Corte di Giustizia UE, sentenza del 19.09.2024, causa C-236/23 (EU:C:2024:761)
PRINCIPIO DI DIRITTO
Gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che:
– essi ostano a una normativa nazionale che consente di opporre al passeggero vittima di sinistro, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto risultante da una falsa dichiarazione dolosa di tale contraente in merito al conducente abituale del veicolo interessato;
– essi ostano altresì a una normativa nazionale che autorizzi l’assicuratore a proporre ricorso nei confronti del passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, fondato sulla falsa dichiarazione dolosa dello stesso in merito al conducente abituale del veicolo interessato, al fine di ottenere il rimborso della totalità delle somme pagate a tale passeggero vittima in esecuzione del contratto di cui trattasi.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Introduzione
- Il rinvio pregiudiziale nella presente causa si inserisce nel solco della sentenza Fidelidade-Companhia de Seguros (2), con la quale la Corte ha spiegato che le direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli ostano a una normativa nazionale che abbia per effetto l’opponibilità, ai terzi vittime, della nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto dovuta a false dichiarazioni iniziali del contraente dell’assicurazione in merito all’identità del proprietario e del conducente abituale del veicolo coinvolto in un incidente stradale.
- Nella presente causa il giudice del rinvio chiede se occorra adottare la medesima interpretazione nel caso in cui il passeggero vittima, al quale è opposta la nullità del contratto di assicurazione, sia, in quanto contraente dell’assicurazione, l’autore di siffatte false dichiarazioni iniziali. In caso affermativo si pone anche la questione se, nonostante l’inopponibilità della nullità del contratto ad un terzo vittima, l’assicuratore possa agire contro quest’ultimo per ottenere il rimborso delle somme pagate in esecuzione del contratto di assicurazione.
- Contesto normativo
- Diritto dell’Unione
- L’articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/103/CE (3) definisce la «persona lesa» come «ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli».
- L’articolo 3 di tale direttiva così dispone:
«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.
I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.
(…)
L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».
- L’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l’assicurazione di cui all’articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».
- Ai sensi dell’articolo 13 della medesima direttiva:
«1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3 che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:
- a) di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita;
- b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione;
- c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.
Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.
Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.
- Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell’assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.
Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l’intervento dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla vittima.
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero».
- Diritto francese
- Ai sensi dell’articolo L. 113-8 del code des assurances (codice delle assicurazioni), il contratto di assicurazione è nullo in caso di reticenza o falsa dichiarazione dolosa da parte dell’assicurato, o anche quando tale reticenza o tale falsa dichiarazione alteri l’oggetto del rischio o ne diminuisca la valutazione per l’assicuratore, persino qualora il rischio omesso o snaturato dall’assicurato non abbia avuto alcuna incidenza sul sinistro.
III. Fatti oggetto della controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
- Il 5 ottobre 2012 PQ ha stipulato un contratto di assicurazione auto presso la società Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut). Al momento della conclusione di tale contratto, PQ ha dichiarato di essere l’unico conducente del veicolo assicurato.
- Il 28 settembre 2013 tale veicolo, guidato da TN, che si trovava in stato di ebbrezza, è stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo assicurato dalla Mutuelle d’assurance des artisans de France (MAAF). PQ, che era passeggero nel primo veicolo, è rimasto ferito in tale incidente.
- Imputato dinanzi al tribunal correctionnel (Tribunale penale, Francia), TN è stato dichiarato colpevole, in particolare, di lesioni personali involontarie in quanto conducente di un veicolo terrestre a motore sotto effetto di alcol, che hanno causato a PQ un’incapacità superiore a tre mesi.
- PQ ha presentato domande di risarcimento civile. Nel corso di un’udienza penale la Matmut ha invocato, riguardo a tali domande, l’eccezione di nullità del contratto di assicurazione per falsa dichiarazione da parte di PQ in merito all’identità del conducente abituale del veicolo interessato. La Matmut ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e ha chiesto che del risarcimento di PQ si faccia carico il Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fondo di garanzia delle assicurazioni obbligatorie per danni; in prosieguo: il «FGAO»), il quale è l’ente incaricato di risarcire, segnatamente, le vittime di incidenti stradali il cui responsabile non era assicurato.
- Con sentenza del 17 dicembre 2018, il tribunal correctionnel (Tribunale penale) ha dichiarato la nullità del contratto a causa di una falsa dichiarazione dolosa dell’assicurato. Esso ha estromesso dal giudizio la società Matmut, ha condannato TN a risarcire i danni delle vittimee ha dichiarato la sentenza opponibile al FGAO (4).
- TN, il FGAO e la MAAF hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel (Corte d’appello, Francia), che l’ha confermata nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di assicurazione tra PQ e la Matmut.
- La cour d’appel (Corte d’appello) ha constatato che, al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione da parte di PQ, TN era proprietario del veicolo e suo conducente abituale. Essa ha ritenuto che PQ avesse così reso una falsa dichiarazione dolosa sull’identità del conducente abituale, che aveva manifestamente modificato la valutazione sul rischio per l’assicuratore, tenuto conto del fatto che TN era stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza.
- Tuttavia, a differenza del tribunal correctionnel (Tribunale penale), la cour d’appel (Corte d’appello) ha ritenuto che potesse sorgere la responsabilità della Matmut e ha quindi estromesso dal giudizio il FGAO. Secondo la cour d’appel (Corte d’appello), tenuto conto del primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale, la nullità del contratto di assicurazione per falsa dichiarazione dolosa, prevista dall’articolo L. 113-8 del codice delle assicurazioni, non è opponibile alle vittime di un incidente stradale o ai loro aventi causa. Il fatto che la vittima fosse il passeggero del veicolo che ha causato l’incidente, il contraente dell’assicurazione o il proprietario di tale veicolo non consentirebbe di negarle la qualità di «terzo vittima».
- La Matmut ha presentato impugnazione dinanzi alla Sezione Penale della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) avverso la sentenza della cour d’appel (Corte d’appello), con la motivazione che, in violazione degli articoli L. 113-8 e R. 211-13 del codice delle assicurazioni (5), quest’ultima avrebbe erroneamente dichiarato che la nullità del contratto di assicurazione era inopponibile a PQ.
- Ritenendo che l’esame di tale impugnazione richiedesse il parere della sezione specializzata in diritto delle assicurazioni, la Sezione Penale ha interrogato quest’ultima in merito all’opponibilità della nullità del contratto di assicurazione risultante da una falsa dichiarazione dolosa alla vittima, quando essa sia il passeggero del veicolo che ha causato l’incidente e il contraente dell’assicurazione.
- Investita di tale questione, la Seconda Sezione Civile della Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio, spiega in dettaglio la posizione della legge francese per quanto riguarda l’opponibilità della nullità del contratto di assicurazione alle persone lese in un incidente per il quale possa sorgere la responsabilità di un assicuratore. Risulta quindi dalla giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) che la malafede del contraente dell’assicurazione, sanzionata dalla nullità del contratto di assicurazione, è caratterizzata dall’intenzione di ingannare l’assicuratore. L’incidenza di tale falsa dichiarazione sul sinistro è irrilevante. Inoltre, la nullità incide retroattivamente sul contratto di assicurazione, cosicché si considera quest’ultimo come mai esistito.
- La Cour de cassation (Corte di cassazione) considerava, in linea generale, che la nullità del contratto derivante dalla falsa dichiarazione dell’assicurato potesse essere opponibile nei confronti della vittima, a condizione che l’assicuratore che negava la sua garanzia avesse regolarmente chiamato in causa il FGAO.
- Dopo la sua sentenza del 29 agosto 2019 (6), detto giudice ritiene che la nullità del contratto di assicurazione prevista dalle disposizioni del codice delle assicurazioni non sia opponibile alle vittime di un incidente stradale o ai loro aventi diritto, e che il FGAO non possa essere chiamato a risarcire le vittime in un caso del genere. Detta inversione di tendenza giurisprudenziale è derivata dall’interpretazione di tali disposizioni alla luce delle direttive in materia di assicurazioni.
- Il giudice del rinvio aggiunge che il legislatore francese ha successivamente introdotto l’articolo L. 211-7-1 nel codice delle assicurazioni per renderlo conforme al diritto dell’Unione. Esso spiega che, in forza di tale disposizione, la nullità di un contratto di assicurazione non è opponibile alle vittime di un incidente stradale o ai loro aventi causa e che l’assicuratore che garantisce la responsabilità civile per il veicolo coinvolto è tenuto a risarcirli. Detta disposizione precisa che l’assicuratore si surroga nei diritti spettanti al soggetto che vanta un credito, a titolo di indennizzo, nei confronti del responsabile dell’incidente, per l’importo versato.
- La stessa disposizione, ora in vigore, non sembra essere applicabile ratione temporis ai fatti della controversia principale, vale a dire alla conclusione del contratto e all’incidente, che hanno avuto luogo, rispettivamente, nel 2012 e nel 2013.
- Ciò premesso il giudice del rinvio precisa che, dopo l’evoluzione della sua giurisprudenza risultante dalla sentenza del 29 agosto 2019 e dall’entrata in vigore dell’articolo L. 211-7-1 del codice delle assicurazioni, la Cour de cassation (Corte di cassazione) non si è mai pronunciata per decidere se la nullità del contratto di assicurazione sia inopponibile alla vittima, passeggero del veicolo, qualora tale persona sia anche il contraente dell’assicurazione, autore della falsa dichiarazione dolosa che abbia comportato la nullità di tale contratto. Il giudice del rinvio sottolinea che nessuna delle sentenze della Corte [di giustizia dell’Unione europea] riguarda una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
- È in tali circostanze che la Cour de cassation (Corte di cassazione), con decisione del 30 marzo 2023, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 aprile 2023, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 (…) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la nullità del contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto sia dichiarata opponibile al passeggero vittima, qualora egli sia anche il contraente dell’assicurazione che ha reso una falsa dichiarazione dolosa al momento della conclusione del contratto, all’origine di tale nullità».
- Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la Matmut, TN, la MAAF, il FGAO, PQ e il governo francese nonché la Commissione. La Corte ha deciso di non tenere alcuna udienza di discussione nella presente causa.
- Analisi
- Portata della questione pregiudiziale e sua riformulazione
- Con la sua unica questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che la nullità di un contratto di assicurazione possa essere opposta al passeggero vittima qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, le cui dichiarazioni erronee sono all’origine di tale nullità.
- Tuttavia, dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale giudice del rinvio nutre parimenti dubbi, nel caso in cui la nullità del contratto di assicurazione fosse dichiarata inopponibile alla vittima, contraente dell’assicurazione, sulla questione se l’assicuratore sia legittimato a proporre nei confronti di quest’ultima un ricorso fondato sul comportamento doloso tenuto al momento della conclusione del contratto, al fine di ottenere il rimborso della totalità delle somme versate in esecuzione di tale contratto.
- Rilevo che la domanda di pronuncia pregiudiziale non chiarisce se la Matmut abbia proposto un siffatto ricorso nell’ambito del procedimento principale e neppure se la sua introduzione sia possibile nell’ambito di un procedimento come quello principale.
- A tal riguardo occorre ricordare, in un primo momento, che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego, da parte della Corte, di statuire su un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (7).
- In un secondo momento, secondo una giurisprudenza costante (8), nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o meno riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Spetta al riguardo alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia.
- Pertanto, nello svolgimento del suo compito in materia pregiudiziale la Corte può essere indotta a riformulare le questioni pregiudiziali che, anche dopo la loro riformulazione effettuata conformemente alla giurisprudenza richiamata al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, continuino a beneficiare della presunzione di rilevanza (9).
