<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, ordinanza 10 aprile 2020 n. 67</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis del codice penale;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che identiche questioni sono state ritenute non fondate da questa Corte con la sentenza n. 216 del 2019, che ha anzitutto escluso l’allegato vizio di irragionevolezza della disposizione censurata, la quale «trova […] la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, dimostrate dall’ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto, non vengono meno per il solo fatto che l’autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che nella sentenza n. 216 del 2019 si è altresì negato che la disposizione censurata dia luogo a un irragionevole automatismo legislativo: «il legislatore, infatti, ha, con valutazione immune da censure sul piano costituzionale, ritenuto che – indipendentemente dalla gravità della condotta posta in essere dal condannato, e dall’entità della pena irrogatagli – la pericolosità individuale evidenziata dalla violazione dell’altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente per negare in via generale ai condannati per il delitto in esame il beneficio della sospensione dell’ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza, della possibilità di concedere al singolo condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, infine, in tale sentenza si è ritenuto insussistente il lamentato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che la valutazione individualizzata rispetto alla possibile concessione dei benefici penitenziari resta pur sempre «demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell’istanza di concessione dei benefici, che il condannato può comunque presentare una volta passata in giudicato la sentenza che lo riguarda»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che per tutte queste ragioni le questioni sollevate debbono essere ritenute manifestamente infondate, ferma restando l’opportunità – già segnalata nella sentenza n. 216 del 2019 (punto 4. del Considerato in diritto) – che il legislatore intervenga a rimediare alla «incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali – tuttavia – la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione della pena»: con il connesso rischio che la valutazione del tribunale di sorveglianza sull’istanza di concessione dei benefici intervenga dopo che il condannato abbia interamente o quasi scontato la propria pena.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</em></p>