Corte di Giustizia UE, II, 29.07.2024, cause C:2024:644, C-771/22, 45/23 (ECLI: EU:C:2024:644)
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che nel caso in cui un viaggiatore risolva un contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, e in cui, dopo la risoluzione, l’organizzatore di viaggi divenga insolvente e il viaggiatore non abbia beneficiato, prima del verificarsi dell’insolvenza, di un rimborso integrale dei pagamenti effettuati al quale ha diritto in forza di quest’ultima disposizione, è applicabile la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra, rispettivamente, la Bundesarbeitskammer (camera federale del lavoro, Austria), subentrata nei diritti di un viaggiatore, e la HDI Global SE, compagnia di assicurazioni dell’organizzatore di viaggi di tale viaggiatore (C‑771/22), nonché A, B, C e D, altri quattro viaggiatori, e la MS Amlin Insurance SE, compagnia di assicurazioni dell’organizzatore di viaggi di tali altri quattro viaggiatori (C‑45/23), in relazione al rifiuto di tali compagnie di assicurazioni di rimborsare detti viaggiatori a seguito del fallimento di tali organizzatori di viaggi.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 90/314/CEE
3 L’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59), prevedeva quanto segue: «Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:
- a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;
- b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell’importo da lui pagato in applicazione del contratto.
(…)».
4 L’articolo 7 di tale direttiva così disponeva:
«L’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il ri[m]borso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore».
Direttiva 2015/2302
5 I considerando da 1 a 3, 39 e 40 della direttiva 2015/2302 sono così formulati:
«(1) La direttiva [90/314] (…) conferisce una serie d’importanti diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all’obbligo d’informazione, alla responsabilità dei professionisti per l’esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d’insolvenza di un organizzatore o di un venditore. È tuttavia necessario adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.
(2) Il turismo svolge un ruolo preponderante nell’economia dell’Unione [europea] e i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” (pacchetti) rappresentano una porzione significativa del mercato del turismo. Da quando è stata adottata la direttiva [90/314], tale mercato ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante attraverso il quale vengono offerti o venduti servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti preconfezionati, ma sono anche sempre più spesso personalizzati. Molte di queste combinazioni di servizi turistici si trovano giuridicamente in una “zona grigia” o non rientrano affatto nell’ambito d’applicazione della direttiva [90/314]. La presente direttiva intende estenderne la tutela onde tener conto di questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.
(3) L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), [TFUE] stabilisc[ono] che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE.
(…)
(39) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto siano pienamente protetti in caso d’insolvenza dell’organizzatore. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori dovrebbero garantire che essi forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori e, nella misura in cui un pacchetto include il trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei passeggeri in caso d’insolvenza degli organizzatori. Tuttavia, dovrebbe essere possibile offrire ai viaggiatori la continuazione del pacchetto. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d’insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace. L’efficacia implica che la protezione sia disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità dell’organizzatore, i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti o potranno essere eseguiti solo in parte o quando i prestatori di servizi richiedano ai viaggiatori di sostenerne i costi. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che gli organizzatori forniscano ai viaggiatori un certificato che attesti il diritto conferito loro di appellarsi direttamente al fornitore di protezione in caso d’insolvenza.
(40) Affinché la protezione in caso d’insolvenza sia efficace, essa dovrebbe coprire l’importo prevedibile dei pagamenti che hanno subito le conseguenze dell’insolvenza di un organizzatore e, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri.
Ciò significa che la protezione dovrebbe essere sufficiente a coprire tutti i prevedibili pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori riguardo a pacchetti in alta stagione, tenendo conto del lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento di tali pagamenti e il completamento del viaggio o della vacanza, nonché, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri.
Ciò implica, in genere, che la garanzia deve coprire una percentuale sufficientemente elevata del fatturato dell’organizzatore relativo ai pacchetti e può dipendere da fattori quali il tipo di pacchetti venduti, compresi il mezzo di trasporto, la destinazione del viaggio e le eventuali restrizioni giuridiche o gli impegni dell’organizzatore riguardanti gli importi degli anticipi che può accettare e il relativo calendario prima dell’inizio del pacchetto.
Considerando che la necessaria copertura può essere calcolata sulla base dei dati commerciali più recenti, ad esempio il fatturato realizzato nel corso dell’ultimo esercizio finanziario, gli organizzatori dovrebbero essere obbligati ad adeguare la protezione in caso d’insolvenza nell’ipotesi di aumento dei rischi, compreso un aumento consistente nella vendita di pacchetti. Tuttavia, un’efficace protezione in caso d’insolvenza non dovrebbe tenere conto di rischi estremamente remoti come, ad esempio, l’insolvenza simultanea di vari organizzatori principali, laddove così facendo si inciderebbe in misura sproporzionata sui costi della protezione, pregiudicandone l’efficacia. In tal caso la garanzia di rimborso può essere limitata».
6 L’articolo 1 della direttiva 2015/2302, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:
«Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati».
7 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini della presente direttiva s’intende per:
- “servizio turistico”:
- a) il trasporto di passeggeri;
- b) l’alloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e non a fini residenziali;
- c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore (…).
- d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c);
(…)».
8 L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni (…)».
9 L’articolo 11 della medesima direttiva, intitolato «Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico», prevede quanto segue:
«(…)
- Qualora, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può:
- a) accettare la modifica proposta; oppure
- b) risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione.
Se risolve il contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può accettare un pacchetto sostitutivo, ove applicabile, di qualità equivalente o superiore, laddove quest’ultimo sia offerto dall’organizzatore.
(…)
- In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo e qualora il viaggiatore non accetti un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore. (…)».
10 L’articolo 12 della direttiva 2015/2302, intitolato «Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto», così dispone:
«1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. (…)
- Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
- L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
(…)
- b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
- L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.
