Cass. civ., II, ord., 16.02.2022, n. 5029
MASSIMA
Se, per un verso, è pur vero che spetta al contraente, e, quindi, al venditore, dimostrare di avere ben adempiuto, per altro verso è indubbio che il fatto dell’adempimento (nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall’altra parte (nella specie il compratore).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale rigettò la domanda con la quale M.G. aveva chiesto condannarsi la (omissis) s.n.c., gestore di una stazione di rifornimento carburanti, al risarcimento del danno, che, secondo la prospettazione, era derivato alla propria autovettura a causa della presenza di acqua nel gasolio pompato nel serbatoio del mezzo;
– la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione dello sconfitto attore, per non essere costui riuscito a dimostrare il nesso di causalità: era rimasto provato il rifornimento e il successivo guasto del mezzo; ma non v’era prova che esso guasto fosse dipeso dal rifornimento in parola e non piuttosto da un lento accumulo nel filtro del gasolio di un quantitativo di acqua, divenuto nel tempo fonte di danno meccanico, nè che vi fosse presenza d’acqua nel gasolio erogato.
M.G. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi e l’intimata resiste con controricorso.
Con i due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c., comma 1, artt. 1218,1223,1473,1490,1494 c.c., art. 2697 c.c., commi 1 e 2, art. 163 c.p.c., comma 5, artt. 183,184 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., assumendo in sintesi che:
– la Corte d’appello aveva reputata non provata la circostanza che nel serbatoio dell’autovettura fosse stata riscontrata la presenza di acqua, poiché una tale circostanza era stata, invece, accertata dal Tribunale I sul punto si era formato il giudicato, che la sentenza d’appello aveva violato;
– aveva errato a porre a carico dell’acquirente l’onere di provare che il gasolio comprato presentasse la presenza di acqua, mentre era il venditore che avrebbe dovuto dare la prova dell’esatto adempimento, prova che non era stata data;
– l’asserto secondo il quale quell’impianto nei giorni precedenti e lo stesso giorno nel quale il ricorrente si era rifornito, aveva erogato 293 litri di gasolio, senza registrare contestazione alcuna, tratto dalla copia del registro di carico e scarico acquisita dal c.t.u., era frutto di errore, poiché trovava fondamento in un documento generico e ininfluente, che non avrebbe potuto essere utilizzato in quanto non espressamente versato in atti al fine, con la conseguenza che la decisione, violando l’art. 163 c.p.c., comma 5, art. 183 c.p.c., commi 4, 6, 7 e art. 184 c.p.c., lo aveva posto a base della decisione;
– la sentenza non aveva tenuto conto del fatto decisivo che il ricorrente nella mattinata del (omissis) aveva rifornito di gasolio la propria autovettura presso la stazione gestita dalla convenuta, che gli aveva venduto gasolio frammisto ad acqua, la cui presenza era stata riscontrata nel serbatoio del veicolo, negli iniettori e nel filtro del gasolio, siccome avrebbe dovuto trarsi dalla svolta istruttoria (il ricorrente riprende stralci testimoniali e delle relazioni peritali).
L’insieme censuratorio non può essere accolto.
È opportuno prendere le mosse dalla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte locale riporta che con il primo motivo l’appellante addebitava alla sentenza di primo grado di avere contraddittoriamente negato l’imputabilità del danno alla convenuta, nonostante avesse reputato acclarata la presenza di acqua nel serbatoio; con il secondo motivo aveva invocato la concorrente responsabilità contrattuale dell’appellata, poiché il rifornimento di carburante aveva dato luogo a un contratto di compravendita, dal quale discendeva l’obbligo di garanzia del venditore; con il terzo motivo aveva invocato la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., del gestore con la (omissis) s.p.a.; con il quarto motivo aveva evidenziato che la convenuta non aveva vinto la presunzione di colpa a suo carico, poiché dalla consulenza dell’ing. D.S. si ricavava che: a) la sedimentazione dell’acqua era avvenuta in 3/4 ore, il che era compatibile con il fatto che il mezzo non si era arrestato nell’immediatezza, ma solo dopo aver percorso un tratto di strada; b) il medesimo consulente aveva accertato che il controllo sull’impianto era stato effettuato solo dopo dieci giorni dall’occorso; nonché, infine, era contestata, la consulenza dell’ing. I. , poiché costui non aveva effettuato nessuna ispezione e non aveva adeguatamente documentato che nei giorni precedenti l’erogatore n. X era stato regolarmente utilizzato senza inconvenienti.
In punto di motivazione la sentenza, pur giudicando provato che, dopo il rifornimento, l’autovettura aveva avuto un guasto, esclude essere stata raggiunta la prova sul nesso di causalità, sulla base delle seguenti considerazioni: da nessuna delle testimonianze poteva ricavarsi la presenza d’acqua nel serbatoio, ma solo nel filtro del gasolio e negli iniettori e una tale presenza sarebbe stata indispensabile al fine d’accogliere la domanda, “posto che il guasto avrebbe potuto ugualmente prodursi per effetto di un lento processo di accumulo dell’acqua nel filtro del gasolio derivante da plurimi e diversi rifornimento, fino a raggiungere proporzioni intollerabili e danneggiare gli organi della distribuzione del carburante provocando i guasti lamentati dal M. “; l’impianto nei giorni precedenti e successivi a quello del (omissis) aveva erogato carburante senza inconvenienti (richiama la copia del registro di carico e scarico allegata alla c.t.u.); “l’eccezione secondo cui i registri utilizzati dal consulente tecnico d’ufficio sarebbero privi di rilevanza probatoria perché costituite da mere copie informali” non poteva accogliersi, non essendone stata mai prima contestata la genuinità.
Nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016).
Sotto altro profilo va ricordato che la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Ancora sul punto è appena il caso di soggiungere che nessuna violazione dell’onere probatorio risulta essere stata consumata, stante che se è pur vero che spetta al contraente, e, quindi, al venditore, dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell’adempimento (nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall’altra parte (nella specie il compratore).
Quanto ai documenti dai quali il Giudice ha tratto il convincimento del regolare utilizzo delle pompe nei giorni precedenti e successivi deve rilevarsi che il ricorrente, dalla narrazione della sentenza impugnata, non consta essersi doluto del profilo oggi evidenziato (i documenti non erano stati sottoposti al giudice per far parte delle emergenze probatorie da utilizzare), nè oggi allega e documenta di aver in effetti proposto un simile motivo con l’atto d’appello. Pertanto il profilo di censura, proposto qui per la prima volta, non è scrutinabile.
Infine, deve escludersi la formazione di un giudicato sulla ricostruzione del fatto, stante che la convenuta, risultata totalmente vincitrice, non aveva interesse alcuno a impugnare il passaggio motivazionale del Giudice di primo grado, privo di utile attitudine alla definitività. Passaggio, il quale, non costituiva, comunque, “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, individuata dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico (per la nozione, si rinvia, da ultimo, ex multis, a Cass. n. 16853/2018).
Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.