Tar Lazio, sentenza 27 ottobre 2023, n. 15982
PRINCIPIO DI DIRITTO
Non si può prescindere dal considerare che il comma 2 dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 prevede che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
[…] deve ritenersi che, anche nel caso in cui l’interessato fosse stato raggiunto dalla comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e che, conseguentemente, deve considerarsi irrilevante la violazione procedimentale addotta.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
L’omessa indicazione delle modalità mediante le quali effettuare praticamente il pagamento avrebbe di fatto impedito a chi di dovere di adempiere all’obbligazione. In particolare, non sembra comunque giustificabile l’inerzia tenuta da parte ricorrente per un lasso di tempo superiore all’anno (dalla data in cui è stato adottato il decreto 30 dicembre 2020, n. 1496 al momento in cui è stato adottato il gravato provvedimento di decadenza, il 16 marzo 2022), atteso che non basta a legittimare l’inadempimento la presentazione al Comune, in data 19 febbraio 2021, di una mera istanza di indicazione delle modalità di pagamento.
[…] deve, al contrario, ritenersi che, attesa la chiarezza delle previsioni di cui alla citata determina n. 1496/2020, l’interessato avrebbe dovuto farsi parte diligente e procedere comunque al pagamento in questione, anche eventualmente rateizzandolo, onde assicurare l’estensione dell’efficacia della concessione ed evitarne, in tal modo, la decadenza.
8.4 Né la legittimità del provvedimento decadenziale impugnato potrebbe essere revocata in dubbio per il fatto che, qualora avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, parte ricorrente avrebbe potuto informare il Comune in ordine all’intervenuta impugnazione della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese e avrebbe potuto rilevare che l’art. 47 cod. nav. non contempla testualmente tra le cause di decadenza della concessione la cancellazione dal registro delle imprese della società concessionaria.
E infatti, pur volendo prescindere da un’indagine sulla utilità di una previsione espressa della cancellazione in questione come causa di decadenza della concessione, non si può non tener conto di quanto sopra rilevato in ordine alla circostanza che il pagamento dei canoni, […], rappresentava avveramento di una condizione imprescindibile per la sopravvivenza della concessione in questione. Invero, anche laddove il giudizio pendente innanzi al giudice del registro dovesse concludersi favorevolmente per la Turinvest Futura s.r.l., nulla cambierebbe per le sorti della concessione n. 39/2009.