<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2019 n. 155</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Va ribadito quanto recentemente rammentato da questa Corte (sentenze n. 37 del 2019, n. 236 e n. 143 del 2018), onde l’inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale con potenziali effetti </em>in malam partem<em> – perché miranti a conseguire il ripristino nell’ordinamento di norme incriminatrici abrogate (</em>ex plurimis<em>, sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997), la creazione di nuove norme penali o l’estensione del loro ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore (</em>ex multis<em>, sentenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002; ordinanze n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007), o, ancora, l’aggravamento delle conseguenze sanzionatorie o della complessiva disciplina del reato (ex multis, ordinanze n. 285 del 2012, n. 204 del 2009, n. 66 e n. 5 del 2009) – non può essere considerata come principio assoluto. In particolare, il sindacato della Corte è stato ammesso laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero prevedano per detto sottoinsieme – altrettanto irragionevolmente – un trattamento sanzionatorio più favorevole (sentenza n. 394 del 2006). In tal caso, «</em>l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria<em>» (sentenza n. 394 del 2006). Poiché il comma 1-bis dell’art. 459 cod. proc. pen., in questa sede censurato, ha introdotto un più favorevole trattamento sanzionatorio per i soli imputati giudicati mediante procedimento per decreto, di talché l’effetto </em>in malam partem<em> di un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate conseguirebbe all’automatica riespansione del regime generale di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dall’art. 135 cod. pen., non sussistono ostacoli a un esame nel merito delle questioni in questa sede sollevate.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Le ordinanze di rimessione prospettano una possibile lesione dell’art. 3 Cost., in relazione all’asserita irragionevole disparità di trattamento tra gli imputati giudicati con il procedimento per decreto penale, beneficiari del tasso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria previsto dalla disposizione censurata, e gli imputati giudicati con il procedimento ordinario o con gli altri riti speciali, soggetti al tasso di conversione risultante dall’art. 135 cod. pen. (ovvero, ricorrendone i presupposti, dal combinato disposto di quest’ultima norma e dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «</em>Modifiche al sistema penale<em>»). In proposito, si deve anzitutto rammentare che, secondo il costante orientamento della Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità, in materia di determinazione dei trattamenti sanzionatori (</em>ex plurimis<em>, sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016) così come di disciplina degli istituti processualpenalistici (</em>ex multis<em>, sentenza n. 236 del 2018), con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle opzioni prescelte. Un tale vizio non può ravvisarsi nella disposizione censurata. Come emerge dai lavori preparatori della legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 53, ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 459 cod. proc. pen., la riduzione – per effetto dell’introduzione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria – dell’importo delle sanzioni irrogabili nel procedimento per decreto penale è stata concepita dal legislatore nell’ottica di incentivare il ricorso al rito speciale. In effetti, l’innalzamento del tasso di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria – da 38 euro a 250 euro al giorno – ad opera della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) aveva determinato un disincentivo al ricorso, da parte della pubblica accusa, al procedimento per decreto penale di condanna in conseguenza dell’aumento esponenziale delle opposizioni ai decreti emessi, a loro volta legato all’eccessivo ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogate sulla base di tale nuovo tasso di conversione. Numerose erano state, pertanto, le richieste di un intervento del legislatore, al fine di incentivare nuovamente il ricorso al rito in parola e alle conseguenti definizioni anticipate dei procedimenti penali, essenzialmente in chiave deflattiva del contenzioso penale. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 459 cod. proc. pen. in questa sede censurato – che consente di determinare entro una forbice piuttosto ampia (da 75 a 225 euro) il tasso di conversione giornaliero della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna – costituisce per l’appunto la risposta del legislatore alle esigenze emerse nella prassi, calibrate sulle specificità del procedimento per decreto: un procedimento che scommette sulla possibilità che l’imputato accetti la pena irrogatagli al di fuori del contraddittorio, con conseguente prezioso risparmio di energie per la giurisdizione penale, in cambio – in genere – di un consistente sconto rispetto allo stesso minimo edittale della pena e – in ogni caso – a fronte della rinuncia alla pena detentiva da parte della pubblica accusa. Tali considerazioni consentono pianamente di escludere la manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, anche in rapporto alle diverse discipline dettate per la conversione delle pene detentive nell’ambito del rito ordinario o di altri riti speciali.