- Nel caso di specie, nonostante la mancanza di informazioni nella domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine alla facoltà per un assicuratore di proporre ricorso contro la vittima contraente dell’assicurazione, non risulta in modo manifesto che la problematica della conformità della proposizione di un siffatto ricorso con il diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o riguardi un problema teorico. Infatti, sebbene il procedimento principale verta sulla responsabilità penale dell’autore di un incidente, le domande di risarcimento civile sono tuttavia esaminate nell’ambito di tale procedimento. Peraltro, come illustrato dalle osservazioni scritte delle parti, nell’ambito delle quali tale problematica è ampiamente discussa, il presente rinvio pregiudiziale contiene tutti gli elementi necessari per rispondere utilmente alla questione relativa alla conformità di un siffatto ricorso.
- Alla luce di tali circostanze propongo alla Corte di riformulare la questione pregiudiziale nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede, in un primo momento, se gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente di opporre al passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli risultante da una falsa dichiarazione dolosa di tale contraente in merito al conducente abituale del veicolo interessato.
- Secondo la mia proposta di riformulazione, il giudice del rinvio intende sapere, in caso di risposta affermativa a tale questione, in un secondo tempo, se le disposizioni in parola debbano essere interpretate nel senso che esse ostano parimenti a una normativa nazionale che autorizzi l’assicuratore a proporre ricorso nei confronti del passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, fondato sulla falsa dichiarazione dolosa dello stesso in merito al conducente abituale del veicolo interessato, al fine di ottenere il rimborso della totalità delle somme pagate a tale passeggero vittima in esecuzione del contratto in questione.
- Opponibilità della nullità di un contratto di assicurazione
- I requisiti legali di validità di un contratto di assicurazione sono disciplinati non dal diritto dell’Unione, bensì da quello degli Stati membri (10). Questi ultimi sono tuttavia tenuti a garantire che l’assicurazione auto obbligatoria consenta a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti. Dalla giurisprudenza della Corte emerge inoltre che gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione, e che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli non possono privare la direttiva 2009/103 della sua efficacia pratica (11).
- Pertanto, per rispondere alla prima parte della questione pregiudiziale occorre, in un primo momento, stabilire se un passeggero vittima, che sia anche il contraente dell’assicurazione e l’autore delle false dichiarazioni rese al momento della conclusione del contratto di assicurazione, sia incluso tra le persone che la direttiva 2009/103 mira a tutelare. Infatti è solo in caso affermativo che l’opponibilità della nullità del contratto di assicurazione a tale passeggero vittima potrebbe privarlo del suo diritto al risarcimento e, pertanto, compromettere l’efficacia pratica di tale direttiva. Poi, se del caso, esaminerò, in un secondo momento, se l’opponibilità di tale nullità all’interessato pregiudichi detta direttiva e la sua efficacia pratica.
- Sulla protezione delle vittime terze
- a) Norma generale sulla tutela delle vittime
- La direttiva 2009/103 mira a garantire, in particolare, che le vittime di incidenti causati dagli autoveicoli beneficino di un trattamento analogo, indipendentemente dal luogo del territorio dell’Unione in cui si è verificato l’incidente, e quindi a garantire la protezione delle vittime di incidenti causati da veicoli a motore (12). Infatti le disposizioni di tale direttiva costituiscono il risultato di un’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria che ha costantemente perseguito e rafforzato l’obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da tali veicoli (13)
- A tal riguardo, come risulta dal suo considerando 1, la direttiva 2009/103 ha codificato le direttive anteriori relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e al controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale. La giurisprudenza relativa a tali direttive anteriori è quindi applicabile all’interpretazione delle disposizioni equivalenti della direttiva 2009/103 (14).
- Al fine di conseguire l’obiettivo della protezione «analoga» delle vittime all’interno dell’Unione, la direttiva 2009/103 stabilisce la norma generale secondo cui le persone lese hanno diritto al risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché le eccezioni a tale norma. In tale ottica, tali eccezioni hanno carattere tassativo e devono essere interpretate restrittivamente (15).
- A tal riguardo, dal combinato disposto dell’articolo 1, punto 2, e dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 risulta che la tutela che deve essere assicurata in virtù di tale direttiva si estende a ogni persona che abbia diritto, ai sensi della normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento dei danni causati da autoveicoli (16).
- Più concretamente, l’articolo 3 della direttiva 2009/103 impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio sia coperta da un’assicurazione e precisa, in particolare, i tipi di danni e i terzi vittime che tale assicurazione deve coprire. Per quanto riguarda i diritti riconosciuti ai terzi vittime, l’articolo 3, primo comma, di tale direttiva osta a che una compagnia di assicurazione della responsabilità civile auto possa avvalersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali al fine di rifiutare di risarcire i terzi vittime di un sinistro causato dal veicolo assicurato. L’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva si limita a ricordare tale obbligo per quanto attiene a talune fattispecie specifiche menzionate in tale disposizione (17).
- È alla luce di tali osservazioni che occorre stabilire se, nel caso di specie, il passeggero vittima, che è anche il contraente dell’assicurazione e l’autore delle false dichiarazioni, rientri tra i «terzi vittime» che la direttiva 2009/103 mira a tutelare.
- b) Passeggero in qualità di persona lesa
- L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli, disciplinata dalla direttiva 2009/103, copre, in particolare, come richiesto dall’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.
- La Corte ha già chiarito che l’obiettivo delle disposizioni delle direttive precedenti corrispondenti a quelle della direttiva 2009/103 era quello di garantire che, fatte salve le eccezioni previste da tali direttive, l’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli consentisse a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti (18).
- È vero che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/103 prevede un’eccezione che può incidere sulla situazione dei passeggeri diversi dal conducente. Infatti, in forza di tale disposizione uno Stato membro può decidere di rendere una clausola di esclusione (contrattuale o legislativa) opponibile alle persone che spontaneamente hanno preso posto nel veicolo, qualora l’assicuratore possa dimostrare che esse erano a conoscenza del fatto che tale veicolo era rubato. Orbene, è pacifico che, nel caso di specie, ciò non si è verificato.
- Pertanto, per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria disciplinata dalla direttiva 2009/103, la circostanza che la persona lesa fosse il passeggero di un veicolo che le ha causato il danno non è idonea a privare tale persona del suo diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente stradale.
c)Contraente dell’assicurazione in qualità di parte lesa
- Nella presente causa è una delle parti del contratto di assicurazione, vale a dire il contraente dell’assicurazione, che invoca la qualità di «vittima di un sinistro» al fine di ottenere un risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.
