<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, VI-2 Sezione Civile, ordinanza 03 giugno 2021, n. 15442</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1268, 1273, 1362, 1411 c.c., e art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che, in assenza di un formale vincolo negoziale tra le parti contraenti, il V.R. non potesse agire nei confronti dell’odierna parte resistente, quando, da un’attenta analisi del contenuto del protocollo stipulato tra la Asso Laser e la Lega Navale, poteva facilmente evincersi che il negozio de quo, cui parte ricorrente aveva aderito mediante la richiesta di pagamento del compenso indirizzata alla Lega Navale, fosse da intendere quale contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss., ovvero come forma di accollo esterno ex artt. 1273 c.c..</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Il motivo è fondato.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nel rigettare la domanda proposta da parte attrice, la Corte d’appello di Trento ha unicamente valorizzato il dato formale dell’<strong>inesistenza di un vincolo negoziale</strong> in essere tra le parti processuali, ignorando, tuttavia, il contenuto del <strong>protocollo stipulato tra le due società</strong>, da cui risultava l’assunzione dell’obbligazione, in capo alla Lega Navale, di sopportare tutti i costi derivanti dall’organizzazione della manifestazione, e, disciplinava, nella sezione intitolata "costi a carico della società organizzatrice", lo specifico rapporto relativo al servizio di fotografia accreditato dalla Asso Laser, sancendo espressamente che "è previsto il saldo dei costi del compenso giornaliero e rimborso spese viaggio al fotografo accreditato Asso Laser entro la seconda giornata della manifestazione".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Com’è noto, osserva la Corte, <strong>requisiti imprescindibili</strong> ai fini di una valida configurazione di un <strong>contratto a favore di terzo</strong> ex art. 1411 e ss., sono - oltre, chiaramente, all’<strong>accordo esplicito</strong> tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all’attribuzione del diritto in favore del terzo -, da un lato, la <strong>puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione</strong> oggetto di contratto e, dall’altro, <strong>l’accettazione da parte di quest’ultimo dell’attribuzione in suo favore</strong>. Ebbene, nel caso di specie, risultano esistenti entrambe le condizioni menzionate.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Con riguardo al primo requisito, difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., S.U., 26.06.2001, n. 8744), non è necessario che il terzo sia specificamente individuato nel contenuto negoziale, essendo sufficiente che sia <strong>determinabile</strong>. Caratteristica quest’ultima esistente nel caso in esame, avendo le parti espressamente disciplinato l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei compensi del fotografo, individuandone il destinatario in quello "accreditato dalla Asso Laser"; soggetto univocamente individuabile in ragione del contratto di esclusiva stipulato tra l’Asso Laser e il V.R. .</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ciò posto, prosegue la Corte, venendo alla seconda condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e ss., l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l’accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l’intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare <strong>per facta concludentia</strong> (Cass. civ., sez. I, 09.12.1997; Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ebbene, alla luce dell’orientamento summenzionato, la richiesta di pagamento del compenso indirizzata dall’odierna parte ricorrente alla Lega Navale ben può essere intesa quale forma di adesione implicita al contratto stipulato tra le parti originarie aventi effetto a favore del terzo.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>In ragione di quanto sopra esposto, quindi, la corte ha errato nell’applicazione dei canoni ermeneutici del negozio concluso tra la Lega Navale e l’Asso Laser per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, per aver dato rilievo al contenuto di una deposizione testimoniale, mentre, invece, avrebbe dovuto verificare l’intenzione dei contraenti sulla base del criterio letterale e del contenuto del protocollo organizzativo stipulato tra le due società, oltre che dall’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>