Corte di Giustizia UE, Sez. X, sentenza 20 ottobre 2022 (causa C-362/21), Ekofrukt
PRINCIPI DI DIRITTO
1) L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultimo, a condizione che la nullità di tale atto non sia dichiarata per il solo motivo che la firma si presenta in forma elettronica.
2) L’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che l’assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, è sufficiente per stabilire che una firma elettronica non costituisce una «firma elettronica qualificata», ai sensi di tale articolo 3, punto 12, e l’eventuale qualificazione di quest’ultima come «firma elettronica professionale» è irrilevante al riguardo.
3) Il regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che il fatto che sia apposta una firma elettronica nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari non è sufficiente affinché detta firma soddisfi i requisiti stabiliti da tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di detto regolamento. Quando una siffatta qualificazione è contestata nell’ambito di un procedimento giudiziario, il giudice nazionale è tenuto a verificare se i requisiti cumulativi previsti da tale articolo 3, punto 12, siano tutti soddisfatti, il che gli impone in particolare di verificare se siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26 e all’allegato I del medesimo regolamento.
4) L’articolo 3, punto 12, e l’allegato I del regolamento n. 910/2014 devono essere interpretati nel senso che, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata con i requisiti di tale allegato, la circostanza che i nomi del firmatario, il quale di solito utilizza l’alfabeto cirillico per scriverli, siano stati traslitterati nell’alfabeto latino non osta a che la firma elettronica di quest’ultimo sia considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi di detto articolo 3, punto 12, purché la firma elettronica in questione sia connessa unicamente al firmatario e sia idonea a identificarlo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Nel merito
Sulla prima questione
32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultimo.
33 Come risulta da una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non solo dei termini di tale disposizione secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
34 In primo luogo, occorre rilevare che, secondo la formulazione stessa dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014, a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
35 Ne consegue che tale disposizione non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale che vieta a detti giudici di rifiutare gli effetti giuridici e l’efficacia probatoria delle firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica o non soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento n. 910/2014 affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata».
36 In secondo luogo, si deve constatare che tale interpretazione è corroborata dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 910/2014, letto alla luce dei considerando 21 e 49 di quest’ultimo, da cui risulta che spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche. Infatti, in forza di tale disposizione, gli Stati membri sono liberi di decidere se le comunicazioni e i pareri emessi in particolare dall’amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti passivi possano presentarsi in forma elettronica e, se del caso, determinare quale tipo di firma elettronica sia richiesto in funzione delle circostanze. Il regolamento n. 910/2014 non prevede a quale tipo particolare di firma elettronica si debba ricorrere nell’ambito della redazione di un determinato atto giuridico, in particolare di una decisione amministrativa adottata sotto forma di documento elettronico. Di conseguenza, spetta agli Stati membri determinare se una siffatta decisione amministrativa richieda esclusivamente una firma elettronica qualificata e quali siano, eventualmente, le conseguenze del mancato rispetto di tale requisito.
37 L’unica eccezione a tal riguardo risiede nel requisito, previsto all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 910/2014, secondo cui una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. L’obiettivo di tale disposizione, che sancisce unicamente a favore della firma elettronica qualificata una presunzione di «assimilazione» alla firma autografa, sarebbe compromesso se una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata» fosse tuttavia dotata di effetti comparabili, se non addirittura superiori, in quanto un’interpretazione estensiva dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 sottrarrebbe tale firma a qualsiasi contestazione o, quantomeno, la renderebbe più difficile da contestare rispetto ad una firma autografa. Come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, un siffatto approccio avrebbe come conseguenza di creare uno squilibrio tra un documento in formato cartaceo recante una firma autografa e un documento elettronico recante una firma elettronica.
38 Nel caso di specie, dal contesto normativo nazionale fornito dal giudice del rinvio risulta che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 4, della legge sui documenti elettronici, gli effetti giuridici della firma elettronica e della firma elettronica avanzata sono equivalenti a quelli della firma autografa solo se le parti hanno così convenuto.
39 In terzo luogo, occorre sottolineare che il regolamento n. 910/2014 mira a garantire, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 3, letto alla luce del considerando 49, che una firma elettronica non sia privata dei suoi effetti giuridici per il solo fatto che essa si presenta in tale forma, senza tuttavia ostacolare la scelta degli Stati membri riguardo ai requisiti formali. Per contro, non si può ritenere che, nell’ambito del sistema gerarchizzato delle diverse firme elettroniche previsto dal regolamento n. 910/2014, occorrerebbe riconoscere a una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata» effetti giuridici superiori rispetto a quelli conferiti ad una firma autografa.