- A tal riguardo, come ho osservato (19), per determinare i beneficiari della tutela risultante dal diritto dell’Unione sia la direttiva 2009/103 sia la giurisprudenza della Corte utilizzano la nozione di «terzi vittime». L’utilizzo di tale concetto può far pensare che la tutela offerta dalla direttiva di cui trattasi si applichi unicamente alle persone che non sono contrattualmente legate («terzi») all’assicuratore che potrebbe essere ritenuto responsabile.
- Tuttavia, in primo luogo, la nozione di «terzi vittime» figura solo all’articolo 13 della direttiva 2009/103. Tale disposizione, intitolata «Clausole d’esclusione», obbliga gli Stati membri a prendere tutte le misure appropriate affinché, «ai fini dell’applicazione dell’articolo 3» di detta direttiva, sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli in determinate situazioni specifiche e dettagliate all’interno di tale prima disposizione.
- Il considerando 15 della direttiva 2009/103 chiarisce l’obiettivo dell’articolo 13 della direttiva in parola ed enuncia che, nell’interesse delle vittime, gli effetti di talune clausole di esclusione dovrebbero essere limitati alle relazioni tra l’assicuratore e il responsabile del sinistro. A contrario, secondo tale considerando, in forza dell’articolo 13 di detta direttiva e fatte salve le eccezioni previste da quest’ultima, siffatte clausole di esclusione (legislative e contrattuali) sono, invero, prive di effetto per quanto riguarda i rapporti tra l’assicuratore e qualsiasi persona lesa diversa dal responsabile del sinistro. Di conseguenza, secondo il suddetto considerando, occorre intendere il riferimento ai «terzi vittime di un sinistro» contenuto in detta disposizione nel senso che tale termine si riferisce alle vittime di un incidente stradale diverse dall’autore dello stesso. Pertanto, e più in generale, il concetto di «terzi vittime» ai sensi della disposizione in parola può comprendere anche le persone contrattualmente legate all’assicuratore.
- In secondo luogo, una siffatta interpretazione della direttiva 2009/103 corrisponde a quella effettuata dall’avvocato generale Mengozzi il quale, nelle sue conclusioni nella causa Churchill Insurance Company e Evans, ha proposto di ritenere che, in caso di incidente, siano infatti considerati «terzi» tutti i soggetti diversi dal guidatore che ha causato l’incidente (20).
- In terzo luogo, la Corte ha già precisato che la circostanza che la persona lesa in un sinistro stradale sia il contraente dell’assicurazione non consente di escludere tale persona dalla nozione di «terzo vittima», ai sensi delle disposizioni delle direttive anteriori alla direttiva 2009/103, che corrispondono all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva (21).
- Pertanto, neppure il fatto che il passeggero vittima sia il contraente dell’assicurazione consente di escludere quest’ultimo dalla tutela che la direttiva 2009/103 accorda alle vittime di incidenti stradali.
- d) Autore delle false dichiarazioni in qualità di parte lesa
- La particolarità della presente causa risiede nel fatto che l’interessato è non solo il passeggero vittima dell’incidente stradale, contrattualmente legato all’assicuratore la cui responsabilità è in discussione, bensì anche l’autore della falsa dichiarazione dolosa che ha comportato la nullità del contratto di assicurazione.
- Come ho osservato (22), la direttiva 2009/103 contiene un’eccezione che consente di non risarcire le vittime, tenuto conto della situazione da esse stesse creata, vale a dire le persone che spontaneamente abbiano preso posto nel veicolo che ha causato il danno, qualora la compagnia di assicurazione possa provare che esse erano a conoscenza del fatto che tale veicolo era stato rubato. Per contro, tale direttiva non prevede una siffatta eccezione qualora il contratto di assicurazione sia stato concluso sulla base di false dichiarazioni da parte del contraente dell’assicurazione.
- Pertanto, come dichiarato dalla Corte (23), la circostanza che la compagnia di assicurazioni abbia concluso il contratto di cui trattasi sulla base di omissioni o di false dichiarazioni da parte del contraente dell’assicurazione non è idonea a consentirle di avvalersi di disposizioni legali sulla nullità del contratto e di opporre tale nullità ai terzi vittime, al fine di sottrarsi al suo obbligo di risarcire questi ultimi per un sinistro provocato dal veicolo assicurato. In altri termini, dal punto di vista della direttiva 2009/103, il fatto che il passeggero vittima sia il contraente dell’assicurazione che ha reso tali false dichiarazioni al momento della conclusione del contratto di assicurazione non modifica affatto la sua qualità di «terzo vittima» ai sensi di tale direttiva, e la tutela accordata alle persone aventi tale qualità.
- Occorre ora verificare se tale conclusione non sia rimessa in discussione da un argomento relativo al principio del divieto di frode e d’abuso. Infatti, nelle sue osservazioni scritte la Matmut fa valere che, sotto il profilo di tale principio, non si può accettare che l’autore delle false dichiarazioni possa avvalersi dell’assicurazione e trarre così profitto dalla propria frode.
e)Principio del divieto di frode e d’abuso
1) Esposizione del problema
- La direttiva 2009/103 non disciplina la questione dell’abuso, da parte del contraente dell’assicurazione, dei diritti conferitigli da tale direttiva. Tuttavia nel diritto dell’Unione esiste un principio generale secondo cui l’applicazione della normativa di cui a tale diritto non può essere intesa come comprendente anche le operazioni abusive o fraudolente. Inoltre, mi sembra che l’applicazione di tale principio nel contesto dell’opponibilità della nullità di un contratto di assicurazione sia stata presa in considerazione dalla Corte nella recente ordinanza Liberty Seguros.
