Massima
La previsione normativa dell’art. 52 D. Lgs. 152/11, dettata esplicitamente per la costituzione del diritto reale di garanzia afferente al credito, non opera rispetto al momento del mero trasferimento dello stesso diritto dal creditore originario al creditore cessionario.
La disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, lett. a), nella versione anteriore alle modifiche introdotte con la L. 17 ottobre 2017, n. 161, va interpretata nel senso che l’obbligo di escussione preventiva del patrimonio del proposto non è richiesta ove il terzo che agisce per il riconoscimento del credito non abbia titolo diretto per agire nei confronti del proposto, risultando creditore di altro soggetto che sia risultato, all’esito del giudizio di prevenzione, titolare apparente del bene oggetto di confisca.
*Obbligazioni e contratti – Confisca del bene e terzo titolare di diritto reale di garanzia
- Il ricorso è fondato.
1.1. Occorre precisare che, se pur il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio che deve guidare il giudice del rinvio, nell’ipotesi di annullamento da parte della Corte di Cassazione, osservando il dictum con il quale è stato tracciato il percorso che il giudice del rinvio deve seguire per applicare i principi fissati con la sentenza di annullamento (in particolare, procedendo alla verifica preliminare dell’esistenza dei presupposti indicati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, per il riconoscimento del credito del terzo e della garanzia che assiste il credito gravante sul bene soggetto a confisca) il decreto impugnato ha, però, trascurato di verificare la posizione del creditore istante e la sua qualità di attuale titolare del diritto di credito, in forza di una successione di atti di cessione del credito che consentono di risalire all’originario titolare del rapporto obbligatorio con la debitrice. Tale valutazione assume valore dirimente al fine di stabilire: a) se i diritti di prelazione che riguardano il diritto di credito del terzo siano sorti prima del sequestro dei beni, ovvero in epoca successiva; b) se in conseguenza il terzo, al fine di vedersi riconosciuta l’opponibilità del diritto di credito alla confisca disposta sul bene oggetto della garanzia reale, abbia o no l’onere di escutere preventivamente il patrimonio del soggetto proposto.
1.2. Le Sezioni Unite della Corte (n. 29847 del 31-05-2018, Soc. Island Refinancing, Rv. 272978) hanno affermato il principio secondo il quale la condizione prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 dell’anteriorità del credito e della relativa garanzia reale rispetto al sequestro del bene oggetto di confisca, ai fini dell’ammissione al riparto del credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l’eventuale cessione dello stesso. Ciò impone di verificare l’anteriorità del diritto rispetto al momento dell’imposizione del vincolo, considerando – come del resto testualmente recita la norma – il momento della “costituzione” del diritto reale di garanzia collegato alla ragione di credito del terzo. Ove si dovesse interpretare il disposto normativo nel senso che l’attribuzione della condizione dell’anteriorità deve essere riferita anche alla successiva evenienza della cessione del credito, ciò presupporrebbe un’interpretazione estensiva, o addirittura analogica, tale da richiedere ulteriori elementi indicativi dell’assimilabilità della cessione del credito alla costituzione dello stesso. Tale possibilità deve esser esclusa, in considerazione della natura derivativa dell’acquisto del credito mediante atto di cessione (non ricorrendo alcuna ipotesi di acquisto a titolo originario, come per la differente ipotesi della novazione); pertanto, deve giungersi alla conclusione secondo cui la previsione normativa dell’art. 52, cit., dettata esplicitamente per la costituzione del diritto reale di garanzia afferente al credito, non opera rispetto al momento del mero trasferimento dello stesso diritto dal creditore originario al creditore cessionario che, “subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l’ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, l’anteriorità della costituzione originaria del credito rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente permane in capo al cessionario anche laddove lo stesso abbia acquisito il credito successivamente al sequestro” (Sez. unite, cit., § 7.2.).
1.3. Una volta verificato dal giudice di merito se, alla stregua dei principi di diritto su enunciati, il credito azionato possa, o no, dirsi assistito da cause legittime di prelazione anteriori al sequestro del bene gravato da ipoteca, va osservato che anche l’ulteriore condizione posta dalla norma nella versione vigente ratione temporis, impone ulteriori osservazioni. In particolare, va rilevato che la situazione del creditore deve essere distinta a seconda che il debitore coincida con la persona del proposto ovvero sia soggetto diverso, legato al primo da vincoli che abbiano costituito il presupposto dell’emissione del provvedimento di confisca. È evidente, infatti, che l’adempimento dell’obbligo di preventiva escussione (nella prospettiva della realizzazione in sede esecutiva civile del credito) imposto dall’art. 52 cit. richiede logicamente la titolarità da parte del terzo di una ragione di credito azionabile nei confronti del soggetto proposto, mentre ove il terzo vanti un credito – come nella fattispecie in esame – nei confronti del soggetto diverso dal proposto, che abbia subito l’ablazione del bene oggetto della garanzia reale posta a fondamento dell’azione del creditore, quest’ultimo non potrà escutere direttamente il patrimonio del soggetto proposto (come nell’ipotesi in cui si desse prova dell’esistenza di un titolo convenzionale, quale il contratto di fideiussione, che legittimi l’azione diretta del creditore nei confronti del terzo). Tale conclusione è imposta dai principi che regolano l’adempimento delle obbligazioni e la responsabilità patrimoniale del debitore, essendo consentita l’estensione delle azioni esecutive dirette alla realizzazione del credito sui beni di un terzo solo quando essi siano vincolati a garanzia del credito (art. 2910 c.c., comma 2). In altri termini, ove si dovesse interpretare il disposto dell’art. 52 cit. nel senso che il creditore del terzo destinatario della confisca in sede penale è tenuto ad escutere il patrimonio del soggetto proposto, si finirebbe per imporre al creditore l’onere di instaurare un autonomo giudizio al fine di conseguire il titolo necessario per agire in via diretta nei confronti del soggetto proposto (in ipotesi, un giudizio di simulazione del contratto di accollo del mutuo) con inevitabili aggravi processuali e dilatazioni dei tempi per la realizzazione del proprio diritto, del tutto irragionevoli, non potendo valere in sede civile la statuizione del giudice della prevenzione penale in ordine all’accertamento della disponibilità da parte del soggetto proposto del bene, formalmente di proprietà del debitore. Tale accertamento, infatti, incide sul regime della titolarità del bene (ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26) ma non può spiegare effetti diretti sul rapporto obbligatorio sorto, per effetto dell’accollo del mutuo, tra il dante causa dell’attuale creditore, originario contraente del mutuo erogato al costruttore dell’immobile, e l’apparente acquirente del bene. In definitiva, la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, lett. a), nella versione anteriore alle modifiche introdotte con la L. 17 ottobre 2017, n. 161, va interpretata nel senso che l’obbligo di escussione preventiva del patrimonio del proposto non è richiesta ove il terzo che agisce per il riconoscimento del credito non abbia titolo diretto per agire nei confronti del proposto, risultando creditore di altro soggetto che sia risultato, all’esito del giudizio di prevenzione, titolare apparente del bene oggetto di confisca. Tale soluzione rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla società ricorrente.
- In ragione delle statuizioni che precedono, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, che procederà a nuovo esame applicando i principi di diritto su enunciati.
Cass. pen., II, ud. dep. 25.08.2021, n. 32125