<p style="text-align: justify;">Con ordinanza interlocutoria di remissione alla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione rileva la non manifesta infondatezza e la rilevanza in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in merito alla violazione dell’art.1 della l. n. 210 del 1992 nella parte in cui non preveda che il diritto all’indennizzo ivi regolato, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate, nel caso di specie anti epatite A.</p> <p style="text-align: justify;">Osserva la Corte che la citata legge introduceva, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato lesioni o menomazioni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie. L’estensione della tutela indennitaria intervenuta a seguito di significativi arresti della Corte Costituzionale, ha condotto però al riconoscimento dell’indennizzo anche nel caso di vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell’ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato.</p> <p style="text-align: justify;">Sul punto il Supremo Collegio ricorda gli approdi di Corte Costituzionale 22.11.2017, n. 268 che dichiarava incostituzionale la legge 210 del 1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni anti influenzale. In particolare la pronuncia ribadiva che “nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, essendo l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti per le autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva”.</p> <p style="text-align: justify;">Sulla scorta dell’arresto costituzionale, la Suprema Corte prosegue evidenziando che “quanto alle vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali si ingenera un naturale affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie. Il che rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione, di per sé votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli e che perciò, sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost. è giustificata la traslazione in capo alla collettività degli effetti dannosi che eventualmente conseguano alle vaccinazioni”.</p> <p style="text-align: justify;">Conclude quindi la Corte con la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale dichiarando rilevante la questione di legittimità costituzionale della l. 210/1992 nella parte in cui non è previsto un indennizzo anche a favore dei soggetti che subiscano lesioni o menomazioni a seguito di vaccinazioni non obbligatorie, ma semplicemente raccomandate. Il diritto all’indennizzo deriverebbe infatti dall’esigenza di solidarietà sociale che si impone alla collettività nel caso di conseguenze pregiudizievoli conseguenti ad un trattamento sanitario, obbligatorio o raccomandato, effettuato anche nell’interesse della collettività.</p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Mariana Proietti</em></p>