(…)».
11 L’articolo 17 di tale direttiva, intitolato «Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza», è così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.
(…)
- La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell’organizzatore.
(…)
- Qualora l’esecuzione del pacchetto sia compromessa dall’insolvenza dell’organizzatore, la garanzia è disponibile gratuitamente per assicurare i rimpatri e, se necessario, il finanziamento dell’alloggio prima del rimpatrio.
- Per i servizi turistici che non sono stati effettuati, i rimborsi sono corrisposti senza indebito ritardo previa richiesta del viaggiatore».
12 La parte A dell’allegato I di detta direttiva, intitolato «Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)», illustra, in un riquadro, il contenuto di tale modulo e indica che, seguendo l’hyperlink, il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
«Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
(…)
– Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. (…)
(…)».
13 La parte B dell’allegato I della stessa direttiva, intitolata «Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte A», precisa, in un riquadro, il contenuto di tale modulo ed enuncia gli stessi diritti fondamentali enunciati nella parte A dell’allegato I della medesima direttiva.
Diritto austriaco
14 L’articolo 3 della Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (regolamento della Ministra Federale per la Digitalizzazione e gli Affari Economici relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati), del 28 settembre 2018 (BGBl. II, 260/2018), prevede quanto segue:
«(1) I soggetti legittimati ad erogare servizi turistici devono garantire al viaggiatore il rimborso:
1) dei pagamenti già effettuati (acconti e saldi) se, a causa dello stato di insolvenza del soggetto legittimato ad erogare servizi turistici, tali servizi non vengono, in tutto o in parte, erogati o il fornitore dei servizi ne pretende il pagamento dal viaggiatore,
[2]) delle spese necessarie per il rimpatrio e, se necessario, dei costi dell’alloggio prima del rimpatrio insorti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore o – in caso di responsabilità per il trasporto di persone – del venditore dei servizi turistici collegati, e
[3]) se del caso, i costi necessari per la continuazione del pacchetto turistico o del servizio turistico correlato oggetto dell’intermediazione. (…)».
15 L’articolo 10 del Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) (legge federale relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati), del 24 aprile 2017 (BGBl. I, 50/2017), così dispone:
«(1) Prima dell’inizio del pacchetto, il viaggiatore può risolvere in ogni momento il contratto di pacchetto turistico senza indicazione di motivi. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore un indennizzo adeguato e giustificabile. Il contratto di pacchetto turistico può specificare importi forfettari adeguati a titolo di indennizzo, calcolati in base all’intervallo temporale tra la risoluzione e il previsto inizio del pacchetto e in base ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla rimessa a disposizione dei servizi turistici. Qualora nel contratto non siano stati previsti importi forfettari a titolo di indennizzo, quest’ultimo deve corrispondere al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla rimessa a disposizione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore deve motivare l’importo dell’indennizzo.
(2) Fatto salvo il diritto di risoluzione di cui al paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere alcun indennizzo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
(…)
(4) In caso di risoluzione ai sensi dei paragrafi che precedono, l’organizzatore è tenuto a rimborsare al viaggiatore, immediatamente e comunque al più tardi entro quattordici giorni dal ricevimento della dichiarazione di risoluzione, tutti i pagamenti effettuati dal viaggiatore o per suo conto per il pacchetto, detratto, in caso di risoluzione ai sensi del paragrafo 1, l’indennizzo previsto da detta disposizione».
Diritto belga
Legge relativa alla vendita di pacchetti turistici
16 Ai sensi dell’articolo 30 del Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (legge del 21 novembre 2017 relativa alla vendita di pacchetti turistici, di servizi turistici collegati e di servizi turistici, Belgisch Staatsblad del 1º dicembre 2017, pag. 106673; in prosieguo: la «legge relativa alla vendita di pacchetti turistici»), il viaggiatore ha il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico «se circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione». In tale ipotesi, detto articolo conferisce al viaggiatore il diritto al rimborso integrale delle somme pagate all’organizzatore di viaggi.
17 L’articolo 54 della legge relativa alla vendita di pacchetti turistici dispone quanto segue:
«Gli organizzatori e i venditori stabiliti in Belgio forniscono una garanzia per il rimborso di tutte le somme già pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa del loro stato di insolvenza. (…)».
Regio decreto sulla protezione in caso di insolvenza nella vendita di pacchetti turistici
18 L’articolo 3 del Koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (Regio decreto del 29 maggio 2018 sulla protezione in caso di insolvenza nella vendita di pacchetti turistici, di servizi turistici collegati e di servizi turistici, Belgisch Staatsblad dell’11 giugno 2018, pag. 48438; in prosieguo: il «regio decreto sulla protezione in caso di insolvenza nella vendita di pacchetti turistici») così prevede:
«Le garanzie di cui agli articoli 54, 55, 65 e 72 della legge [relativa alla vendita di pacchetti turistici] sono fornite tramite un contratto di assicurazione stipulato con un’impresa di assicurazioni autorizzata ad effettuare simili operazioni».
19 L’articolo 10 di tale regio decreto è così formulato:
«La garanzia del contratto di assicurazione è acquisita dal beneficiario dal momento in cui il contratto con il professionista di cui all’articolo 2, 7°, della legge [relativa alla vendita di pacchetti turistici] è stato concluso durante il periodo di validità del contratto di assicurazione».
20 L’articolo 12, paragrafo 1, di detto regio decreto così dispone:
«In caso di insolvenza dell’organizzatore, il contratto di assicurazione fornisce la seguente garanzia:
1° la continuazione del viaggio, laddove sia possibile;
2° il rimborso di tutte le somme pagate quando il contratto è stato concluso con il professionista;
3° il rimborso delle somme pagate per i servizi turistici che non possono essere erogati a causa dell’insolvenza del professionista;
4° il rimpatrio dei viaggiatori, quando è già iniziata l’esecuzione del contratto con il professionista e il contratto prevede il trasporto del beneficiario e, se necessario, l’alloggio in attesa del rimpatrio».
21 L’articolo 13, primo comma, del medesimo regio decreto limita il rimborso a «tutte le somme che il beneficiario ha pagato al professionista per il contratto di viaggio nella misura in cui il contratto non è stato eseguito a causa dello stato d’insolvenza del professionista o (…) [a] tutte le somme pagate per i servizi turistici non eseguiti a causa di tale stato d’insolvenza».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑771/22
22 La HDI Global è una compagnia di assicurazioni che ha stipulato con la Flamenco Sprachreisen GmbH (in prosieguo: la «Flamenco»), una società organizzatrice di viaggi, un contratto di assicurazione a copertura dei rischi connessi all’insolvenza di quest’ultima, come indicati all’articolo 3 del regolamento della Ministra Federale per la Digitalizzazione e gli Affari Economici relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
23 Il 3 marzo 2020 XY ha stipulato con la Flamenco un contratto per un pacchetto turistico nel periodo compreso tra il 3 maggio e il 2 giugno 2020 a Las Palmas di Gran Canaria (Spagna). Il 9 marzo 2020 XY ha pagato integralmente il prezzo di tale viaggio per un importo pari a EUR 2 656.
24 Il 16 marzo 2020 XY ha risolto tale contratto a causa, in particolare, delle avvertenze emesse dalle autorità austriache e spagnole a seguito della propagazione della COVID-19. La Flamenco non ha contestato tale risoluzione, ma non ha rimborsato a XY il prezzo del viaggio.
25 Il 9 giugno 2022, al termine di una procedura di insolvenza, il Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz, Austria) ha dichiarato il fallimento della Flamenco.
26 XY ha ceduto alla camera federale del lavoro il suo credito nei confronti della Flamenco corrispondente al rimborso del prezzo del pacchetto turistico. A seguito di tale cessione, detta camera federale ha chiesto il rimborso alla HDI Global in quanto assicuratore del rischio di insolvenza della Flamenco. La HDI Global ha rifiutato di effettuare detto rimborso con la motivazione che essa copriva unicamente il rischio di mancata esecuzione del pacchetto connesso a tale insolvenza.
27 A seguito di tale rifiuto, la camera federale del lavoro ha citato la HDI Global dinanzi al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria), giudice del rinvio.
28 Tale giudice considera, in primo luogo, che, per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, occorra stabilire se, qualora un contratto di pacchetto turistico sia risolto da un viaggiatore prima che l’organizzatore di viaggi divenga insolvente, il diritto al rimborso di cui beneficia tale viaggiatore in seguito alla risoluzione sia coperto dalla garanzia in caso di insolvenza di tale organizzatore di viaggi. In particolare, secondo detto giudice, occorre stabilire se debba sussistere un nesso di causalità tra tale insolvenza e la mancata o inesatta esecuzione del servizio turistico di cui trattasi.
29 A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la formulazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 suggerisca, in considerazione dei termini «nella misura in cui» e «a causa [di]», che debba sussistere un simile nesso di causalità. Un tale requisito avrebbe come conseguenza che i rimborsi ai quali il viaggiatore ha diritto a seguito della risoluzione del contratto di pacchetto turistico che precede l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi di cui trattasi non sarebbero coperti dalla garanzia contro tale insolvenza prevista da detta disposizione.
30 Il considerando 39 della direttiva 2015/2302 contraddirebbe tuttavia una siffatta lettura di detta disposizione, in quanto prevede che gli Stati membri devono garantire che, da un lato, i viaggiatori che acquistano un pacchetto siano «pienamente protetti» in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi e che, dall’altro, quest’ultimo fornisca una garanzia, in caso di insolvenza, per il rimborso di «tutte le somme pagate» dai viaggiatori e per il rimpatrio di questi ultimi. L’approccio che tale considerando riflette sarebbe inoltre avvalorato dal livello elevato di protezione dei consumatori perseguito nell’Unione quale risulta dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, dall’articolo 169 TFUE nonché dall’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
31 Il giudice del rinvio rileva inoltre che la questione della portata della protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi è stata affrontata con gli Stati membri in occasione di scambi con la Commissione europea nell’ambito dei quali quest’ultima ha indicato, da un lato, che l’intenzione del legislatore dell’Unione, adottando, all’articolo 17 della direttiva 2015/2302, una formulazione diversa da quella che figurava all’articolo 7 della direttiva 90/314, non era quella di limitare la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi e, dall’altro, che, in forza del testo di tale articolo 17, qualsiasi garanzia era espressamente esclusa qualora il contratto di viaggio fosse cessato prima del verificarsi di tale insolvenza. Esso ricorda altresì che la Corte, nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 7 della direttiva 90/314, ha considerato che la garanzia del rimborso dei fondi versati dal viaggiatore in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi è conferita indipendentemente dalle cause di detta insolvenza (v., in tal senso, sentenze del 14 maggio 1998, Verein für Konsumenteninformation, C‑364/96, EU:C:1998:226; del 15 giugno 1999, Rechberger e a., C‑140/97, EU:C:1999:306, nonché del 16 febbraio 2012, Blödel-Pawlik, C‑134/11, EU:C:2012:98).
32 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, qualora un viaggiatore risolva il contratto di pacchetto turistico con l’organizzatore di viaggi a causa di circostanze straordinarie prima della data di apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, ma tale procedura abbia luogo nel corso del periodo previsto per il viaggio di cui trattasi, detto viaggiatore abbia diritto, a titolo della protezione garantita all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, al rimborso dei pagamenti effettuati all’organizzatore di viaggi. A tale riguardo, esso ritiene che, tenuto conto dell’obiettivo di protezione dei consumatori perseguito dal diritto dell’Unione, ritenere che un viaggiatore abbia il diritto di essere protetto in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi quando abbia iniziato il pacchetto turistico, ma non quando abbia legittimamente risolto il contratto di viaggio, non avrebbe senso.
33 In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, qualora esista un nesso indiretto tra la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore e l’insolvenza dell’organizzatore di tale viaggio, in quanto entrambe traggono origine dalla stessa circostanza straordinaria, quale, nel caso di specie, la pandemia di COVID-19, il diritto al rimborso di tale viaggiatore sia coperto dalla garanzia in caso di insolvenza prevista all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302. Esso menziona, al riguardo, l’argomento dedotto dalla camera federale del lavoro secondo cui, se tale articolo 17, paragrafo 1, dovesse essere interpretato nel senso che detta garanzia non si applica qualora l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi sia dovuta alla stessa circostanza straordinaria che ha motivato la risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore, quest’ultimo avrebbe tutto l’interesse a non esercitare il suo diritto di risoluzione e ad attendere che l’organizzatore di viaggi divenga insolvente. Un siffatto approccio ridurrebbe l’interesse del diritto di risoluzione riconosciuto ai consumatori dall’articolo 12 di detta direttiva.
34 In tali circostanze, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 17 della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia solo qualora il viaggio non abbia luogo a causa dello stato di insolvenza o se siano protetti anche i pagamenti effettuati all’organizzatore prima dell’apertura della procedura di insolvenza qualora il viaggiatore risolva il contratto prima dell’insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva 2015/2302.
2) Se l’articolo 17 della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia qualora il viaggiatore risolva il contratto di viaggio ancor prima dell’insorgenza dello stato di insolvenza [di tale organizzatore di viaggi] in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva, ma lo stato di insolvenza sarebbe insorto nel corso del viaggio prenotato.
3) Se l’articolo 17 della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia qualora il viaggiatore risolva il contratto di viaggio ancor prima dell’insorgenza dello stato di insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva e l’organizzatore è divenuto insolvente a causa di dette circostanze straordinarie».
Causa C‑45/23
35 Il 13 novembre 2019 A, B, C e D, tramite un venditore, la Selectair Inter-Sun Reizen, hanno acquistato da un organizzatore di viaggi, la Exclusive Destinations, un pacchetto turistico per un prezzo di EUR 36 832 da Bruxelles (Belgio) a Punta Cana (Repubblica dominicana) per il periodo compreso tra il 21 e il 29 marzo 2020.
36 A causa della propagazione della pandemia di COVID-19, tale viaggio è stato rinviato al periodo compreso tra il 21 e il 30 novembre 2020. Il prezzo di detto viaggio è stato allora fissato in EUR 46 428.
37 Il 20 ottobre 2020, A, B, C e D hanno risolto il loro contratto di viaggio a causa del persistere della pandemia di COVID-19 e hanno chiesto alla Exclusive Destinations il rimborso dell’importo di EUR 36 832 che essi avevano pagato per lo stesso viaggio.
38 L’8 dicembre 2020 l’Ondernemingsrechtbank Gent (Tribunale delle imprese di Gand, Belgio) ha dichiarato il fallimento della Exclusive Destinations. Il 9 dicembre 2020 la Selectair Inter-Sun Reizen ha rimborsato ad A e C un importo di EUR 4 151 che non era ancora stato trasferito alla Exclusive Destinations.
39 Il 22 gennaio 2021 A, B, C e D hanno chiesto alla MS Amlin Insurance, che assicurava la Exclusive Destinations in caso di insolvenza, il rimborso delle somme che essi avevano pagato a quest’ultima e che non erano state loro rimborsate.
40 La MS Amlin Insurance ha rifiutato di effettuare tale rimborso per il motivo che essa garantiva unicamente la mancata prestazione di servizi turistici a causa dell’insolvenza della Exclusive Destinations. Orbene, la mancata esecuzione del viaggio di A, di B, di C e di D sarebbe stata dovuta alla risoluzione da parte di questi ultimi del loro contratto di viaggio e non già all’insolvenza della Exclusive Destinations.
41 A seguito di tale rifiuto, A, B, C e D hanno adito il Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio, per ottenere la condanna della MS Amlin Insurance al pagamento di un importo di EUR 32 681, maggiorato di interessi a decorrere dal 22 gennaio 2021.
42 Il giudice del rinvio ritiene che la garanzia prevista all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 sia obbligatoria soltanto nella misura in cui i servizi turistici di cui trattasi non siano eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore di viaggi. Tale garanzia non dovrebbe pertanto coprire altre cause di mancata esecuzione, quali la risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore a causa di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. La legge relativa alla vendita di pacchetti turistici e il regio decreto sulla protezione in caso di insolvenza nella vendita di pacchetti turistici non prevederebbero una protezione più ampia del viaggiatore al riguardo. Il giudice del rinvio ne deduce che, quando, come nel caso di specie, l’organizzatore di viaggi fallisce dopo la risoluzione da parte dei viaggiatori del loro contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, ma prima di aver rimborsato tali viaggiatori delle somme che avevano pagato per il viaggio, questi ultimi non beneficiano della garanzia prevista all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302.
43 Il giudice del rinvio esprime tuttavia dubbi riguardo alla portata della protezione conferita da quest’ultima disposizione.