40 Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 non vieti ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche che non soddisfano i requisiti di tale regolamento per essere considerate «firme elettroniche qualificate», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, a condizione che l’invalidità di tali firme non sia dichiarata per il solo motivo che si presentano in forma elettronica.
41 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultimo, a condizione che la nullità di tale atto non sia dichiarata per il solo motivo che la firma si presenta in forma elettronica.
Sulla terza questione
42 Con la sua terza questione, che occorre esaminare prima della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, la qualificazione di una firma elettronica da parte del prestatore di servizi fiduciari qualificato come «firma elettronica professionale» anziché come «firma elettronica qualificata» sia sufficiente per non riconoscere alla firma di cui trattasi tale ultima qualità.
43 Occorre rilevare che l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 enuncia tre requisiti cumulativi affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata». In primo luogo, la firma deve essere una «firma elettronica avanzata», la quale, conformemente all’articolo 3, punto 11, di tale regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 26 dello stesso. In secondo luogo, la firma deve essere creata mediante un «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», il quale, conformemente all’articolo 3, punto 23, di detto regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato II del medesimo regolamento. In terzo luogo, la firma deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 910/2014. Ai sensi di tale disposizione, è necessario che il certificato in questione sia stato rilasciato da un «prestatore di servizi fiduciari qualificato» e che sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I di tale regolamento.
44 Pertanto, nonostante il fatto che il prestatore di servizi fiduciari qualificato nel contesto del procedimento principale abbia qualificato la firma elettronica di cui trattasi come «firma elettronica professionale», nozione che non è prevista dal regolamento n. 910/2014, occorre rilevare che l’esistenza di un «certificato qualificato di firma elettronica» ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’allegato II di detto regolamento, costituisce uno dei tre requisiti cumulativi previsti all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata».
45 Pertanto, il fatto che una firma elettronica non soddisfi tale requisito è sufficiente a che essa non possa essere considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi del regolamento n. 910/2014.
46 Del resto, come giustamente sottolineato dal governo bulgaro nelle sue osservazioni scritte, la circostanza che, nel procedimento principale, il prestatore di servizi fiduciari interessato abbia fatto ricorso alla qualificazione di «firma elettronica professionale» non esclude il riconoscimento, inoltre, della stessa firma come «firma elettronica qualificata». Infatti, la circostanza che una firma elettronica sia qualificata come «firma elettronica professionale» non ha alcuna incidenza nel contesto dell’esame consistente nello stabilire se tale firma rientri nella nozione di «firma elettronica qualificata», ai sensi del regolamento n. 910/2014.
47 Pertanto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che l’assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, è sufficiente per stabilire che una firma elettronica non costituisce una «firma elettronica qualificata», ai sensi di tale articolo 3, punto 12, e l’eventuale qualificazione di quest’ultima come «firma elettronica professionale» è irrilevante al riguardo.
Sulla seconda questione
48 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che il fatto che sia apposta una firma elettronica nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari sia sufficiente affinché tale firma soddisfi i requisiti stabiliti da tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di detto regolamento, o se sia necessario che il giudice nazionale verifichi se tale firma soddisfi i requisiti previsti all’articolo 26 e all’allegato I del medesimo regolamento.
49 In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 prevede tre requisiti cumulativi affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata», e l’esistenza di un «certificato qualificato di firma elettronica» costituisce una di esse. Tra le altre condizioni figurano, tra l’altro, il fatto che i requisiti previsti all’articolo 26 di tale regolamento siano stati soddisfatti al momento della firma e che la firma elettronica sia stata creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata.
50 Di conseguenza, al fine di determinare se una firma elettronica soddisfi i requisiti stabiliti dal regolamento n. 910/2014 per essere considerata una «firma elettronica qualificata», il solo fatto che la firma si basi su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato non è sufficiente.
