Corte di Cassazione civile, Sez. III, sentenza 30 Maggio 2024, n. 15216
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole ori claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Va altresì precisato che : la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto degli ausiliari, di cui all’art. 1228 c.c., è una responsabilità per fatto proprio, non per fatto altrui.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- i motivi di ricorso sono i seguenti:
1.1. primo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, 1325,1343, 1880 e 1917 c.c […] in quanto la Corte d’appello ha accertato la carenza di causa concreta della clausola claims made inserita nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile sottoscritto dalla struttura sanitaria, senza considerare l’effettivo assetto sinallagmatico del contratto e sostituendo la sua valutazione alla regolamentazione contrattuale sulla base di una considerazione di adeguatezza della garanzia assicurativa effettuata avendo riguardo non al momento della stipula del contratto, ma, a valle, al momento della stima del sinistro da parte dell’assicuratore […];
1.2. secondo motivo: le società di assicurazioni denunciano la violazione degli articoli 1292, 1298, 1304, 2049 e 2055 c.c […] in quanto il giudice d’appello non ha tenuto conto degli effetti della transazione effettuata da un condebitore solidale sul presunto debito dell’azienda assicurata e in particolare dello scioglimento del vincolo di solidarietà e della conseguente riduzione del debito in proporzione alla quota transatta;
- – Il primo motivo è fondato;
2.1. Come chiarito da Cass. S.U. 22437 del 2018, […],il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole ori claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo,[…], ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale;
2.2. L’indagine di conformità del contratto concluso dalle parti al tipo negoziale indicato riguarda […] la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti- e non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale […] e quella dell’attuazione del rapporto […] con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati;
2.3. La giurisprudenza di legittimità ha indicato che […] il giudizio verte su un complesso ed articolato apprezzamento della causa in concreto […] alla luce del generale modello legale, di ogni suo aspetto rilevante;
2.4. L’esame compiuto dalla corte d’appello sulla validità della clausola […] non appare rispondente a diritto sotto due distinti profili;
2.5. In primo luogo, l’accertamento compiuto, sebbene formalmente qualificato come teso alla verifica della causa in concreto, appare più improntato ai caratteri del giudizio di meritevolezza di un contratto atipico.
2.6. Il giudice di merito avrebbe dovuto, invece, […] accertare in concreto la presenza o meno di un sostanziale disequilibrio sinallagmatico, nei termini rigorosi indicati dalle Sezioni Unite;
2.7. L’esame condotto […] non appare rispondente alla complessità di parametri indicati da S.U. n. 22437 del 2018, poi ripresi dalle pronunce successive ( Cass. n. 12981 del 2022), che impongono di prendere in idonea considerazione, alla luce del generale modello legale, tutti gli aspetti del rapporto, la negoziazione informata, la convenienza del premio e la copertura di fatti pregressi, ovvero accaduti prima del periodo di validità della copertura decorrente dalla stipula, potendo proprio in ciò […] consistere l’utilità dell’accordo per l’assicurato;
2.8. […] soprattutto, la sentenza impugnata non si preoccupa affatto di prendere in considerazione le conseguenze della declaratoria di nullità della causa in concreto della clausola contrattuale, che vanno invece gestite dal giudice stesso che dichiara la nullità della singola clausola, cui spetta l’indicazione della norma imperativa con la quale sostituire la clausola dichiarata nulla, ai fini di lasciare alle parti una regolamentazione depurata della clausola nulla e tuttavia utilizzabile, perché regolamentata da regole certe;
2.9. È, infatti, principio consolidato che il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla;