44 In primo luogo, esso si chiede se il fatto che la garanzia di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 non si applichi al viaggiatore che ha diritto al rimborso delle somme pagate a seguito della risoluzione del contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie quando l’organizzatore di viaggi è fallito dopo tale risoluzione, ma prima del rimborso dei pagamenti effettuati, consenta di tutelare adeguatamente i consumatori conformemente all’obiettivo generale di tale direttiva. Esso ricorda al riguardo che tale obiettivo consiste nel contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, come enunciato dal considerando 3 di detta direttiva, che rinvia all’articolo 169 TFUE. Inoltre, il considerando 39 della medesima direttiva prevederebbe che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico debbano essere pienamente protetti in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi e che la garanzia in caso di insolvenza che gli organizzatori di viaggi devono fornire debba coprire il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori. Il giudice del rinvio sottolinea altresì che, in vigenza della direttiva 90/314, la protezione dei consumatori in caso di insolvenza degli organizzatori di viaggi copriva tutti gli importi che essi avevano pagato.
45 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la protezione in caso di insolvenza prevista dalla direttiva 2015/2302 non dia luogo ad una disparità di trattamento. Secondo tale giudice, sia il viaggiatore che non può iniziare il suo viaggio a causa dell’insolvenza dell’organizzatore di viaggi sia colui che, a seguito di una risoluzione, non può ottenere un rimborso a causa di tale insolvenza subiscono una perdita finanziaria connessa al fatto che entrambi hanno pagato il prezzo del loro viaggio prima dell’esecuzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi. Tuttavia, secondo la formulazione dell’articolo 17 di tale direttiva, solo la perdita del primo viaggiatore sarebbe coperta dalla protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi. Il giudice del rinvio si chiede pertanto se tale disparità di trattamento sia giustificata.
46 In tali circostanze, il Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che la garanzia obbligatoria ivi prevista vale anche per il rimborso di tutte le somme già pagate da o per conto dei viaggiatori allorché il viaggiatore risolve il contratto di pacchetto turistico sulla base di circostanze inevitabili e straordinarie, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo [2], della stessa direttiva, e l’organizzatore viene dichiarato fallito dopo che il contratto di pacchetto turistico è stato risolto per tale motivo, ma prima che dette somme siano state effettivamente rimborsate al viaggiatore, per cui tale viaggiatore subisce una perdita finanziaria e pertanto sopporta un rischio economico in caso di fallimento dell’organizzatore di viaggi».
Procedimento dinanzi alla Corte
47 Con decisione della Corte del 24 ottobre 2023, le cause C‑771/22 e C‑45/23 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑771/22
48 La HDI Global ritiene che l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 non sia decisiva per la soluzione della controversia principale nella causa C‑771/22. Solo il contenuto del contratto di assicurazione da essa concluso con la Flamenco sarebbe decisivo ai fini di tale soluzione, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale in detta causa mirerebbe a chiarire questioni generiche o ipotetiche, cosa a cui il procedimento pregiudiziale non potrebbe servire.
49 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria pronuncia, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate vertano sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid e a., C‑59/22, C‑110/22 e C‑159/22, EU:C:2024:149, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).
50 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è tuttavia possibile qualora risulti in modo manifesto che il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid e a., C‑59/22, C‑110/22 e C‑159/22, EU:C:2024:149, punto 44 nonché giurisprudenza ivi citata).
51 Nel caso di specie, non risulta tuttavia che le questioni sollevate dal giudice del rinvio nella causa C‑771/22 siano ipotetiche alla luce della controversia principale. Infatti, quest’ultima riguarda la portata della protezione che deve essere accordata ai viaggiatori qualora l’organizzatore di pacchetti turistici sia insolvente. Orbene, l’articolo 17 della direttiva 2015/2302 definisce la protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza degli organizzatori di pacchetti turistici che gli Stati membri devono predisporre.
52 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑771/22 è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione nella causa C‑771/22 e sull’unica questione nella causa C‑45/23
53 Con la prima questione nella causa C‑771/22 e con l’unica questione nella causa C‑45/23, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un viaggiatore, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, risolva un contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, e in cui, dopo la risoluzione, l’organizzatore di viaggi divenga insolvente e il viaggiatore non abbia beneficiato, prima del verificarsi dell’insolvenza, del rimborso integrale dei pagamenti effettuati al quale ha diritto in forza di quest’ultima disposizione, è applicabile la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici.
54 In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 conferisce al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati nell’ambito del pacchetto in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione di tale pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso detta destinazione. Inoltre, quando il viaggiatore esercita tale diritto, l’articolo 12, paragrafo 4, di detta direttiva impone all’organizzatore di viaggi di effettuare tale rimborso senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.
55 Nel caso di specie, è pacifico che i viaggiatori all’origine dei procedimenti principali potevano risolvere il loro contratto di pacchetto turistico ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 a causa della sopravvenienza e della persistenza della pandemia di COVID-19. Tali viaggiatori avevano quindi diritto al rimborso integrale delle somme che avevano pagato agli organizzatori di viaggi di cui trattasi al più tardi entro quattordici giorni dalla risoluzione del loro contratto di pacchetto turistico. Nonostante tale diritto, essi non sono stati rimborsati, in quanto tali organizzatori di viaggi erano divenuti insolventi e gli assicuratori di questi ultimi non intendevano fornire la loro copertura, ritenendo di non esservi tenuti alla luce della vigente normativa nazionale di recepimento dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva.
56 Per quanto riguarda l’interpretazione di quest’ultima disposizione, da una giurisprudenza costante risulta che si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, FTI Touristik (Pacchetto turistico per le isole Canarie), C‑396/21, EU:C:2023:10, punto 19 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dal tenore letterale stesso di quest’ultima, la Corte non può discostarsene (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 39).
57 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, esso prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché gli organizzatori di pacchetti turistici stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori, nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza di tali organizzatori di viaggi.