- La questione pregiudiziale esaminata dalla Corte in tale ordinanza traeva origine dal ricorso dell’assicuratore, diretto a far dichiarare la nullità del contratto di assicurazione a causa delle false dichiarazioni dell’assicurato circa l’attività svolta con il veicolo in questione. Il giudice investito di tale ricorso doveva pronunciarsi sulla questione se tale nullità potesse essere opposta ai terzi vittime di un incidente stradale.
- La Corte ha risposto in senso negativo e ha considerato, tra l’altro, che non si può sostenere che, in un caso in cui l’assicurato ha nascosto l’effettiva attività che intendeva svolgere con il veicolo in questione e in cui i passeggeri non potevano ignorare la natura illecita del servizio fornito dall’assicurato, il diritto dell’Unione sia stato invocato per aggirare il diritto nazionale al fine di trarre un vantaggio in conflitto con gli obiettivi e le finalità del diritto dell’Unione (24).
- In tale passaggio, la Corte sembra voler fare intendere che la situazione di cui trattasi non corrispondeva ai due principali ambiti in cui può essere analizzata la nozione di abuso, vale a dire quando il diritto dell’Unione è invocato per evadere la normativa nazionale e quando si invocano le disposizioni del diritto dell’Unione per conseguire agevolazioni in una maniera contrastante con gli scopi e le finalità di quelle stesse disposizioni (25).
- Orbene se, tenuto conto del contesto in cui si inserisce, la mia lettura di detto passaggio è corretta, la situazione su cui si è soffermata la Corte corrisponde al secondo ambito, vale a dire al caso in cui il diritto dell’Unione era invocato dalle persone lese in un incidente stradale che intendevano far valere la loro qualità di «terzi vittime» al fine di non essere private, a causa della nullità del contratto di assicurazione risultante dalle false dichiarazioni da parte dell’assicurato, del loro diritto al risarcimento.
- Per contro nel caso di specie, se si segue il ragionamento della Matmut, è il contraente dell’assicurazione che cerca di avvalersi della sua qualità di «terzo vittima» al fine di conseguire il medesimo obiettivo. In una simile situazione, il diritto dell’Unione e, più precisamente, gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 sarebbero invocati per eludere l’applicazione di una disposizione nazionale relativa alla nullità di un contratto di assicurazione altrimenti opponibile all’autore delle false dichiarazioni.
- In tali circostanze spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle norme nazionali in materia di onere della prova, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto dell’Unione, se gli elementi costitutivi di una pratica abusiva ricorrano nel procedimento principale (26). La Corte, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, può eventualmente fornire indicazioni al giudice nazionale al fine di guidarlo nella valutazione del caso di specie sottoposto al suo esame (27). Formulerei quindi talune osservazioni sull’applicazione del principio del divieto di frode e di abuso nel caso in cui la Corte decidesse di fornire siffatte indicazioni al giudice del rinvio.
2) Osservazioni sull’attuazione del principio del divieto di frode e di abuso
- L’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo e un elemento soggettivo.
- Conformemente alla giurisprudenza della Corte (28), la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo conseguimento.
- A mio avviso, poiché, nel caso di specie, lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione risulta a priori raggiunto, mi sembra opportuno iniziare l’analisi non già dall’elemento oggettivo bensì dall’elemento soggettivo, al fine di determinare quale fosse l’intenzione dell’interessato e di verificare se tale intenzione costituisca un abuso e se, eventualmente, il risultato auspicato possa compromettere l’obiettivo del diritto dell’Unione (29).
- Infatti, l’obiettivo perseguito dagli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 è di garantire che, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, qualsiasi persona lesa in un incidente stradale abbia il diritto di essere risarcita e di disapplicare le disposizioni nazionali e le clausole contrattuali che possano limitare tale diritto.
- È pacifico che PQ è stato ferito in occasione dell’incidente di cui al procedimento principale e che, secondo la legge applicabile, ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Inoltre, nulla indica che tale incidente si sia verificato in circostanze create artificiosamente o che, tenuto conto del fatto che il conducente è escluso dalle persone coperte dall’assicurazione(30), invece di guidare egli stesso il veicolo, PQ abbia preso il posto del passeggero per poter essere risarcito dall’assicuratore in caso di incidente.
- Inoltre, non si può perdere di vista il fatto che, con il suo argomento, la Matmut sostiene non già che TN fosse alla guida del veicolo interessato al momento dell’incidente, ma che quest’ultimo non era identificato quale conducente abituale di tale veicolo al momento della conclusione del contratto di assicurazione. A tal riguardo, se PQ fosse il conducente abituale del veicolo e TN lo guidasse occasionalmente, la questione della nullità del contratto di assicurazione non si porrebbe. Infatti, la direttiva 2009/103 osta a che l’obbligo in capo all’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale che coinvolge un veicolo assicurato sia escluso allorché tale sinistro è stato causato da una persona che non è il soggetto indicato nella polizza assicurativa (31).
- Peraltro, l’argomento della Matmut attiene al fatto che PQ ha reso una falsa dichiarazione al momento della conclusione del contratto di assicurazione e che egli cerca di escludere, non a vantaggio di qualsiasi vittima bensì a proprio personale vantaggio, una disposizione nazionale secondo la quale tale contratto di assicurazione sarebbe viziato da nullità a causa della falsa dichiarazione in parola.
- A tal proposito, devo osservare che la Corte utilizza formulazioni diverse per descrivere l’elemento soggettivo di una pratica abusiva o fraudolenta.
- Infatti, in alcune delle sue sentenze la Corte precisa che l’elemento soggettivo consiste nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo conseguimento (32) mentre, in altre, essa sottolinea che tale elemento esiste solo laddove lo scopo essenziale delle pratiche in questione si limiti al conseguimento di un siffatto vantaggio (33).
- In ogni caso è giocoforza constatare che, per quanto riguarda l’elusione del diritto nazionale mediante il diritto derivato, il divieto di siffatte pratiche non è rilevante ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di un vantaggio indebito (34).
- Occorre pertanto esaminare se lo scopo essenziale della pratica di PQ in questione si limitasse all’elusione delle disposizioni nazionali altrimenti applicabili. A tal riguardo, la verifica dell’esistenza di una pratica abusiva esige che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, inclusi quelli anteriori e successivi all’operazione di cui si lamenta il carattere abusivo (35).
