Corte di Cassazione civile, sezione II, sentenza 12 giugno 2024, n. 16329
PRINCIPIO DI DIRITTO
La donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…]
- Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 606, 1418, 1421 e 490 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3 cpc; la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la rinuncia a far valere la nullità del testamento integrasse la conferma delle disposizioni testamentarie nulle, ai sensi dell’art.580 c.c.
Osserva la ricorrente che il testamento era viziato da nullità, ai sensi dell’art.606 c.c., perché il notaio si sarebbe limitato a predisporre il testo, lasciando in bianco unicamente gli spazi destinati all’indicazione del giorno, mese e dell’ora della presentazione della testatrice.
Contrariamente a quanto risulta dall’atto, la de cuius non avrebbe espresso alcuna dichiarazione di volontà innanzi al notaio, essendo peraltro affetta da afasia, ma si sarebbe limitata a sottoscrivere un testamento già preconfezionato, con la conseguenza che il vizio di nullità sarebbe insanabile e rilevabile d’ufficio.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Indipendentemente dal vizio da cui poteva essere affetto il testamento – di nullità o di annullabilità – e della conseguente possibilità di confermare le disposizioni testamentarie nulle, ai sensi dell’art.590 c.p.c., è decisivo il rilievo che A.A. abbia espressamente rinunciato alla domanda di nullità del testamento e della donazione nella memoria ex at.183 c.p.c.
In virtù del principio dispositivo, la Corte d’appello non poteva statuire d’ufficio su una domanda alla quale la parte aveva rinunciato, poiché aveva preferito coltivare l’azione di riduzione per lesione della legittima, che presuppone la validità del testamento.
- Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2725, c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che fosse stata provata la donazione indiretta della quota pari a un quarto dell’immobile sito in M, alla Via omissis da parte della de cuius alla figlia A.A.
La ricorrente contesta l’approssimazione con cui è stato determinato l’apporto della de cuius nell’acquisto dell’immobile, pari ad un quarto del suo valore, attraverso il ricorso alla prova presuntiva, priva dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, senza tenere in considerazione le prove di segno contrario.
Non sarebbe stato dato il giusto rilievo alla circostanza che il coniuge della ricorrente fosse un imprenditore, che all’epoca dell’acquisto percepisse redditi adeguati all’acquisto dell’appartamento, che non vi fosse traccia della dazione di denaro, che la de cuius non svolgesse attività lavorativa e non avesse effettuato smobilizzi di denaro e che le figlie, sentite come testimoni, avessero escluso l’apporto della de cuius nell’acquisto del bene.
Infine, la teste Castagnetti, che aveva riferito di aver appreso dalla de cuius della donazione dell’immobile a A.A. non sarebbe credibile.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La censura si risolve in una critica alla valutazione delle prove ed al ragionamento presuntivo, che è prerogativa del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
4.3. L’apprezzamento del contenuto della prova testimoniale e documentale su cui è fondato il ragionamento inferenziale è alla base del convincimento della Corte d’appello.
4.4. Nella prova per presunzioni, ai sensi degli art.2727 c.c. e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n. 3513).
4.5. La Corte distrettuale ha tratto la prova della donazione indiretta da una serie di elementi desunti dalle dichiarazioni testimoniali e da una serie di presunzioni: ha accertato che per l’acquisto dell’immobile era stato acceso un mutuo pari alla metà del prezzo e che l’appartamento era stato intestato a A.A.; ha valorizzato le deposizioni delle sorelle G.G., le cognate di A.A., le quali avevano dichiarato che l’immobile era stato acquistato dal padre, sicché sussistevano precise indicazioni confermative del fatto che almeno la metà del prezzo era stato pagato dai genitori di A.A. e metà da parte dei genitori del marito.
Tali conclusioni erano state confermate dalla constatazione che, in relazione al mutuo acceso per l’acquisto della casa, non vi era prova del versamento di somme da parte dei genitori di A.A.
Infine, sulla base della documentazione in atti, la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse sufficiente la prova della redditività dell’impresa del marito della ricorrente, al fine di escludere che l’acquisto dell’abitazione fosse stato effettuato unicamente dal predetto in quanto i ricavi si riferivano al 1986 e non provavano la capacità di acquisto nei venticinque anni precedenti; al contrario, la de cuius aveva ingenti disponibilità di somme derivanti dalla vendita di tre appartamenti a Novara, oltre alla liquidità derivante dalla rendita da locazione.
4.6. Infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c.
4.7. Quanto alla dedotta violazione dell’art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n. 20867).
- Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 809 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ricompreso nella massa ereditaria la quota di un quarto dell’immobile sito in M, alla Via omissis.
La ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità – segnatamente Cass. N. 13619/2017 e Cass. 2149/2014 – nella parte in cui affermano che la donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha distinto l’ipotesi in cui l’immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare dall’ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.
Le Sezioni Unite, con sentenza N.9282/92, hanno affermato che nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (Cass. S.U. 9282-92; Cassazione civile sez. II, 29/05/1998, n.5310; Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n. 13619).
La donazione indiretta dell’immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo (Cassazione civile sez. II, 31/01/2014, n. 2149).
La sentenza impugnata ha affermato che il denaro donato da D.D. alla figlia A.A. costituiva una parte del prezzo dell’immobile, sicché è escluso che il caso in esame possa ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi in cui l’intero costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante.
Solo in tal caso la corresponsione del denaro sta in luogo dell’attribuzione liberale dell’immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, essendo identico il risultato giuridico-economico finale.
Ne consegue che, ai fini della collazione, l’imputazione ha ad oggetto il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell’immobile.
In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Genova in persona di altri magistrati, che esamineranno le domande proposte da B.B. sulle quali non si è pronunciata la Corte “”. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.