare esclusivamente la persona che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
Decidere diversamente porterebbe a restringere la portata della nozione di «produttore» e a compromettere in tal modo la tutela del consumatore.
In particolare, si deve ritenere che il fornitore di un prodotto «si presenti come produttore» quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall’altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto da quest’ultimo.
- Tuttavia, conformemente all’articolo 5 della direttiva 85/374, siccome la persona che si presenta come produttore e il fabbricante del prodotto difettoso sono responsabili in solido, il fatto che il consumatore faccia valere la responsabilità di tale prima persona lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale relative al diritto di rivalsa, in particolare le disposizioni che consentono a detta persona di far valere, a sua volta, la responsabilità del fabbricante del prodotto difettoso.
- Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.
Sulle spese
- Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.