TAR Basilicata, I Sezione, sentenza 08 luglio 2021, n. 492
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
- Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.
Va preliminarmente scrutinato, per ragioni di priorità logica (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27/4/2015, n. 5), il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto il vizio di incompetenza dell’atto impugnato.
La censura è fondata, in quanto detto provvedimento è stato adottato da un funzionario comunale, laddove l’art. 42, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio comunale (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 10/5/2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15/5/2020, n. 572; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 6/12/2019, n. 698).
Coglie nel segno, peraltro, anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Deve, infatti, ritenersi, osserva la Corte, che il provvedimento di acquisizione sanante, di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, è connotato da un’amplissima e rilevante discrezionalità (cfr. Corte Costituzionale, 30/4/2015, n. 71; Consiglio di Stato, ad. plen., 9/2/2016, n. 2), in coerenza con l’esigenza di valutare l’esistenza di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, anche all’esito di un’effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati. Talché – difettando in radice i presupposti di applicabilità dell’art. 21-octies, co. 2, della L. n. 241/1990 – non è possibile prescindere dall’osservanza dell’obbligo previsto, in generale, dall’art. 7 della L. n. 241/1990, che in specie risulta violato, funzionale al primario obiettivo di consentire al privato l’esercizio dei diritti partecipativi e, per tale via, di interloquire attivamente con l’Amministrazione procedente (cfr. ex plurimis, T.A.R. Veneto, sez. II, 16/2/2016, n. 170; T.A.R. Abruzzo, sez. I, 6/11/2014, n. 763; T.A.R. Toscana, sez. I, 23/1/2014, n. 148).
- In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso vanno accolto nei sensi esposti e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’atto impugnato.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.