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>E’ privo di fondamento l’ulteriore dubbio di conformità della disciplina censurata all’art. 3 Cost., sollevato dall’ordinanza di cui al r. o. n. 88 del 2018 sul presupposto che il comma 1-bis dell’art. 459 cod. proc. pen., nell’imporre al giudice di determinare la pena pecuniaria da irrogare in sostituzione della pena detentiva tenendo conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del relativo nucleo familiare, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento «</em>fra i soggetti meno abbienti<em> </em>(giudicati più favorevolmente) ed i soggetti più abbienti (giudicati meno favorevolmente<em>)». La graduazione della sanzione pecuniaria a seconda delle condizioni economiche dell’imputato e del proprio nucleo familiare, lungi dal risultare lesiva dell’art. 3 Cost., ne realizza precipuamente il fine di evitare un’impropria parificazione di situazioni e condizioni tra loro diverse. La considerazione delle condizioni economiche del reo nella determinazione della pena pecuniaria costituisce, a ben guardare, un naturale riflesso dello stesso principio costituzionale di eguaglianza, dal momento che l’impatto “</em>esistenziale<em>” di sanzioni pecuniarie di identico importo può essere in concreto assai diverso, secondo le differenti condizioni dell’autore; di talché proprio tali differenti condizioni economiche giustificano la commisurazione di sanzioni di diversa entità, pur a fronte di illeciti di pari gravità.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nemmeno risultano fondate le questioni sollevate dalle tre ordinanze di rimessione in relazione all’art. 27 Cost. Non coglie nel segno, anzitutto, la censura mossa dall’ordinanza di cui al r. o. n. 88 del 2018, secondo cui contrasterebbe con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) la necessità di considerare le condizioni economiche non solo dell’imputato, ma anche del relativo nucleo familiare nella determinazione del tasso di conversione tra pene all’interno della forbice tra 75 e 225 euro. La prescrizione in parola risulta, infatti, funzionale a garantire proprio un maggior grado di individualizzazione della pena – principio, quest’ultimo, sotteso allo stesso imperativo costituzionale della “</em>personalità<em>” della responsabilità penale (sentenza n. 222 del 2018) –, essendo evidente, ad esempio, come l’impatto della sanzione pecuniaria sia diverso a seconda della sussistenza o meno di oneri di mantenimento di altri componenti del nucleo familiare privi di proprie risorse. Tale esigenza di individualizzazione della pena sottesa alla disposizione censurata è, del resto, ulteriormente valorizzata dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice è bensì vincolato alla misura della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero, ma può discostarsi da tale richiesta quanto al tasso giornaliero utilizzato per la relativa conversione in pena pecuniaria, ovviamente all’interno della forbice tra 75 e 225 euro individuata dal legislatore (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 29 marzo-21 maggio 2018, n. 22458; sezione sesta penale, sentenza 27 giugno-25 settembre 2018, n. 41596; sezione terza penale, sentenza 11 dicembre 2018-20 marzo 2019, n. 12272). Né può essere accolta la censura prospettata dalle ordinanze di cui al r. o. n. 168 e n. 184 del 2018, secondo cui l’eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio risultante dall’applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria introdotto dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. pregiudicherebbe la finalità rieducativa della pena, prescritta dall’art. 27, terzo comma, Cost. Tale finalità risulta infatti costantemente evocata, nella giurisprudenza costituzionale, in relazione alla necessità che la pena non sia sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità del fatto di reato (</em>ex multis<em>, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018), e non certo a sostegno di pronunce il cui effetto sia quello di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto discrezionalmente dal legislatore.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> Infondato è il dubbio di costituzionalità della disciplina censurata sollevato, con riferimento all’art. 111 Cost., dall’ordinanza di cui al r. o. n. 88 del 2018. A parere del rimettente, l’obbligo di considerare le condizioni economiche dell’imputato e del relativo nucleo familiare ai fini della determinazione del tasso giornaliero di conversione comporterebbe per il giudice la necessità di compiere accertamenti incompatibili con la speditezza del procedimento per decreto penale, con conseguente lesione del canone della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. In relazione a tale principio, la giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, ripetutamente affermato che – «</em>alla luce dello stesso richiamo al connotato di “ragionevolezza”, che compare nella formula costituzionale – possono arrecare un vulnus a quel principio solamente le norme “che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza<em>” (</em>ex plurimis<em>, sentenze n. 23 del 2015, n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del 2005)» (sentenza n. 12 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 91 del 2018). Non è questo, all’evidenza, il caso della disposizione censurata. Il – contenuto – dispendio di attività istruttorie supplementari da parte del pubblico ministero relativamente alle condizioni economiche dell’imputato e del relativo nucleo familiare (su cui si vedano Cass., n. 22458 e n. 41596 del 2018) risulta qui congruamente giustificato dall’evidente beneficio in termini di “</em>personalizzazione<em>” della risposta sanzionatoria assicurato dalla disposizione in esame: ciò che appare altresì funzionale a ridurre il rischio di opposizioni imperniate soltanto sull’incongruità della pena inflitta in relazione alle condizioni economiche del reo e del suo nucleo familiare.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata.</em></p>