76.Secondo la mia interpretazione del rinvio pregiudiziale, PQ ha rilasciato dichiarazioni false al fine di soddisfare l’obbligo di assicurare il veicolo interessato e beneficiare di un premio assicurativo più vantaggioso di quello che sarebbe stato dovuto, qualora l’identità del conducente abituale di tale veicolo fosse stata nota all’assicuratore. Infatti, dalla decisione di rinvio sembra emergere che il motivo di tali false dichiarazioni era quello di non dichiarare TN quale conducente abituale di detto veicolo, tenuto conto del fatto che egli era stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza. Orbene, tale circostanza ha manifestamente modificato la valutazione del rischio per l’assicuratore.
- Pertanto, fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio, non si può ritenere che PQ abbia reso false dichiarazioni allo scopo essenziale di avvalersi egli stesso degli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 e di eludere una disposizione nazionale, relativa alle condizioni legali di nullità dei contratti di assicurazione. Tenuto conto di quanto precede, alla luce delle disposizioni di tale direttiva, PQ deve essere considerato quale «terzo vittima» di un sinistro.
- Per quanto riguarda tali verifiche, occorre aggiungere che la persona cui si addebita di aver fatto ricorso a pratiche fraudolente o abusive deve essere messa in condizione di confutare gli elementi sui quali tale affermazione si fonda, nel rispetto delle garanzie derivanti dal diritto a un equo processo (36).
- Per completezza, ci si potrebbe chiedere se l’articolo L. 113-8 del codice delle assicurazioni non debba essere considerato quale disposizione nazionale mediante la quale il legislatore francese cerca di porre rimedio alle pratiche fraudolente e abusive dei contraenti delle assicurazioni. Tuttavia, l’applicazione di una siffatta disposizione nazionale è possibile solo nell’ipotesi in cui il comportamento dell’interessato sarebbe in ogni caso, in forza del principio generale del diritto dell’Unione del divieto di frode e di abuso, considerato quale fraudolento o abusivo (37). Infatti, l’applicazione di una siffatta disposizione nazionale non può pregiudicare la piena efficacia e l’applicazione uniforme degli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 (38). Essa non può quindi modificare la portata di tali disposizioni (39), ciò che avverrebbe qualora il contraente dell’assicurazione e l’autore delle false dichiarazioni fossero privati della qualità di «terzi vittime», ai sensi di dette disposizioni.
- Ciò premesso, resta da stabilire se l’efficacia pratica degli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 osti a che la nullità del contratto di assicurazione sia opposta a un terzo vittima, che sia il contraente dell’assicurazione e l’autore delle false dichiarazioni rese all’atto della conclusione di tale contratto.
2.Sull’efficacia pratica degli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103
a)Opponibilità della nullità del contratto ad un terzo vittima
- Nel caso di specie, si pone la questione se il diniego del diritto al risarcimento da parte di una compagnia di assicurazione possa derivare dall’opponibilità al contraente dell’assicurazione della nullità del contratto di assicurazione derivante dalle false dichiarazioni di tale contraente.
- Come ho già rilevato (40), la direttiva 2009/103 non mira ad armonizzare le condizioni legali di validità dei contratti di assicurazione. Sebbene gli Stati membri restino liberi di determinare tali condizioni, essi devono esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione dei veicoli non possono privare tale direttiva della sua efficacia pratica.
- Pertanto, se è vero che la direttiva 2009/103 non osta a una disposizione nazionale che prevede che il contratto di assicurazione sia nullo qualora esso sia concluso sulla base di false dichiarazioni del contraente dell’assicurazione, tale direttiva circoscrive gli effetti della nullità nei limiti in cui quest’ultima possa compromettere l’efficacia pratica di tale atto del diritto dell’Unione.
- A tal riguardo, l’opponibilità della nullità di un contratto di assicurazione al passeggero vittima che sia il contraente dell’assicurazione comporterebbe l’assenza di risarcimento di tale soggetto e, di conseguenza, pregiudicherebbe l’efficacia pratica della direttiva 2009/103. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla possibilità che detto soggetto sia risarcito dal FGAO.
- b) Intervento dell’organismo incaricato di risarcire le vittime
- Il giudice del rinvio esprime dubbi in merito alla questione se la circostanza che il FGAO sia tenuto a risarcire la vittima nel caso in cui la nullità del contratto fosse riconosciuta a lui opponibile sia tale da incidere sull’interpretazione da adottare.
- A tal proposito, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2009/103, ciascuno Stato membro ha l’obbligo di «istitui[re] o autorizza[re] un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma dell’articolo 3».
87.Tuttavia, come precisato dalla Corte (41), la constatazione che una disposizione nazionale può comportare l’assenza di risarcimento dei terzi vittime e, di conseguenza, compromettere l’efficacia pratica della direttiva 2009/103 non è rimessa in discussione dalla possibilità che sia versato un risarcimento alla vittima da parte di un organismo istituito allo scopo di conformarsi all’articolo 10 di tale direttiva.
- Infatti, l’intervento di un siffatto organismo è stato previsto come ultima ratio, unicamente per il caso in cui i danni siano stati causati da un veicolo per il quale sia stato disatteso l’obbligo di assicurazione. L’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione degli autoveicoli è obbligatoria e spetta agli Stati membri provvedere affinché, fatte salve le deroghe previste dalla direttiva 2009/103, ogni proprietario o detentore di un veicolo che stazioni abitualmente nel suo territorio concluda un contratto con una compagnia di assicurazioni. L’omissione da parte di uno Stato membro di ottemperare a tale obbligo di sorveglianza non dovrebbe avere luogo a scapito delle vittime di incidenti stradali e, in tal caso, l’organismo istituito o autorizzato da tale Stato membro è tenuto a risarcire le vittime. Per contro, l’intervento di un organismo riconosciuto non può essere invocato per esonerare l’assicuratore dalla sua responsabilità qualora l’obbligo di concludere il contratto di assicurazione sia stato soddisfatto.
