Corte Costituzionale, sentenza 13 luglio 2023 n. 143
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 937, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.– Con ordinanza del 17 maggio 2022 (reg. ord. n. 138 del 2022) il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 937, primo comma, cod. nav., laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale.
2.– Giova premettere che, con la sentenza n. 63 del 1966, questa Corte aveva stabilito il principio fondamentale che la prescrizione dei soli crediti retributivi di cui agli artt. 2948, numeri 4) e 5), 2955, numero 2), e 2956, numero 1), cod. civ. decorresse per tutti i rapporti di lavoro privato dalla fine del rapporto, in quanto la mancata rivendicazione di un diritto retributivo avrebbe comportato una implicita rinuncia, in violazione dell’art. 36 Cost.
3.– Successivamente all’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, con la sentenza n. 174 del 1972 questa Corte aveva precisato che, per i rapporti cui si applicava la reintegrazione prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi conservasse la sua normale decorrenza anche durante il rapporto di lavoro.
Tale sentenza aveva, così, limitato il principio fissato dalla sentenza n. 63 del 1966 in considerazione della sopravvenuta insussistenza del metus del licenziamento potendo il lavoratore fare ormai affidamento sulla tutela reale prevista dallo statuto dei lavoratori, che, di fatto, equiparava la tutela per il licenziamento illegittimo del lavoratore privato a quella prevista per i pubblici dipendenti.
4.– I ricorrenti nel giudizio a quo, costituiti nel presente giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità della questione perché già decisa con sentenza n. 354 del 2006. I ricorrenti nel giudizio principale hanno anche eccepito il difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che ormai anche nel rapporto di lavoro ordinario la prescrizione decorre dalla fine del rapporto. Infatti, a seguito della legge n. 92 del 2012, con l’attenuazione delle tutele in caso di licenziamento, rivivrebbe il decisum della sentenza n. 63 del 1966, secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi decorreva dalla fine del rapporto, e non più in corso di rapporto come aveva previsto la sentenza n. 174 del 1972.
In questo senso ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 26246 del 2022, che ha rilevato il venir meno, ad opera della legge n. 92 del 2012, dell’obbligatoria e piena reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo e ha dunque affermato la conseguente decorrenza della prescrizione di tutti i crediti retributivi dei lavoratori comuni dalla cessazione del rapporto di lavoro, non più assistito da quella tutela reale che la citata sentenza n. 174 del 1972 aveva individuato come giustificazione della decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.
Quali ulteriori eccezioni di inammissibilità, i ricorrenti hanno dedotto l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in relazione alla disciplina dei riposi e delle ferie del personale di volo; inoltre, la mancata considerazione della nuova disciplina normativa dei licenziamenti derivanti dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, oltre a determinare l’irrilevanza, comporterebbe anche l’inammissibilità della questione per erroneità del presupposto interpretativo costituito dalla persistenza delle diverse tutele, reale e meramente risarcitoria, a fronte di un licenziamento illegittimo.
5.– Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate; quanto alla prima, va detto che la riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate non ne comporta l’inammissibilità (ex plurimis, sentenza n. 160 del 2019; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ha adeguatamente argomentato sulla necessità di fare applicazione della norma denunciata, stante che comunque una parte del rapporto di lavoro è certamente precedente la legge n. 92 del 2012.
Attengono poi al merito, in quanto, nella prospettazione del giudice a quo, incidenti sull’irragionevolezza della norma censurata, le considerazioni relative all’attuale disciplina normativa dei licenziamenti e al regime giuridico dei riposi e delle ferie del personale di volo.
6.– La questione non è fondata.
7.– L’art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni.
8.– La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966.
9.– Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi.
Infatti, l’art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell’art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi.
10.– È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore.
E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all’ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l’estrema mobilità caratteristica dell’attività di tali lavoratori.
Gli argomenti portati dall’ordinanza di rimessione sull’evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l’atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all’esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l’apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l’esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio.
È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell’atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall’interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale.
11.– La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CAI spa, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l’impresa di provenienza, quella cedente, e non con l’impresa cessionaria.
In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l’ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati.
Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata.
12.– In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall’evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell’ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall’art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore.