Cass. civ., VI – 3, ord., 14.02.2022, n. 4668
MASSIMA
“L’esistenza di un “maggior danno”, rispetto a quello compensato dagli interessi legali, deve presumersi iuris tantum in tutti i casi in cui il rendimento medio dei BOT di durata annuale sia stato, nel periodo della mora, superiore al saggio legale degli interessi”.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Col primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo o, in subordine, il vizio di omessa motivazione. Deduce, in sostanza, che la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione gli argomenti da lui spesi nella comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale depositate in grado di appello. Ric. 2019 n. 22442 sez. M3 – ud. 01-12-2021 -5- Corte di Cassazione – copia non ufficiale. Dunque in questi casi il creditore avrà diritto agli interessi legali, calcolati sul capitale nominale, se nulla dimostra. Avrà diritto invece al risarcimento del danno effettivamente patito in conseguenza del ritardo, quando ne dimostri l’esistenza e l’ammontare. Tale danno, a mero titolo d’esempio, può consistere: a) negli interessi moratori calcolati ad un saggio maggiore di quello legale, sul capitale nominale, se dimostra che in caso di tempestivo adempimento avrebbe potuto impiegare la somma a lui dovuta in un impiego remunerativo; b) nella rivalutazione monetaria, se dimostra che in caso di tempestivo adempimento avrebbe impiegato il proprio denaro in impieghi che lo avrebbero tenuto al riparo dagli effetti dell’inflazione; c) nella rifusione degli interessi passivi, se dimostra che a causa della indisponibilità delle somme a lui dovute abbia dovuto fare ricorso al credito, sostenendone i relativi oneri. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti insorti in merito alla prova del “maggior danno” di cui all’art. 1224, comma secondo, c.c., hanno stabilito che l’esistenza di un “maggior danno”, rispetto a quello compensato dagli interessi legali, deve presumersi iuris tantum in tutti i casi in cui il rendimento medio dei BOT di durata annuale sia stato, nel periodo della mora, superiore al saggio legale degli interessi (Sez. U, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008). 12.3. Applicando i criteri suddetti al caso di specie, ne discende che il secondo motivo d’appello è infondato nella parte in cui invoca la violazione da parte del ‘Tribunale, dei criteri di calcolo degli interessi compensativi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza 1712/95. Ric. 2019 n. 22442 sez. M3 – ud. 01-12-2021 -29- Corte di Cassazione – copia non ufficiale Quei criteri sono inapplicabili al caso di specie perché essi riguardano unicamente il calcolo degli interessi di mora .a carico del debitore che ritardi l’adempimento di un’obbligazione di dare. Nel caso di ritardato adempimento dell’obbligazione di utilità, invece, troveranno applicazione il principio nominalistico (art. 1277 c.c.) e le regole sui danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). 12.4. Il motivo è invece fondato, per la medesima ragione appena indicata, sia nella parte in cui lamenta l’indebito cumulo, da parte del Tribunale, degli interessi e della rivalutazione; sia nella parte in cui lamenta la violazione delle regole giuridiche e finanziarie in base alle quali effettuare lo scomputo degli acconti. Quanto al primo aspetto, il credito dei danneggiati nei confronti della Generali, avendo ad oggetto una obbligazione di valuta, non poteva essere automaticamente rivalutato, a meno che la rivalutazione non fosse stata accordata a titolo di maggior danno, ex articolo 1224, comma secondo, c.c.. Ma la rivalutazione si sarebbe potuta accordare se i danneggiati avessero allegato e dimostrato che, in caso di tempestivo adempimento, avrebbero impiegato il loro denaro in impieghi idonei a preservarlo dagli effetti dell’inflazione: prova che invece non è stata fornita. 12.5. Per quanto attiene, invece, ai criteri di scomputo degli acconti, questi ultimi si sarebbero dovuti imputare dapprima agli interessi e poi al capitale, in applicazione della regola dettata dall’articolo 1194 c.c.. Il Tribunale, per contro, ha di fatto capovolto tale regola, stabilendo che dal credito risarcitorio di Corrado Spadavecchia dovessero sottrarsi “gli interessi sugli acconti muti” dall’assicuratore. Ric. 2019 n. 22442 sez. M3 – ud. 01-12-2021 -30- Corte di Cassazione – copia non ufficiale 13. In applicazione dei princìpi sin qui esposti, deve accogliersi il secondo motivo di appello proposto dalla Generali, e procedere al corretto calcolo del danno da mora in base ai criteri ed agli elementi oggettivi qui di seguito elencati: a) gli effetti della mora decorreranno dal 13.6.2011, data incontestata in cui è spirato lo spatiumdeliberanck di 90 giorni, decorrenti da quello in cui l’assicuratore ha appreso della stabilizzazione dei postumi permanenti; b) i danneggiati non hanno dimostrato in corzcreto che, in caso di tempestivo adempimento, avrebbero evitato gli effetti della mora; non è dunque dovuta la rivalutazione del massimale; c) i danneggiati non hanno dimostrato di avere subito danni maggiori, per effetto della mora, rispetto a quelli compensati dagli interessi legali; in particolare, poiché tra il 2011 e oggidì il saggio medio di rendimento dei BOT di durata annua (0,54%) è stato inferiore al saggio medio degli interessi legali (0,84%), in applicazione dei principi stabiliti da Cass. S.U. 19499/08, già ricordati, spetteranno ai danneggiati gli interessi di mora calcolati ai saggio legale medio; d) il Tribunale, con statuizione non impugnata, ha liquidato i danni nella seguente misura (al netto del concorso di colpa della vittima): Corrado Spadavecchia: euro 2.289.010,79; Maria Di Bono: euro 150.000; Sonia Spadavecchia: euro 100.000; Marco Spadavecchia: euro 100.000; e) il massimale di polizza era pari a 774.685,35; f) gli acconti pagati dall’assicuratore (euro 60.000 il 22.12.2011; euro 160.000 il 30.7.2012; euro 300.000 il 27.6.2013) vanno imputati !Zie. 2019 n. 22442 sez. M3 – ud. 01-12-2021 -31- Corte di Cassazione – copia non ufficiale per il loro valore nominale ai sensi dell’art. 1194 c.c., e dunque prima agli interessi, poi al capitale; g) la base di calcolo degli interessi di mora deve essere, per ciascuno dei quattro danneggiati, la quota di massimale a ciascuno di essi spettante in proporzione del relativo credito. Tale quota andrà calcolata con la consueta formula: R = (M*Ds)/Dc dove R è il risarcimento spettante a ciascun danneggiato; M è il massimale; Ds è il credito di ciascun danneggiato; Dc è la somma di tutti i crediti vantati dai danneggiati. 13.1. La Generali va dunque condannata, in riforma della sentenza di primo grado, al pagamento in favore di ciascuno dei quattro danneggiati degli interessi di mora al saggio legale, decorrenti dal 13.6.2011, previa imputazione del valore nominale degli acconti agli interessi maturati alla data di pagamento dell’acconto, e per la parte residua al capitale. La tabella che segue riassume il conteggio degli interessi di mora, fino alla data della odierna camera di consiglio: Corrado Spadavecchia Maria Di Bono Sonia Spadavecchia Marco Spadavecchia credito risarcitorio 2.289.010,79 105.000 70.000 70.000 riduzione proporzionale (M*Ds)/Dc 699.785,15 32.100,08 21.400,06 21.400,06 1° acconto (22.12.2011) azzerati gli interessi; il capitale si riduce a euro 645.277,99 azzerati gli interessi; il capitale produttivo di interessi si riduce a euro 12.352,05 ti azzerati gli interessi; il capitale produttivo di interessi si riduce a euro 11.568,04 azzerati gli interessi; il capitale produttivo di interessi si riduce a euro 11.568,04 2° acconto azzerati gli *** *** *** Ric. 2019 n. 22442 sez. M3 – ud. 01-12-2021 -32- Corte di Cassazione – copia non ufficiale (30.7.2012) interessi; il capitale si riduce a euro 494.868,76 3° acconto (27.6.2013 azzerati gli interessi; il capitale produttivo di interessi si riduce a curo 206.121,93 *** *** *** interessi legali maturati dall’ultimo acconto al 1.12.2021 35.091,89 1.241,04 1.094,30 1.094,30 . Naturalmente, essendo gli interessi di mora dovuti de die in diem, gli importi indicati nell’ultima riga della tabella che precede continueranno ad incrementarsi al saggio legale e sul capitale residuo dopo il pagamento degli acconti (indicato nella tabella che precede) dal 1° dicembre 2021. 14. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese dei gradi di merito, avuto tuttavia riguardo all’esito complessivo della lite, che vede la soccombenza della Generali (ex plurinis, Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021, Rv. 661300- 01). 14.1. In applicazione di tale criterio le spese del primo grado vanno liquidate nella misura di euro 13.430, pari al compenso medio previsto per le cause di valore sino a 260.000 euro: rispetto alla Generali, infatti, il valore della causa andava determinato in base al decisurr4 rappresentato dalla quota di massimale non ancora versata, più gli interessi di mora. A tale importo dovrà aggiungersi quello delle spese Ric. 2019 n. 22442 sez. M3 – ud. 01-12-2021 -33- Corte di Cassazione – copia non ufficiale di c.t.u. e del contributo unificato, oltre le spese generali e gli accessori di legge. 14.2. Le spese del grado di appello vanno compensate interamente, in considerazione del fatto che la società Generali non aveva altro mezzo che il gravame, per far constare l’erroneità della decisione di primo grado in punto di calcolo del danno da mora. 14.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La misura di esse è calcolata in base al valore della causa (ricadente nello scaglione sino a 52.000 curo) ed alla mancanza di attività inerenti alla fase decisionale.