3.Conclusione relativa alla prima parte della questione pregiudiziale
- A seguito dell’analisi appena effettuata, ritengo anzitutto che il fatto che il passeggero vittima sia il contraente dell’assicurazione che ha reso le false dichiarazioni circa l’identità del conducente abituale al momento della conclusione del contratto di assicurazione non modifichi affatto la sua qualità di «terzo vittima», ai sensi della direttiva 2009/103, né la tutela accordata alle persone aventi tale qualità (42). Inoltre, nelle circostanze del caso di specie, non si può ritenere che l’attuazione del principio del divieto di frode e di abuso consenta di negare tale tutela (43). Infine, la direttiva in parola sarebbe privata della sua efficacia pratica se l’assicuratore negasse a tale soggetto il diritto di essere risarcito a causa dell’opponibilità della nullità del contratto di assicurazione derivante da tali false dichiarazioni (44).
- In tali circostanze, occorre rispondere alla prima parte della questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente di opporre al passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, derivante da una falsa dichiarazione dolosa di tale contraente in merito al conducente abituale del veicolo interessato.
- Diritto di esercitare un’azione di regresso
- Ricordo che la seconda parte della questione pregiudiziale riguarda la questione se gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano parimenti a una normativa nazionale, che autorizza l’assicuratore a proporre un ricorso nei confronti del passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, fondato sulla falsa dichiarazione dolosa di quest’ultimo in merito al conducente abituale del veicolo interessato, al fine di ottenere il rimborso della totalità delle somme pagate a detto passeggero vittima in esecuzione di tale contratto.
- Al fine di rispondere alla seconda parte della questione pregiudiziale, esaminerò anzitutto se le condizioni atte a far sorgere la responsabilità del contraente per le false dichiarazioni iniziali siano disciplinate dal diritto dell’Unione. In caso contrario, mi soffermerò in seguito sulla questione se tale diritto osti comunque a che la responsabilità di detto contraente venga fatta valere mediante un’azione di regresso dell’assicuratore.
1.Condizioni per la responsabilità dell’assicurato
93.Sebbene la Corte non abbia ancora avuto occasione di pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell’Unione del diritto dell’assicuratore di esercitare un’azione di regresso nei confronti di un passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione e l’autore delle false dichiarazioni rese al momento della conclusione del contratto di assicurazione, dalla giurisprudenza si possono trarre insegnamenti utili al riguardo (45).
94.La sentenza Churchill Insurance Company Limited e Evans verteva su un’azione di regresso nei confronti di una persona lesa a seguito di un sinistro (46).
- Tale sentenza riguardava una disposizione del diritto nazionale che consentiva all’assicuratore di recuperare dall’assicurato la somma versata a titolo di responsabilità. La lettura di detta sentenza mostra che tale disposizione si prestava a due interpretazioni diverse e che queste ultime erano state oggetto di discussione tra le parti.
- Infatti, secondo la prima interpretazione, la disposizione nazionale in questione prevedeva un’azione di regresso nei confronti dell’assicurato al fine di recuperare tale risarcimento qualora tale assicurato avesse indotto o permesso l’utilizzo del veicolo da parte del conducente che aveva causato l’incidente (47). In base alla seconda interpretazione, tale disposizione produceva l’effetto di escludere in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione il passeggero vittima di un incidente stradale, qualora tale incidente fosse stato causato da un conducente che era assicurato e che ha dato il permesso di guidare ad un conducente non assicurato (48). Il giudice del rinvio ha accolto tale seconda interpretazione e, pertanto, essa è ripresa nella sentenza della Corte.
- Ancora più importante, la lettura di tale sentenza può suggerire che una disposizione che escluda in modo automatico il beneficio del risarcimento eventualmente dovuto all’assicurato (seconda interpretazione) rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/103, mentre una disposizione che conferisce ad un assicuratore il diritto di far valere la responsabilità civile del suo contraente mediante un’azione di regresso (prima interpretazione) non rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
- Infatti, dopo aver precisato di essere tenuta a prendere in considerazione l’interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, ossia la seconda interpretazione, la Corte ha osservato che le questioni pregiudiziali «non [vertevano] sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma che disciplina la responsabilità civile, bensì [erano] attinenti alla compatibilità con tale diritto di una disposizione la quale, secondo l’interpretazione del giudice del rinvio, poiché esclude in modo automatico il beneficio dell’indennizzo eventualmente dovuto all’assicurato, limita la portata della copertura della responsabilità civile» (49). La Corte ha quindi ritenuto che le questioni sollevate rientrassero effettivamente nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione in tale materia.
- Tale interpretazione della sentenza Churchill Insurance Company Limited e Evans (50)è corroborata dall’ordinanza BUL INS (51), nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della direttiva 2009/103 riguarda le eventuali limitazioni della copertura dell’assicurazione della responsabilità civile nei confronti di terzi vittime di un sinistro, e non le azioni di regresso intentate dall’assicuratore dopo la concessione di un risarcimento alla persona lesa.
- Pertanto, le condizioni relative al sorgere della responsabilità del contraente dell’assicurazione in merito alle somme pagate dall’assicuratore a seguito di un sinistro non sono disciplinate dal diritto dell’Unione. Resta da stabilire se le condizioni per il sorgere di tale responsabilità, contemplate dalla seconda parte della questione pregiudiziale, siano nondimeno idonee a pregiudicare l’efficacia pratica della direttiva 2009/103.
2.Efficacia pratica della direttiva 2009/103 e azione di regresso
- Il giudice del rinvio si chiede se l’assicuratore possa proporre un’azione di regresso nei confronti del contraente dell’assicurazione al fine di ottenere il rimborso di tutte le somme pagate a quest’ultimo in esecuzione del contratto di assicurazione.
- Benché le condizioni per far sorgere la responsabilità del contraente dell’assicurazione rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare la loro competenza in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione, senza pregiudicarne l’efficacia pratica.