51 In secondo luogo, si deve sottolineare che, sebbene, come affermato dal governo belga e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, tutti i requisiti del regolamento n. 910/2014 applicabili ai prestatori di servizi qualificati, alla firma elettronica qualificata e al certificato qualificato siano già stati verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato, definito all’articolo 3, punto 18, di tale regolamento, nell’ambito della procedura di audit e dall’organismo di vigilanza designato ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, resta il fatto che, qualora una parte di un procedimento nazionale neghi che una firma elettronica costituisca effettivamente una «firma elettronica qualificata» ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014, il giudice nazionale deve verificare se sono soddisfatte le tre condizioni previste da tale disposizione.
52 In terzo luogo, tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalle osservazioni del governo bulgaro e del Direttore, secondo le quali il considerando 23 del regolamento n. 910/2014 crea un obbligo di riconoscere un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti di detto regolamento e che il regime di vigilanza e di certificazione istituito dal regolamento n. 910/2014 sarebbe privato di significato se il controllo da parte del giudice nazionale non si limitasse a verificare se la firma elettronica di cui trattasi sia stata oggetto di un certificato di firma elettronica qualificato emesso da un prestatore di servizi fiduciari qualificato, iscritto nel registro nazionale fiduciario.
53 Orbene, da detto considerando non si può dedurre che esso miri a sottrarre i servizi fiduciari resi obbligatori dal regolamento n. 910/2014 a qualsivoglia controllo giudiziario per il motivo che tali servizi sarebbero stati sottoposti a un controllo amministrativo, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato, quale definito all’articolo 3, punto 18, di tale regolamento, nell’ambito della procedura di audit, o da parte dell’organismo di vigilanza designato ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento.
54 Infatti, tale considerando si limita ad indicare che il destinatario di un obbligo di riconoscere un siffatto servizio fiduciario può rifiutare tale servizio solo qualora non sia in grado di leggerlo o verificarlo per motivi tecnici che sfuggono al suo immediato controllo.
55 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che il fatto che sia apposta una firma elettronica nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari non è sufficiente affinché detta firma soddisfi i requisiti stabiliti da tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di detto regolamento. Quando una siffatta qualificazione è contestata nell’ambito di un procedimento giudiziario, il giudice nazionale è tenuto a verificare se i requisiti cumulativi previsti da tale articolo 3, punto 12, siano tutti soddisfatti, il che gli impone in particolare di verificare se siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26 e all’allegato I del medesimo regolamento.
Sulla quarta questione
56 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 12, e l’allegato I del regolamento n. 910/2014 debbano essere interpretati nel senso che, in sede di verifica della corrispondenza di una firma elettronica qualificata con i requisiti di tale allegato, il fatto che i nomi del firmatario, il quale di solito utilizza l’alfabeto cirillico per scriverli, siano stati traslitterati nell’alfabeto latino comporta che tale firma non possa essere considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi di detto articolo 3, punto 12.
57 Anzitutto, occorre ricordare, a tal riguardo, da un lato, che, per costituire una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014, una firma elettronica deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica» che, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato I di quest’ultimo. Secondo la lettera c) di detto allegato, i certificati qualificati di firma elettronica contengono, tra l’altro, almeno il nome del firmatario o uno pseudonimo, e l’uso di uno pseudonimo deve essere chiaramente indicato. Per quanto riguarda le disposizioni sull’utilizzo di tali pseudonimi, al considerando 33 di tale regolamento si afferma che è opportuno che tali disposizioni non impediscano agli Stati membri di chiedere l’identificazione delle persone in base alla normativa dell’Unione o nazionale.
58 Dall’altro lato, uno dei tre requisiti cumulativi previsti all’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 per riconoscere a una firma elettronica la qualità di «firma elettronica qualificata» è che tale firma elettronica costituisca una «firma elettronica avanzata» ai sensi del punto 11 del medesimo articolo. Orbene, l’articolo 26, lettere a) e b), del regolamento n. 910/2014 prevede che, per essere qualificata come «firma elettronica avanzata», una firma elettronica deve essere connessa unicamente al firmatario e deve essere idonea a identificarlo.
59 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3, punto 12, e l’allegato I del regolamento n. 910/2014 devono essere interpretati nel senso che, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata con i requisiti di tale allegato, la circostanza che i nomi del firmatario, il quale di solito utilizza l’alfabeto cirillico per scriverli, siano stati traslitterati nell’alfabeto latino non osta a che la firma elettronica di quest’ultimo sia considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi di detto articolo 3, punto 12, purché la firma elettronica in questione sia connessa unicamente al firmatario e sia idonea a identificarlo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Sulle spese
60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.