<p class="Standard" style="text-align: justify;"></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><u><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">Corte di Cassazione, I, sentenza del 17.04.2020, n. 7905</span></u></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><u><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"><span style="text-decoration: none;"> </span></span></u></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">Principio di diritto:</span></b></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span></b></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">“Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati".</span></i></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span></i></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">TESTO RILEVANTE DELLA SENTENZA</span></i></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span></i></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 21 e art. 23, comma 6, TUF, artt. 26, 28 e 29 Reg. Consob 11522/1998 con riferimento al nesso causale, violazione dell’art. 115 c.p.c., ed errata valutazione delle prove.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Il ricorrenti sostengono che secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di inadempimento degli obblighi informativi, doveva presumersi, fino a prova del contrario da parte dell’intermediario, che il rischio sottaciuto non sarebbe stato corso dal cliente ove fosse stato debitamente informato; la Corte territoriale aveva invece sovvertito tale distribuzione degli oneri probatori, dando rilievo al fatto che il sig. B. avesse in precedenza investito in titoli azionari, che i signori F. , P. e R. avessero in precedenza investito in titoli di pari rischio, che i signori Ba. e S. avessero in precedenza investito più in titoli azionari che obbligazionari e che i signori I. e V.C. , pur avendo acquistato solo obbligazioni, avessero manifestato alta propensione al rischio.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, prescrive agli intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori di: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">L’art. 28, comma 1, del Regolamento Consob 11522/1998 impone agli intermediari prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio e precisa che l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore (lett. a)); prescrive inoltre agli intermediari di consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3. del Regolamento Consob 11522/1998 (lett. b)).</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Il successivo art. 29, prevede che gli intermediari autorizzati si debbano astenere dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo conto a tal fine delle informazioni di cui all’art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati e che, quando ricevono da un investitore disposizioni relative a una operazione non adeguata, debbano informare il cliente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguirla solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, in conformità alla regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c. e ai principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, l’investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, deve allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante una sintetica ma circostanziata indicazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrargli, e deve fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole, se fosse stato adeguatamente informato; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">La pronuncia impugnata, secondo il Collegio, è effettivamente inficiata da violazione di legge.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">La Corte territoriale ha escluso la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo, assumendo che i clienti, alla luce delle loro scelte pregresse di investimento, orientate verso il mercato azionario o verso obbligazioni convertibili e strutturate, o, ancor più genericamente, della loro dichiarazione di propensione al rischio, avrebbero comunque deciso di effettuare l’investimento proposto, anche se, diversamente da quanto effettivamente accaduto, la Banca li avesse adeguatamente informati circa i rischi connessi all’operazione.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Così ragionando, da un lato, la Corte di appello ha ignorato la funzione specifica dell’obbligo posto a carico dell’intermediario, preordinato a colmare l’handicap informativo e la dissimmetria consequenziale nelle cognizioni delle parti e in tal modo a consentire all’investitore una scelta consapevole e razionale.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Tali principi sono stati ancora assai recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28314 del 4/11/2019, in cui viene descritto lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo-informativo, nella posizione delle parti, fondato sull’elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell’ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell’intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell’intermediario.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Inoltre la Corte territoriale ha erroneamente attribuito capacità indiziante a circostanze del tutto prive di valore inferenziale, successivamente utilizzate ai fini del giudizio controfattuale presuntivo; ciò l’ha condotta a ritenere che se l’intermediario avesse fornito le opportune informazioni, diversamente da quanto accaduto nella realtà, i clienti avrebbero comunque deciso di effettuare lo stesso investimento che, pur non adeguatamente informati, hanno scelto di fare.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Quanto al primo profilo critico sopra evidenziato, in tema di distribuzione dell’onere della prova nei giudizi relativi a contratti d’intermediazione finanziaria, questa Corte ha affermato che alla stregua del sistema normativo delineato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 (TUF) e dal Reg. Consob n. 11522 del 1998, l’inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell’operazione finanziaria.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Tale condotta omissiva, pertanto, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall’investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell’intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria informativa (Sez. 1, n. 3914 del 16/02/2018, Rv. 647234-01).</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Vale a dire: è pur vero che in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all’acquisto di un prodotto finanziario, mentre grava sull’intermediario l’onere di provare, D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, incombe invece sull’investitore l’onere di provare, sia pur anche in via presuntiva, il nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligazione informativa specificamente allegata e il danno, nonché il pregiudizio patrimoniale dovuto all’investimento eseguito.