<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 20 ordinanza 2020 n. 22811</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li><em> - Il motivo è infondato.</em></li> <li><em> - Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, n. 7839; Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848), l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di<strong>difetto assoluto di giurisdizione</strong>(che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e ciò in coerenza con la relativa nozione posta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018 (che non ammette letture estensive neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero frutto di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento).</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>In particolare, si è chiarito che l’insindacabilità nel merito delle <strong>scelte discrezionali</strong> compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità (Cass., Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5490; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6462).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Infatti, la <strong>Corte dei conti</strong> può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con <strong>i fini pubblici dell’ente</strong>, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, L. 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 1: essi assumono rilevanza sul piano, non già della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell’ente e permettere la verifica della completezza dell’istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2017, n. 6820; Cass., Sez. Un., 23 novembre 2018, n. 30419; Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2019, n. 3159; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30527).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li><em> - Tanto premesso, nella specie la Corte dei conti non ha esercitato un sindacato sull’opportunità della scelta compiuta dalla Soprintendente, estrinsecatasi nella concessione all’associazione Multipromo dell’uso di spazi del (</em>omissis<em>) per la realizzazione di spettacoli teatrali negli anni 2010 e 2011.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Il giudice contabile, al contrario, ha censurato la condotta violativa delle norme di settore che imponevano la corresponsione del canone di concessione da parte dell’associazione, laddove l’utilizzazione degli spazi era stata consentita dall’amministrazione a titolo gratuito, senza che l’assegnazione fosse stata preceduta da una adeguata valutazione dei presupposti per la gratuità e senza tenere nel debito conto le criticità evidenziate da una nota dell’Ufficio tecnico; inoltre, ha addebitato alla Soprintendente la mancata rispondenza di tale assegnazione gratuita al fine della valorizzazione del bene appartenente al patrimonio culturale.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Sotto quest’ultimo profilo, la Corte dei conti ha osservato che, secondo la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2004, n. 42, la valorizzazione si compendia nell’insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, da attuarsi in forme compatibili con la tutela ed in modo da non pregiudicarne le esigenze, e ha sottolineato che la valorizzazione può essere intesa in due modi, sia quale potenziamento dell’espressione del valore culturale del bene, sia come criterio di gestione dell’istituto della cultura capace di autofinanziarsi secondo canoni di efficienza, di efficacia e di economicità. Su queste basi, il giudice contabile ha evidenziato che nella specie manca il diretto rapporto e l’effetto di valorizzazione tra il (</em>omissis<em>) concesso in uso e gli eventi organizzati dalla Multipromo, considerato, per un verso, che l’associazione ha svolto attività destinate ad un pubblico pagante e, per l’altro verso, che il rilascio della concessione ha comportato una riduzione della fruibilità complessiva del Giardino.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ne deriva che è infondata la questione di difetto di giurisdizione in relazione al preteso sindacato della Corte dei conti su scelte discrezionali della pubblica amministrazione, avendo esso riguardato non le scelte proprie del potere discrezionale, ma l’uso del potere in modo non conforme al dovere di diligente cura degli interessi dell’ente, e quindi causativo di un pregiudizio diretto al patrimonio dell’ente medesimo sotto il profilo del mancato introito di canoni concessori.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La <strong>discrezionalità amministrativa</strong> (che postula la possibilità di scelta tra condotte tutte consentite da una disposizione di legge) non può essere invocata al fine di escludere il sindacato della Corte dei conti, ove l’esercizio in concreto di tale discrezionalità si risolva in una condotta del Soprintendente in violazione della disciplina normativa che, ai fini della valorizzazione del bene appartenente al patrimonio culturale, imponeva, per la concessione in uso di spazi del bene stesso, l’applicazione del canone.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La valutazione operata, nella specie, dalla Corte dei conti non ha avuto, dunque, ad oggetto il "merito" della concessione in uso degli spazi del parco storico della città di (…), ossia un controllo volto a sindacarne l’utilità, bensì, unicamente, la verifica della conformità a legge dell’atto posto in essere, sotto il profilo del rispetto della disciplina sulle esenzioni dal pagamento del canone concessorio e dei principi in tema di valorizzazione dei beni culturali.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>L’eventuale errore commesso dal giudice contabile nel concreto svolgersi dell’anzidetta verifica è da ascriversi, semmai, a violazioni di legge concernenti soltanto il modo di esercizio della giurisdizione speciale e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="5"> <li><em> - Il ricorso è rigettato.</em></li> <li><em> - Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>