Cassazione civile, Sez. III. Ordinanza 8 novembre2023, n.31136.
PRINCIPIO DI DIRITTO
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4 – violazione di norme di diritto in materia – erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 11 del 2010” nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto il suo comportamento gravemente colposo e che il danno patito dall’appellante Cassa e dalla chiamata “Banca Allegria Italiana” fosse riconducibile solo ed esclusivamente alla sua condotta, violatrice delle Condizioni Generali del contratto (artt. 4 e 5) e del D.Lgs. n. 11 del 2010, artt. 7, 10 e 12 (per non aver WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 1 Dicembre 2023 pag. 4 tempestivamente assolto l’obbligo di pronta comunicazione dello smarrimento/sottrazione della tessera bancomat; per non aver assolto adeguatamente agli obblighi di custodia della carta di debito e del codice P.I.N.; per non aver tempestivamente segnalato il dissenso rispetto alle operazioni assunte come abusive). Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa corte (cfr. in particolare Cass. n. 26916/2020), “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente .
“Il principio di diritto emerso, riguarda la responsabilità della banca per operazioni effettuate tramite strumenti elettronici. La Corte sostiene che la responsabilità contrattuale della banca, può essere esclusa solo se si verifica una situazione di colpa grave da parte dell’utente. Tale principio si basa sulla verifica della riconducibilità delle operazioni non autorizzate alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La decisione della Cassazione riguarda un caso di furto di carta bancomat, con l’accento su questioni procedurali e la responsabilità delle parti coinvolte. La Banca solleva l’eccezione di difetto di valida procura, ma la Corte ritiene infondata tale eccezione, richiedendo una firma digitale in conformità all’art. 83 c.p.c. e D.P.R. n. 123 del 2001. I primi tre motivi del ricorso riguardano la condanna dell’individuo A.A. alle spese processuali, con il tribunale di appello che rigetta la domanda risarcitoria. Il primo motivo è dichiarato inammissibile in quanto la Corte sostiene che l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello costituisce una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere dedotta secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per mancata deduzione della sola rilevante violazione dei minimi. Il terzo motivo riguarda le spese processuali, e la Corte ritiene infondato il ricorso, indicando il D.M. n. 55 del 2014 come riferimento per la liquidazione del compenso legale. Il quarto motivo riguarda la responsabilità di A.A. nel caso di operazioni illecite con la carta bancomat, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile, sottolineando che entrambi i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio che esclude la responsabilità della banca solo in presenza di colpa grave dell’utente. La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese.