Cass. pen., II, ud. dep. 26.01.2022, n. 2902
MASSIMA
La truffa contrattuale, ove agita su piattaforme web, si profila come circostanziata dalle particolari modalità con cui si esprime la condotta fraudolenta caratterizzata sia dalla distanza tra venditore e acquirente sia dall’offerta virtuale del bene, che viene venduto senza essere controllato. Tali modalità di attuazione della compravendita si inquadrano come “circostanziali” e non come “costitutive” della truffa contrattuale che, in ipotesi, può realizzarsi anche mediante artifici e raggiri posti in essere attraverso il contatto personale.
Nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, sussiste l’aggravante della minorata difesa nel caso in cui la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui si trova l’agente determini una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente. Non è, per converso, configurabile nell’evenienza in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto online per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente online, in questo caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso del pubblico ministero è fondato ed assorbe quello proposto dall’imputato.
1.1 Il collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non è in dubbio la natura “circostanziale” della consumazione della truffa attraverso la effettuazione di trattative a distanza su piattaforme telematiche.
La truffa contrattuale, ove agita su piattaforme web, si profila infatti come “circostanziata” dalle particolari modalità con cui si esprime la condotta fraudolenta caratterizzata sia dalla distanza tra venditore ed acquirente, che dall’offerta virtuale del bene, che viene venduto senza essere controllato. Tali modalità di attuazione della compravendita si inquadrano come “circostanziali” e non come “costitutive” della truffa contrattuale che in ipotesi può essere agita anche mediante artifici e raggiri posti in essere attraverso il contatto personale.
Ribadita la natura circostanziale – ovvero esterna ed ulteriore rispetto alla condotta descritta nella fattispecie-base – della vendita attuata attraverso l’offerta telematica, deve essere valutata in concreto per verificare se tale modalità integri l’aggravante della minorata difesa.
In materia la Cassazione ha affermato che sussiste l’aggravante della minorata difesa, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente (Sez. 2, Sentenza n. 40045 del 17/07/2018 Onnis, Rv. 273900; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450 – 01).
Si è tuttavia precisato che l’aggravante non sussiste nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone Rv. 280515 – 01).
1.2. Nel caso in esame la Corte di appello non riconosceva erroneamente la natura circostanziale alle modalità della condotta contestata – ovvero la vendita per via telematica – arrestando il giudizio prima della valutazione della sussistenza in concreto della situazione di minorata difesa.
Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia che effettuerà un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell’aggravante, tenendo anche in considerazione la questione della procedibilità proposto dall’imputato con ricorso che si ritiene assorbito.