58 È vero che i termini «servizi pertinenti» potrebbero essere intesi come riferiti ai «servizi turistici», nel senso definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2015/2302, il che significherebbe che la protezione in caso di insolvenza di un organizzatore di viaggi che ciascuno Stato membro deve istituire copre unicamente le situazioni in cui i servizi turistici stipulati nel contratto di pacchetto turistico non sono stati eseguiti a causa dell’insolvenza dell’organizzatore. Secondo tale lettura, affinché il viaggiatore possa beneficiare della garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore prevista all’articolo 17 di detta direttiva dovrebbe quindi esistere un nesso di causalità tra la mancata esecuzione di tali servizi turistici e l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi.
59 Tuttavia, come rilevato da diverse parti del procedimento dinanzi alla Corte, a differenza di numerose altre disposizioni della direttiva 2015/2302, l’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva si riferisce non già ai «servizi turistici», bensì ai «servizi pertinenti», espressione quest’ultima che può essere intesa come avente una portata più ampia della prima, comprendente altre prestazioni fornite dagli organizzatori di viaggi, quali i rimborsi dovuti ai viaggiatori a seguito di una risoluzione del loro contratto di pacchetto turistico.
60 Ne consegue che il senso dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 non risulta senza ambiguità dal suo tenore letterale. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 56 della presente sentenza, occorre esaminare il contesto di tale disposizione, gli obiettivi di detta direttiva nonché, se del caso, la genesi di quest’ultima.
61 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, anzitutto, l’articolo 17, paragrafo 4, di tale direttiva precisa che la garanzia è disponibile gratuitamente per garantire il rimpatrio del viaggiatore e, se necessario, il finanziamento dell’alloggio prima di tale rimpatrio qualora l’esecuzione del pacchetto sia compromessa dall’insolvenza dell’organizzatore di viaggi.
62 L’articolo 17, paragrafo 5, di detta direttiva prevede dal canto suo che, per i servizi turistici che non sono stati effettuati, i rimborsi sono corrisposti senza indebito ritardo previa richiesta del viaggiatore.
63 Alla luce del loro tenore letterale e, in particolare, dei termini «qualora l’esecuzione del pacchetto sia compromessa dall’insolvenza dell’organizzatore» e «i servizi turistici che non sono stati effettuati» che compaiono, rispettivamente, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2015/2302, tali disposizioni sono idonee ad avvalorare un’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva secondo la quale la nozione di «servizi pertinenti» comprende unicamente i servizi turistici, di modo che la garanzia prevista da tale articolo si applica unicamente qualora esista un nesso di causalità tra la mancata esecuzione di tali servizi e l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi.
64 Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 prevede che la garanzia di cui al paragrafo 1 di tale articolo debba essere effettiva e coprire i costi ragionevolmente prevedibili. Pertanto, tale garanzia deve coprire gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi.
65 Per quanto riguarda il requisito di effettività della garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi, sancito da tale disposizione, il considerando 39 della direttiva 2015/2302 prevede che, affinché la protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi sia efficace, essa deve essere disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità di tale organizzatore, i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti o potranno essere eseguiti solo in parte o quando i prestatori di servizi richiedano ai viaggiatori di sostenerne i costi, il che potrebbe indurre a ritenere che l’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva, letto alla luce di tali elementi del considerando 39 della medesima, sia anch’esso idoneo ad avvalorare l’interpretazione di cui al punto 58 della presente sentenza.
66 Tuttavia, da un lato, tale considerando 39 prevede altresì che gli Stati membri debbano garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto siano «pienamente protetti» in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi e, di conseguenza, che la garanzia di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 copra, in caso di tale insolvenza, il rimborso di «tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori».
67 Dall’altro lato, il considerando 40 di tale direttiva indica che il requisito di effettività della garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi richiede che la protezione in caso di tale insolvenza copra l’«importo prevedibile dei pagamenti che hanno subito le conseguenze dell’insolvenza di un organizzatore [di viaggi]», il che significa che la garanzia che conferisce tale protezione deve, in generale, coprire una percentuale sufficientemente elevata del fatturato di tale organizzatore. Secondo tale considerando, non si dovrebbe tener conto soltanto di rischi estremamente remoti, come l’insolvenza simultanea di vari organizzatori principali di viaggi. Rischi del genere non hanno tuttavia alcun rapporto con l’origine dell’obbligo di rimborso dell’organizzatore di viaggi, che si tratti di mancata esecuzione del contratto di viaggio o di risoluzione di quest’ultimo prima dell’inizio del pacchetto.
68 Orbene, qualsiasi rimborso di pagamento che l’organizzatore di viaggi deve effettuare in seguito alla risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte di quest’ultimo o del viaggiatore, in particolare sul fondamento dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, è un importo prevedibile di pagamento che ha subito le conseguenze dell’insolvenza di un organizzatore di viaggi, ai sensi del considerando 40 di tale direttiva. Detto rimborso riguarda pagamenti effettuati dal viaggiatore in seguito alla stipula di un contratto di pacchetto turistico che, in linea di principio, è coperto, in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva, dalla garanzia di cui al paragrafo 1 di tale articolo.
69 A tale riguardo, come rilevato anche dall’avvocata generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, il diritto del viaggiatore al rimborso integrale dei pagamenti effettuati in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie sancito all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 sarebbe privato del suo effetto utile se l’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva fosse interpretato nel senso che, qualora l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi si verifichi dopo tale risoluzione, la garanzia in caso di insolvenza non copre i corrispondenti crediti da rimborso. Tale valutazione vale anche per gli altri rimborsi ai quali il viaggiatore ha diritto in seguito alla risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte sua o dell’organizzatore e che sono indicati all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12 di detta direttiva.
70 Inoltre, la mancanza di applicazione della garanzia prevista all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 ai crediti da rimborso in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore è idonea a dissuadere quest’ultimo dall’esercitare il diritto di risoluzione conferitogli da tale direttiva in determinate situazioni.
71 Pertanto, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, letto alla luce degli elementi del considerando 39 della stessa menzionati al punto 66 della presente sentenza e del considerando 40 di tale direttiva, può deporre a favore di un’interpretazione del paragrafo 1 di tale articolo secondo cui tale garanzia si applica a qualunque rimborso dovuto dall’organizzatore di viaggi al viaggiatore qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato risolto, in una delle ipotesi previste da detta direttiva, prima del verificarsi dell’insolvenza di tale organizzatore.
72 Infine, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 5 che rinvia alle parti A e B dell’allegato I della direttiva 2015/2302, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore di viaggi è tenuto a fornirgli informazioni sui diritti fondamentali ai sensi di tale direttiva e, in particolare, sul fatto che «[s]e l’organizzatore (…) diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati», senza che sia menzionata una qualsivoglia limitazione di tale diritto al rimborso in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi.
73 Queste ultime disposizioni avvalorano anch’esse un’interpretazione della portata della garanzia conferita, all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, ai viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi che include i rimborsi dovuti da tale organizzatore al viaggiatore a seguito di una risoluzione del contratto di pacchetto turistico in una delle ipotesi previste da tale direttiva. Infatti, un’interpretazione di quest’ultima disposizione che limiti tale portata ai soli rimborsi connessi alla mancata esecuzione dei servizi turistici causata dall’insolvenza dell’organizzatore di viaggi implicherebbe che detto articolo 5 induca in errore il viaggiatore per quanto riguarda i suoi diritti al rimborso in caso di insolvenza.
74 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo della direttiva 2015/2302, dall’articolo 1 di tale direttiva, in combinato disposto con i considerando da 1 a 3 di quest’ultima, risulta che essa mira sia a eliminare ambiguità, a colmare le lacune normative e ad estendere la tutela conferita ai viaggiatori dalla direttiva 90/314 al fine di tener conto degli sviluppi del mercato, sia a contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori come richiesto dall’articolo 169 TFUE. La direttiva 2015/2302 contribuisce quindi a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nella politica dell’Unione in materia di pacchetti turistici, conformemente all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
75 Orbene, un’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 che escluda dalla garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi i rimborsi dovuti ai viaggiatori a seguito di una risoluzione avvenuta, in una delle situazioni previste da tale direttiva, prima del verificarsi di detta insolvenza equivarrebbe a diminuire la protezione di questi ultimi rispetto a quella loro conferita dalla direttiva 90/314.
76 Infatti, l’articolo 7 di quest’ultima direttiva prevedeva che gli organizzatori di viaggi dovessero disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso dei fondi depositati dal consumatore. La Corte ha dichiarato che tale articolo era volto a tutelare integralmente i diritti dei consumatori ivi menzionati, e pertanto a proteggere questi ultimi contro tutti i rischi definiti dal suddetto articolo e scaturenti dall’insolvenza dell’organizzatore di viaggi (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1999, Rechberger e a., C‑140/97, EU:C:1999:306, punto 61). Lo stesso articolo aveva quindi come obiettivo fondamentale quello di assicurare il rimborso dei fondi depositati dal viaggiatore in caso di insolvenza di tale organizzatore di viaggi senza che detta garanzia fosse accompagnata da una qualsivoglia condizione specifica relativa alle cause dell’insolvenza di detto organizzatore di viaggi (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Blödel-Pawlik, C‑134/11, EU:C:2012:98, punti 20 e 21).
77 La valutazione che precede non è messa in discussione dal fatto che la direttiva 90/314 non prevedeva un diritto per il viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto turistico e di ottenere un rimborso integrale dei pagamenti effettuati equivalente a quello che gli è ora conferito dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.
78 Infatti, come parimenti rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, un diritto di risoluzione accompagnato da un diritto al rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore era già sancito dalla direttiva 90/314 in ipotesi attualmente disciplinate dalla direttiva 2015/2302. Così, il diritto del viaggiatore di recedere dal contratto di pacchetto turistico e di ottenere il rimborso di tutte le somme che ha versato in forza di tale contratto qualora l’organizzatore di viaggi sia costretto a modificare in modo significativo detto contratto, di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2015/2302, corrisponde al diritto che era sancito all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 90/314.
79 Di conseguenza, se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 dovesse essere interpretato nel senso che limita la garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi ai rimborsi che sono dovuti ai viaggiatori per mancata esecuzione di un pacchetto turistico causata da tale insolvenza, detta garanzia escluderebbe qualsiasi rimborso che sia dovuto al viaggiatore a seguito di una risoluzione avvenuta prima del verificarsi di detta insolvenza, compreso il rimborso dovuto al viaggiatore in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 5, di tale direttiva, il che costituirebbe una regressione rispetto al livello di protezione dei consumatori che era garantito dalla direttiva 90/314.
80 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la genesi della direttiva 2015/2302, la portata esatta dell’articolo 17, paragrafo 1, di quest’ultima non può essere dedotta dai lavori preparatori di tale direttiva. Infatti, come osserva anche l’avvocata generale ai paragrafi da 62 a 83 delle sue conclusioni, l’intenzione del legislatore dell’Unione riguardo all’ambito di applicazione della protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva non risulta chiaramente da tali lavori preparatori. Dalla genesi della medesima direttiva la Commissione deduce che, adottando tale disposizione, il legislatore dell’Unione intendeva discostarsi dal precedente livello di protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi ed escludere dalla garanzia contro tale insolvenza i crediti da rimborso dei viaggiatori sorti prima del verificarsi dell’insolvenza, mentre il Parlamento europeo sostiene che da tale genesi risulta che detto legislatore aveva l’intenzione di mantenere il precedente livello di protezione dei viaggiatori contro detta insolvenza, cosicché la garanzia contro la medesima insolvenza includerebbe i crediti da rimborso del viaggiatore sorti prima del verificarsi di quest’ultima. Quanto al Consiglio dell’Unione europea, esso non ha indicato quale fosse l’intenzione del legislatore dell’Unione al momento dell’adozione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302.
