Tar Sardegna, Sez. I, sentenza 27 aprile 2024, n. 342
[…] “ perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato. Orbene, tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487), soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1182 del 2015)..”.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorrente, residente nel Comune di Carbonia, con la propria famiglia, in un’unità immobiliare ubicata in -OMISSIS-, sopra un locale nel quale si svolge l’attività commerciale di ristorazione del sig. -OMISSIS-, espone di aver presentato al Comune alcuni esposti per inquinamento acustico derivante dal predetto locale, senza che il Comune abbia in alcun modo risposto né provveduto in merito.
1.1. In particolare, il ricorrente espone:
– di avere presentato un primo esposto alla Polizia locale in data 21.2.2023, lamentando un fattore di inquinamento acustico ambientale determinato dal locale in questione;
– di avere inviato un sollecito all’Amministrazione in data 22.8.2023, chiedendo “riscontro sugli accertamenti effettuati per quanto segnalato a suo tempo, considerato che i disagi segnalati, provocati dall’attività commerciale -OMISSIS- di -OMISSIS-, permangono”;
– di avere inoltrato al Comune un nuovo e più dettagliato esposto in data 10.12.2023. […]
Nell’occasione, il ricorrente ha precisato che “sono già state inviate due PEC al comando della Polizia Locale in data 21/02/2023 (prot. 11158) e 22/08/2023 (prot. 47589), per segnalare quanto sopra e non si è ricevuto riscontro alcuno”.
1.2. Aggiunge il ricorrente di avere informato dei fatti anche l’ARPAS che, in data 19.12.2023, ha comunicato al Comune la propria disponibilità “qualora intendesse avvalersi del supporto tecnico scientifico di ARPAS, in materia di controllo dell’inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995 e ss mm ed ii.” (v. doc. n. 5 del ricorrente).
1.3. Il Comune, a distanza di oltre tre mesi dall’ultimo esposto, non ha adottato alcun provvedimento al riguardo, né ha fornito alcun riscontro.
1.4. Il ricorrente, quindi, con l’odierno ricorso agisce avverso il silenzio dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo anche l’adozione di misure cautelari in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare a suo danno dall’inquinamento acustico-ambientale [omissis].
- In via preliminare, osserva il Collegio che la specialità del rito del silenzio (di cui agli artt. 31, 117 e 87, commi 2 e 3, c.p.a.) non osta alla configurabilità in detto rito di una fase cautelare che deve ritenersi immanente all’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 9.6.2023, n. 1424).
Invero, il rito attivato nel giudizio in materia di silenzio-inadempimento non esime il giudice amministrativo dal necessario esame della domanda proposta in sede cautelare alla stregua del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. (Consiglio di Stato, Sez. VII, 5.7.2023, n. 2747).
Ciò chiarito, la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone tutti i presupposti.
- Venendo al merito, il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1. Per consolidata giurisprudenza, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato. Orbene, tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487), soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1182 del 2015).
3.2. Nel caso di specie il ricorrente ha presentato (per la terza volta) l’esposto, al fine di sollecitare l’esercizio di specifici poteri e l’adozione di altrettanto specifici provvedimenti (in materia di inquinamento acustico), evidenziando così la propria posizione di interesse legittimo.
A fronte di tali iniziative, tuttavia, il Comune non risulta essersi minimamente attivato né con l’avvio di un’istruttoria né con l’adozione di alcun provvedimento, non avendo assunto alcuna determinazione finale in relazione all’esposto presentato.
3.3. Deve essere pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sull’esposto in questione, stante il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento (30 giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990).
3.4. In definitiva, il ricorso va accolto, con il conseguente obbligo per il Comune di adottare un provvedimento espresso e motivato (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, n. 848/2022; T.A.R. Campania – Napoli, n. 6853/2021) nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
3.4.1. Per il caso di inottemperanza alla presente sentenza nel predetto termine, il Collegio ritiene di nominare sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), o suo delegato, chiamato a intervenire – in caso, appunto, di inadempimento da parte del Comune alla scadenza del termine sopra indicato – entro quindici giorni successivi alla comunicazione di tale inadempimento, a cura della parte ricorrente.