Cass. pen., I, ud. dep. 26.01.2022, n. 2886
PRINCIPIO DI DIRITTO
In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza dal giudice della cognizione, coincide con quello del passaggio in giudicato della sentenza stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato.
- Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto per cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento del relativo obbligo, qualora non sia stato fissato nella sentenza di condanna, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (Sez. 1 n. 13776 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281059; Sez. 1 n. 23742 dell’8/07/2020, Rv. 279458; Sez. 1 n. 6368 del 28/01/2020, Rv. 278075; Sez. 1 n. 10867 del 16/01/2020, Rv. 278693; Sez. 5 n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381); la soluzione è coerente alla natura e al contenuto dell’obbligazione il cui adempimento determina l’inizio di efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché, qualora questa consista nell’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall’art. 1183 c.c., comma 1, alla stregua del quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (quod sine die debetur, statim debetur).
Deve, di conseguenza, ritenersi superato – e comunque non condivisibile – il diverso, e più risalente, orientamento che è stato seguito dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata, secondo cui il termine entro il quale deve essere adempiuta l’obbligazione civile alla quale è stato subordinato il beneficio di cui all’art. 163 c.p., in caso di mancata fissazione da parte del giudice della cognizione, deve identificarsi nel termine finale di operatività della sospensione della pena previsto dalla stessa norma, pari a due o cinque anni a seconda che la condanna riguardi una contravvenzione oppure un delitto; del resto, il precedente giurisprudenziale invocato nel provvedimento gravato (Sez. 5 n. 9855 dell’8/11/2018, dep. 2019, Rv. 275502) si limita ad affermare il suddetto principio in via essenzialmente incidentale, nel contesto di una sentenza di rigetto in cui la questione allora devoluta alla Corte di legittimità era quella della dedotta (quanto infondata) nullità della statuizione ex art. 165 c.p.p., nella quale non era stato fissato il termine di adempimento dell’obbligo risarcitorio.
- L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli, che si atterrà al seguente principio di diritto: “In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza dal giudice della cognizione, coincide con quello del passaggio in giudicato della sentenza stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile”.