<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 12 ottobre 2020 n. 21993</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><em> - Preliminarmente, non occorre rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti della Autorità Portuale effettuata dai ricorrenti presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli - dalla quale è rappresentata e difesa nel giudizio di merito - in quanto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l’Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all’interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del comma 1 cit. articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all’essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia (più di recente, cfr. Cass., S.U., n. 5454/2019).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li style="font-weight: 400;"><em> - I ricorrenti sostengono che, con l’atto di citazione, non è stata affatto chiesta la "revoca delle concessioni balneari, nè si è censurato il potere concessorio", avendo essi unicamente invocato - a fronte delle immissioni acustiche oltre la soglia di normale tollerabilità che patiscono quotidianamente - "la tutela del diritto alla salute ed alla tranquillità del proprio domicilio utilizzando il particolare "strumento" dell’art. 844 c.c.", da conseguirsi, anzitutto, con "la cessazione delle molestie provenienti dai beni pubblici in proprietà degli enti convenuti".</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Donde, la evocata giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dinanzi al Tribunale di Napoli.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li style="font-weight: 400;"><em> - La controversia promossa da Ce.Al. e altri 22 attori spetta, per le ragioni che seguono, alla cognizione<strong>del giudice ordinario</strong>.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> - A tal riguardo, occorre muovere dall’esame della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (ossia la causa petendi) con l’azione promossa dinanzi al giudice civile, essendo il c.d. petitum sostanziale - da individuarsi<strong>in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione</strong>- il criterio orientativo della delibazione che questa Corte regolatrice è tenuta a compiere in punto di riparto di giurisdizione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.1. - Gli attori - come già sopra evidenziato (§§ 1 e 1.1. del "Ritenuto che", cui si rinvia) - hanno dedotto, con l’atto di citazione, di aver patito, in quanto residenti in Napoli nella zona (</em>omissis<em>) /(</em> omissis<em>) - afflitta da grave inquinamento acustico per la concentrazione di numerose discoteche - una <strong>lesione del loro diritto alla salute e alla serenità della vita familiare</strong> all’interno delle proprie abitazione a causa dell’inerzia del Comune di Napoli e della Autorità portuale, convenuti in giudizio, nell’adottare adeguate misure, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 844 c.c. e art. 32 Cost., "volte ad evitare o rimuovere le cause delle immissioni acustiche nelle proprietà degli istanti".</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Di qui, pertanto, le richieste, tra loro coordinate, di accertamento della intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dalla zona commerciale e dalle aree pubbliche di (</em>omissis<em>) /(</em> omissis<em>) e di condanna delle convenute amministrazioni a provvedere con tutte le <strong>misure adeguate ad eliminare o a ridurre nei limiti della soglia di tollerabilità le immissioni nocive</strong>, oltre alla condanna delle medesime pubbliche amministrazioni al risarcimento dei tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da essi attori.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’intimazione" fatta ai convenuti di <strong>"revocare" le autorizzazioni ad attività di pubblico spettacolo</strong> e <strong>le concessioni balneari ed elioterapiche</strong>, nonché "a non autorizzare eventi in deroga al piano di zonizzazione acustica" (p. 16 dell’atto di citazione), non solo è deduzione che rimane formalmente estranea al perimetro delle pretese effettivamente azionate con le "conclusioni di merito" (cfr. § 1 del "Ritenuto che", cui si rinvia), ma - diversamente da quanto opinato dalla Autorità portuale con l’atto di costituzione in giudizio essa è da intendersi quale ulteriore coloritura del petitum sostanziale innanzi delineato, essendo l’azione giudiziale orientata a far conseguire agli attori la tutela, piena, del <strong>diritto fondamentale alla salute</strong> che si assume <strong>leso da immissioni acustiche intollerabili</strong>, di cui si chiede la cessazione tramite idonee cautele da adottarsi dagli enti pubblici competenti a gestire le aree cittadine da cui le immissioni stesse promanano.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Pertanto, la giurisdizione nella presente controversia <strong>spetta al giudice ordinario</strong>, in ragione del principio - enunciato da questa Corte in più occasioni proprio in controversie in materia di <strong>immissioni acustiche intollerabili</strong> (Cass., 12 luglio 2016, n. 14180; Cass., 31 gennaio 2018, n. 2338) - secondo cui <strong>l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario</strong> non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la <strong>condanna ad un facere</strong>, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere.</em></p> <ol start="5"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> - È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.</em></li> </ol>