81 Da quanto precede risulta che, sebbene il tenore letterale dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 e taluni elementi del contesto di tale disposizione possano deporre a favore di un’interpretazione che escluda dall’ambito di applicazione di quest’ultima i crediti da rimborso sorti a seguito di una risoluzione del contratto di pacchetto turistico avvenuta, in una delle situazioni previste da tale direttiva, prima del verificarsi dell’insolvenza dell’organizzatore di viaggi, altri elementi del contesto di tale disposizione e l’obiettivo di detta direttiva tendono, al contrario, a fondare un’interpretazione che includa tali crediti in detto ambito di applicazione.
82 Qualora un testo di diritto derivato dell’Unione si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest’ultimo. Infatti, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso, compreso il principio della parità di trattamento [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti 47 e 48, nonché del 16 novembre 2023, Ligue des droits humains (Verifica del trattamento dei dati da parte dell’autorità di controllo), C‑333/22, EU:C:2023:874, punto 57 e giurisprudenza ivi citata]. Tale principio è appunto evocato dal giudice del rinvio nella causa C‑45/23, come rilevato al punto 45 della presente sentenza.
83 Il principio della parità di trattamento, che è un principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
84 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la valutazione della comparabilità delle situazioni al fine di valutare il rispetto di detto principio generale deve essere effettuata alla luce dell’obiettivo perseguito dall’atto nel quale si inserisce la norma in questione (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 49).
85 Come esposto al punto 74 della presente sentenza, la direttiva 2015/2302 ha l’obiettivo di realizzare un livello elevato di protezione dei consumatori. L’articolo 17 di tale direttiva contribuisce alla realizzazione di detto obiettivo, mirando a proteggere il viaggiatore dal rischio finanziario che l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi comporta. Infatti, tenuto conto del fatto che il viaggiatore paga in tutto o in parte il prezzo del pacchetto turistico prima di poter beneficiare dei servizi turistici dell’organizzatore di viaggi, egli incorre nel rischio di perdere la somma corrispondente qualora quest’ultimo divenga successivamente insolvente.
86 Orbene, in considerazione di tale obiettivo, il punto di riferimento per comparare la situazione del viaggiatore che, dopo aver pagato in tutto o in parte il prezzo del pacchetto turistico, ha risolto il contratto di pacchetto turistico in una delle situazioni previste da detta direttiva, ma che non è stato rimborsato perché l’organizzatore di viaggi è divenuto insolvente dopo tale risoluzione, e quella del viaggiatore il cui viaggio non è stato effettuato e che non è stato rimborsato a causa dell’insolvenza di tale organizzatore, deve essere il rischio di perdite finanziarie nel quale il viaggiatore incorre.
87 Tenuto conto di questo punto di riferimento, la situazione dei due viaggiatori summenzionati è comparabile. Infatti, in entrambi i casi, il viaggiatore è esposto al rischio finanziario di non poter ottenere, a causa dell’insolvenza dell’organizzatore di viaggi, un rimborso delle somme che ha pagato a tale organizzatore, pur avendone diritto in forza della direttiva 2015/2302.
88 Di conseguenza, in forza del principio della parità di trattamento, sia il viaggiatore il cui pacchetto turistico non possa essere eseguito a causa dell’insolvenza dell’organizzatore di viaggi sia il viaggiatore che abbia risolto il contratto di pacchetto turistico, in particolare, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, devono beneficiare della garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva per quanto riguarda i rimborsi loro dovuti, a meno che una differenza di trattamento tra queste due categorie di viaggiatori sia obiettivamente giustificata.
89 Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, nessun elemento sembra poter giustificare una differenza di trattamento tra dette categorie di viaggiatori. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di escludere i rischi estremamente remoti dall’ambito di applicazione della protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi, evidenziata da alcune parti dinanzi alla Corte sul fondamento del considerando 40 della direttiva 2015/2302, dagli atti di cui dispone la Corte non risulta che una siffatta esclusione sia stata prevista nelle normative nazionali e nei contratti di assicurazione di cui trattasi nei procedimenti principali. In ogni caso, una siffatta esclusione eventuale non consentirebbe di giustificare una tale differenza di trattamento. Infatti, come indicato in tale considerando 40, essa riguarda rischi quali l’insolvenza simultanea di vari organizzatori principali di viaggi. Essa non ha alcun rapporto con la questione se il credito da rimborso del viaggiatore compromesso dall’insolvenza dell’organizzatore di viaggi tragga origine dalla mancata esecuzione del pacchetto o dall’esercizio da parte di tale viaggiatore del suo diritto di risoluzione del contratto di pacchetto turistico in una delle situazioni previste da detta direttiva.
90 Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 82 della presente sentenza e del principio della parità di trattamento, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che include, nella garanzia in caso di insolvenza degli organizzatori di viaggi, i crediti da rimborso dei viaggiatori sorti a seguito di una risoluzione del contratto di pacchetto turistico avvenuta, in una delle situazioni previste da tale direttiva, prima che l’organizzatore di viaggi divenisse insolvente.
91 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑771/22 e all’unica questione nella causa C‑45/23 dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che nel caso in cui un viaggiatore risolva un contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, e in cui, dopo la risoluzione, l’organizzatore di viaggi divenga insolvente e il viaggiatore non abbia beneficiato, prima del verificarsi dell’insolvenza, di un rimborso integrale dei pagamenti effettuati al quale ha diritto in forza di quest’ultima disposizione, è applicabile la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici.
Sulla seconda e sulla terza questione nella causa C‑771/22
92 Alla luce della risposta fornita alla prima questione nella causa C‑771/22, non occorre più rispondere alla seconda e alla terza questione in tale causa.
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