- A tal proposito, nella sua giurisprudenza sull’efficacia pratica della direttiva 2009/103 la Corte opera una distinzione tra, da un lato, le disposizioni in materia di assicurazione che limitano la copertura della responsabilità civile dell’assicuratore nella relazione tra terzi vittime e l’assicuratore e, dall’altro, le disposizioni del regime nazionale di responsabilità civile che determinano la responsabilità dell’assicurato nei confronti di un siffatto terzo vittima (52). In linea di principio, sono soprattutto tali prime disposizioni che potrebbero pregiudicare l’efficacia pratica di detta direttiva (53). Infatti, di norma, la responsabilità dell’assicuratore deriva dalla responsabilità civile dell’assicurato e la direttiva non è diretta ad armonizzare i sistemi di responsabilità civile negli Stati membri.
- Peraltro, secondo la stessa giurisprudenza, per garantire l’efficacia pratica delle disposizioni del diritto dell’Unione relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, tali disposizioni dovevano essere interpretate nel senso che ostavano alle normative nazionali che pregiudicavano detta efficacia pratica in quanto, escludendo d’ufficio o limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima a ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, esse compromettevano la realizzazione dell’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali, costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione (54).
- Alla luce di tale giurisprudenza occorre constatare che una normativa nazionale che autorizza l’assicuratore a proporre ricorso nei confronti del passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione e l’autore delle false dichiarazioni rese al momento della conclusione del contratto di assicurazione, al fine di ottenere il rimborso della totalità delle somme pagate a tale passeggero vittima in esecuzione del contratto di assicurazione, può pregiudicare il diritto di tale individuo di essere risarcito dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli e, pertanto, l’efficacia pratica della direttiva 2009/103.
- Infatti una siffatta normativa nazionale ha l’effetto di incidere sul rapporto tra il terzo vittima e l’assicuratore, senza incidere sulla responsabilità civile dell’assicurato direttamente responsabile del sinistro stradale. La circostanza che tali norme nazionali mirino a sanzionare le false dichiarazioni rese dal contraente al momento della conclusione del contratto di assicurazione non inficia tale considerazione. Infatti, il fatto che il passeggero vittima sia il contraente dell’assicurazione che ha reso le false dichiarazioni in merito all’identità del conducente abituale al momento della conclusione del contratto di assicurazione non modifica affatto la sua qualità di «terzo vittima», ai sensi della direttiva 2009/103 (55).
- A tal riguardo, è certamente vero che, nella sentenza Ruiz Bernáldez (56), la Corte ha considerato che «il contratto di assicurazione obbligatoria può prevedere che, in tali ipotesi, l’assicuratore disporrà di un’azione di regresso contro l’assicurato». Tuttavia, tale sentenza non può essere intesa nel senso che il diritto dell’Unione non osta a che l’assicuratore possa proporre un’azione di regresso nei confronti del soggetto con il quale ha concluso il contratto di assicurazione qualora quest’ultimo sia anche il terzo vittima, ai sensi della direttiva 2009/103.
- Infatti, come sottolinea il governo francese, nella sentenza Ruiz Bernáldez (57) l’assicurato era il conducente del veicolo e l’autore del danno cosicché la questione del rischio di violazione del diritto al risarcimento della vittima a causa di tale ricorso non si poneva. Peraltro le considerazioni della Corte riguardavano, più specificamente, una clausola del contratto di assicurazione che permetteva all’assicuratore di rivalersi contro l’assicurato al fine di recuperare le somme versate alla vittima di un incidente automobilistico provocato da un conducente in stato di ebrietà (58). Per contro, nulla in tale sentenza suggerisce che una siffatta azione di regresso possa essere proposta, senza alcuna limitazione del diritto dell’Unione, contro il soggetto risarcito dall’assicuratore. Al contrario, la Corte ha dichiarato che «il contratto di assicurazione obbligatoria non può disporre che, in determinati casi, e in particolare qualora il conducente del veicolo fosse in stato di ebrietà, l’assicuratore non ha l’obbligo di indennizzare i danni alle persone ed alle cose causati a terzi dal veicolo assicurato» (59).
- Ancor più importante, un’azione di regresso come quella oggetto della seconda parte della questione pregiudiziale ignora la necessità di garantire la proporzionalità di una misura volta a privare la vittima del diritto di ottenere un risarcimento da parte dell’assicuratore.
- Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, la nullità del contratto risulta dalle false dichiarazioni che hanno modificato la valutazione del rischio per l’assicuratore e, pertanto, il costo dell’assicurazione, senza avere alcuna incidenza sul sinistro e sull’entità del danno. Orbene, se viene proposta un’azione finalizzata ad ottenere il rimborso della totalità delle somme pagate all’interessato a titolo di risarcimento del danno subito in un sinistro stradale, con il pretesto di sanzionare le false dichiarazioni del contraente dell’assicurazione in merito all’identità del conducente abituale del veicolo interessato, in pratica detta azione ha come risultato di privare tale soggetto, definitivamente e in modo sproporzionato, della tutela che la direttiva 2009/103 riconosce alle vittime di siffatti incidenti.
- In tali circostanze, occorre rispondere alla seconda parte della questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103 devono essere interpretati nel senso che essi ostano altresì a una normativa nazionale che autorizzi l’assicuratore a proporre ricorso nei confronti del passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, fondato sulla falsa dichiarazione dolosa dello stesso in merito al conducente abituale del veicolo interessato, al fine di ottenere il rimborso della totalità delle somme pagate a tale passeggero vittima in esecuzione del contratto di cui trattasi.
- Conclusione
- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia):
Gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità,
devono essere interpretati nel senso che:
– essi ostano a una normativa nazionale che consente di opporre al passeggero vittima di sinistro, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto risultante da una falsa dichiarazione dolosa di tale contraente in merito al conducente abituale del veicolo interessato;
– essi ostano altresì a una normativa nazionale che autorizzi l’assicuratore a proporre ricorso nei confronti del passeggero vittima, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, fondato sulla falsa dichiarazione dolosa dello stesso in merito al conducente abituale del veicolo interessato, al fine di ottenere il rimborso della totalità delle somme pagate a tale passeggero vittima in esecuzione del contratto di cui trattasi.