2.10. […] peraltro, mette conto sottolineare che la pronuncia n. 22437/2018 a Sezioni Unite ha agevolato il compito del giudicante, che risulta in un certo senso guidato nella ricerca della clausola sostitutiva e non più lasciato a cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvare il contratto; nei settori in cui il legislatore è intervenuto per disciplinare le polizze claims made il giudice dispone di un serbatoio di riferimento che risponde a “scelte precise del legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia” nell’ambito della distribuzione del rischio; quel serbatoio rappresenta una sorta di limite invalicabile, “fin dove reso possibile dall’operare coerente del meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., comma 2” per le polizze stipulande e un parametro funzionale allo svolgimento dell’indagine sull’adeguatezza delle polizze già stipulate da parte del giudice che, ritenuta inadeguata la clausola claims made pattizia, è investito del compito non solo di rilevarne la nullità, ma anche di sostituirla;
- Il secondo motivo è […] infondato;
3.1. La corte d’appello ha correttamente escluso che la transazione conclusa dalla […] ginecologa dipendente dall’Azienda sanitaria assicurata, con i danneggiati, potesse essere invocata dall’azienda o dai suoi assicuratori, in relazione alla domanda risarcitoria nei confronti della stessa proposta dai danneggiati, ovvero, essa ha correttamente escluso che la struttura sanitaria […] possa pretendere, pur non avendo partecipato all’accordo transattivo, di avvalersene, al fine di vedere ridotto il proprio debito;
3.2. Va a tal proposito precisato che: la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto degli ausiliari, di cui all’art. 1228 c.c., è una responsabilità per fatto proprio, non per fatto altrui (come già stabilito […] da Sez. 3 -, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019 […]);
3.3. Chi assume l’obbligazione di prestare al paziente assistenza e cura è l’ospedale, e l’eventuale errore commesso dal medico che di quell’ospedale sia ausiliario costituisce ipso facto inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’ospedale. L’errore del medico-persona fisica costituisce dunque un mero presupposto di fatto per il sorgere della responsabilità dell’ospedale: e come tutti i presupposti di fatto potrà essere accertato dal giudice incidenter tantum […];
3.4. Di conseguenza, la circostanza che il medico abbia transatto la lite col paziente, venendo liberato dalla propria obbligazione, non impedisce al paziente né di introdurre, né di coltivare la domanda di risarcimento nei confronti dell’ospedale; ed ha per sola conseguenza la riduzione del quantum debeatur […];
3.5. A ciò si aggiunga che l’ospedale e il medico rispondono in solido nei confronti del paziente: e al creditore di una obbligazione solidale è sempre consentito transigere la lite con uno dei coobbligati, con l’effetto di sciogliere il vincolo solidale rispetto al transigente e riservare i propri diritti nei confronti degli altri […];
3.6. La liberazione d’uno dei coobbligati, pertanto, non impedisce affatto di accertare la responsabilità di quest’ultimo nel diverso rapporto tra il danneggiato e i restanti coobbligati, ma comporta unicamente che […] il giudice indagherà incidenter tantum sulla esistenza o meno di una condotta colposa da parte del medico […];
3.7. Diversamente opinando, si perverrebbe al risultato per cui qualsiasi transazione stipulata dal danneggiato con l’autore materiale del danno libererebbe ipso facto anche “l’ausiliato”, di cui all’art. 1228 c.c. .Come osservato da Cass. n. 26118 del 2021, per tal via la solidarietà, istituita dall’ordinamento a maggior garanzia del danneggiato, si trasformerebbe in un istituto addirittura dannoso per quest’ultimo, in quanto lo costringerebbe a rifiutare transazioni anche vantaggiose per evitare di perdere il diritto a conseguire il danno differenziale dal preponente;
3.8. Né è pertinente il richiamo al disposto dell’art. 1304 primo comma c.c […] atteso che tale norma consente, eccezionalmente, che la transazione spieghi i propri effetti anche nei confronti di un soggetto che non ha partecipato al contratto e dichiari di volerne profittare, in favore del condebitore solidale solo se essa ha avuto ad oggetto l’intero credito, cioè se, in sede di transazione, il creditore ha ritenuto di convenire che il proprio intero credito risarcitorio venisse soddisfatto con il più ridotto ammontare in quella sede concordato con uno dei condebitori in solido;
- Il primo motivo è accolto, il secondo è rigettato;
4.1. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese del giudizio di legittimità e valuterà se il complesso delle pattuizioni contrattuali, commisurate alla durata del contratto, e tenuto conto del rapporto rischio assicurato – premi, soddisfi la causa concreta del contratto di assicurazione per i danni sottoscritto dalle parti, indicando, ove ritenga la nullità della clausola claims pmacle inserita nel contratto quali siano le conseguenze da essa derivanti […].