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Non si può trascurare, tuttavia, che nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; di conseguenza, l’assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell’intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">I predetti obblighi d’informazione impongono così la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017, Rv. 644206-01).</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><i><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">La prova del nesso causale non è eliminata, quindi, dal mero rilievo di elementi generici, come il profilo speculativo o l’elevata propensione al rischio dell’investitore:</span></i><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;"> si deve infatti escludere che il cliente possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e sono invece conosciuti o prevedibili da parte dell’intermediario finanziario.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Sia l’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto. Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere (Sez. 1, n. 8333 del 04/04/2018, Rv. 648142-01)</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><i><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">L’accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità</span></i><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;"> .</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Pertanto all’investitore è rimesso il potere decisionale di stabilire il grado di aleatorietà dell’investimento che intende sostenere, a condizione che l’investimento corrisponda al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all’investimento finanziario e soprattutto sia frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto tra rischio e rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosità, quest’ultima con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito. Queste prescrizioni derivanti dal sistema integrato costituito dall’art. 21 T.U.F. e dagli artt. 26 - 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, si completano con il regime giuridico, anch’esso imperativo, dell’onere della prova in sede di azione risarcitoria.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">L’obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi a carico dell’intermediario sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso un investitore impropriamente qualificato "speculativo" l’intermediario sia esonerato dal fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato. Al contrario, si deve ritenere che <i>il grado di rischio sia direttamente proporzionale al livello di puntualità delle informazioni</i> (Sez. 1, 28/02/2018, n. 4727; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017, citate).</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Al riscontro dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, secondo l’orientamento di questa Corte, l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall’investitore; presunzione che spetta all’intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand’anche l’investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">La presunzione di sussistenza del nesso causale così delineata, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all’obbligo informativo gravante sull’intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell’asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">A tale presunzione, anche se non espressamente prevista dalla legge, deve riconoscersi natura legale ex artt. 2727 e 2728 c.c., come si è detto juris tantum, in quanto essa discende complessivamente dal sistema normativo e in particolare dalla funzione specifica degli obblighi accollati dalla legge all’intermediario finanziario.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">La presunzione è costituita da una argomentazione logica che permette di risalire da un fatto noto a un fatto ignorato; è legale allorché è "stabilita" (art. 2728, art. 2729, comma 1, a contrario) dalla legge e dispensa da qualunque prova coloro a favore dei quali è prevista.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">La previsione di una presunzione legale, tuttavia, può non essere esplicita e può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa o da un complesso sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Il mancato rispetto di una presunzione legale ben può essere fatto valere con il mezzo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo il vizio di violazione o falsa applicazione di legge.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Deve quindi presumersi, nell’ambito del giudizio controfattuale diretto alla valutazione della serie causale alternativa, non perturbata dall’omissione informativa da parte dell’intermediario, che l’investitore, puntualmente avvertito dei rischi connessi alla sua scelta, non l’avrebbe posta in essere: salva, beninteso, la possibilità di prova contraria con la quale l’intermediario dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Elementi questi che non possono consistere in una generica propensione al rischio, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore, speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato e alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Nella fattispecie, la Corte di appello ha considerato erroneamente quale elemento indiziante, dotato di efficacia inferenziale, le scelte pregresse di investimento degli investitori, consistite - del tutto genericamente - nell’acquisto di prodotti intrinsecamente caratterizzati da elementi di rischiosità, come azioni o obbligazioni convertibili strutturate.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Tale comportamento, al contrario, non dimostra altro che una generica disponibilità dell’investitore ad accollarsi margini di rischio e ad accettare la possibilità del mancato recupero del capitale investito; le predette circostanze sono invece neutre, o comunque insufficienti, nella prospettiva del giudizio controfattuale alternativo che richiede di determinare il presumibile ipotetico comportamento dell’investitore che fosse stato opportunamente avvertito dei rischi connessi all’investimento con riferimento al rischio specificamente corso nel caso concreto.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">Altrettanto inconsistente - ed anzi ancor più generica - appare la valenza indiziante desunta dal profilo di propensione al rischio manifestata dall’investitore.</span></p> <p class="Standard" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial',sans-serif;">La prova contraria consentita all’intermediario ai fini del giudizio controfattuale deve infatti assumere pregnante concretezza, come, a mero titolo esemplificativo, la dimostrazione che in altra successiva occasione, l’investitore, invece debitamente avvertito del rischio, abbia deciso comunque di disporre un investimento analogamente rischioso.</span></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><em>Silvia Lucietto</em></p>