Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 16 marzo 2025, n. 6966
PRINCIPIO DI DIRITTO
- a) Il cardine della legittimità dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, alla stregua della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico, è la valutazione, avuto riguardo alle circostanze concrete, che il rifiuto non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio, valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici
- b) in materia di licenziamento ritorsivo e di onere della prova in materia […] è ravvisabile il motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2119 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., laddove: i) la Corte territoriale non ha tenuto conto che nella fattispecie in esame vi è stato un totale rifiuto aprioristico del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli; ii) nonché per avere la Corte territoriale omesso di effettuare la necessaria valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, poiché, anche a voler ammettere un ipotetico inadempimento da parte della società, in ogni caso lo stesso non sarebbe da considerare come “totale inadempimento”, ovvero di gravità tale da giustificare il rifiuto “totale” del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa;
- il motivo non è fondato;
- il cardine della legittimità dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, alla stregua della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico, è la valutazione, avuto riguardo alle circostanze concrete, che il rifiuto non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio, valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici (cfr. Cass. n. 11927/2013, n. 20123/2017, n. 11408/2018, n. 20745/2018, n. 434/2019, n. 21391/2019, n. 30654/2023);
- segnatamente in tema di licenziamento disciplinare, l’exceptio inadimpleti contractus prevista dall’art. 1460 c.c., opponibile quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietà a buona fede dell’inadempimento da parte di colui che la formuli, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 24899/2005, n. 20870/2009, n. 18277/2016);
- la giurisprudenza di questa Corte, con riguardo ai rapporti sinallagmatici o di scambio, ha precisato che il principio di corrispettività legittima il rifiuto, a norma dell’art. 1460 c.c., da parte del lavoratore di rendere la propria prestazione nei limiti di una proporzione all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e della conformità al canone di buona fede (Cass. n. 836/2018, in materia di svolgimento di mansioni non spettanti; Cass. n. 3959/2016, n. 29054/2017, n. 434/2019, in materia di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 c.c.);
- in particolare, è stato precisato (Cass. n. 11408/2018, n. 19579/2019, n. 10227/2023) che il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum (alla quale è riconducibile il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione fondata sulla allegazione dell’inadempimento, anche parziale, del datore di lavoro) deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse; con il richiamo alla non contrarietà alla buona fede, il secondo comma dell’art. 1460 c.c. intende fondamentalmente esprimere il principio per cui ci deve essere equivalenza tra l’inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la propria prestazione, il quale deve essere successivo e causalmente giustificato dall’inadempimento della controparte; il parametro della non contrarietà alla buona fede del rifiuto ad adempiere va riscontrato in termini oggettivi; la verifica della non contrarietà dell’inottemperanza del lavoratore all’ordine datoriale al canone di buona fede in senso oggettivo deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie; tale verifica è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici;
- la Corte di Bologna, in corretta applicazione dei sopra enunciati principi di diritto, si è data carico dei reciproci inadempimenti delle parti, in considerazione delle concrete circostanze del caso, ricavando, dagli elementi di fatto raccolti, la prova della buona fede del lavoratore nell’opporre eccezione di inadempimento a ordini di servizio impraticabili;
- con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 101 del CCNL Vigilanza Privata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la Corte d’Appello di Bologna omesso ogni valutazione riguardo all’ulteriore addebito contestato al A.A. di insubordinazione nei confronti dei propri superiori gerarchici;
- il motivo è infondato, in quanto la condotta di insubordinazione è stata esclusa in fatto;
- in generale, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione; l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale; dunque, l’accertamento della concreta ricorrenza o meno, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche, Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 7029/2023, n. 23287/2023, n. 26043/2023, n. 30663/2023, n. 107/2024, n. 5596/2024, n. 12787/2024, n. 21123/2024, n. 24523/2024);
- con il terzo motivo, viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1345 e 2697 c.c., nonché dell’art. 2 D.Lgs. n. 23/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte territoriale ha ritenuto il recesso intimato un licenziamento nullo in quanto ritorsivo, in assenza di qualsiasi prova riguardo all’asserita natura ritorsiva del licenziamento; in particolare, si sostiene l’insussistenza della natura ritorsiva del recesso per difetto assoluto della contestualità tra il licenziamento del 31.10.2019 e quanto lamentato dal lavoratore riguardo ai propri turni di servizio già in data 26.9.2018;
- il motivo non è fondato;
- la sentenza impugnata risulta conforme ai principi di legittimità in materia di licenziamento ritorsivo e di onere della prova in materia, secondo i quali è ravvisabile il motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa; il giudice di merito può valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, come avvenuto nel caso di specie, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 2725/2017, n. 26035/2018, n. 23583/2019, n. 17266/2024);
- con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione delle disposizioni ex art. 91 c.p.c. e art. 4 D.M. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese di lite, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte territoriale ha rigettato il motivo d’appello avente ad oggetto la condanna della società in primo grado alla rifusione delle spese di lite come liquidate;
- il motivo non è meritevole di accoglimento, non essendo denunciato lo sforamento dei limiti tabellari;
- infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr. Cass. n. 18497/2024, n. 14198/2022, n. 89/2021, n. 2386/2017);
- con il quinto motivo è stata dedotta violazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 23/2015, per avere erroneamente la Corte distrettuale ordinato la reintegra nel posto di lavoro, nonostante il rapporto alle dipendenze della società fosse cessato pacificamente il 27.12.2021, avendo il lavoratore esercitato il diritto di opzione in luogo della reintegra;
- la società ricorrente ha successivamente dichiarato, nella memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza camerale, di avere “proposto in data 23.06.2023 avanti la Corte di Appello di Bologna, Sezione lavoro, un procedimento per la correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell’art. 287 c.p.c. laddove la sentenza ha condannato Sicuritalia a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro (per aver il lavoratore esercitato il diritto di opzione in luogo della reintegra)”, e che “la Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’istanza ed ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza nel senso che, laddove in esso è scritto “condanna Sicuritalia Spa a reintegrare A.A. nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità commisurata all’ultima retribuzione mensile per il calcolo del TFR dal licenziamento all’effettiva reintegrazione” debba leggersi “dichiara risolto in data 28.12.2021 il rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. A.A. e SICURITALIA IVRI Spa a seguito dell’esercizio del diritto di opzione in luogo della reintegra e condanna SICURITALIA IVRI Spa a corrispondere al Sig. A.A. un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento alla data del 28/11/2021″, (RECTE 28.12.2021) come da ordinanza che si produce nel presente grado di giudizio”;
- il motivo è dunque da intendersi sostanzialmente rinunciato, ovvero, processualmente, inammissibile in questa sede per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo sono regolate secondo il regime della soccombenza;
- al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali.