Tar Calabria, sez. II, sentenza 13 settembre 2024, n. 1322
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il nuovo accesso civico (“semplice” e “generalizzato”) si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line di cui al d.lgs. n. 33/2013 (cd. Testo Unico per la trasparenza delle P.A.) e all’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990, consentendo l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni in possesso delle amministrazioni, senza onere di motivazione, da parte di singoli cittadini e associazioni, nel presupposto che la trasparenza sia condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- La ricorrente è Cittadinanzattiva APS (una associazione senza scopo di lucro che agisce per la promozione e la tutela dei diritti delle persone in condizioni di debolezza), la quale riferisce di aver richiesto alla Regione Calabria, con istanza del 20 luglio 2023, ai sensi dell’art. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013 (cd. “accesso civico”), le seguenti informazioni: (i) i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ospedaliere del territorio regionale nell’anno 2022, ove vi sia uno sbilanciamento nel rapporto tra l’attività sanitaria istituzionale e l’attività in libera professione intramoenia (ALPI); (ii) gli eventuali provvedimenti amministrativi adottati volti a riequilibrarne la proporzione, anche di tipo sanzionatorio; (iii) gli esiti dell’attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sul rapporto tra l’attività istituzionale e l’attività in libera professione per il primo trimestre 2023.
- Con il ricorso in esame, Cittadinanzattiva APS ha impugnato la nota prot. n. 433881 del 4 ottobre 2023, con la quale la Regione Calabria ha dato riscontro (a suo avviso) solo parziale alla citata richiesta di accesso civico del 20 luglio 2023. In particolare, l’associazione ricorrente lamenta che: – la Regione Calabria ha riscontrato la richiesta, producendo i dati relativi alle prestazioni rese dalla sola ASP di Crotone, mentre, per l’ASP di Reggio Calabria, non risulta allegato alcun documento, nonostante nella nota di riscontro si indichi l’avvenuta trasmissione delle informazioni richieste; – per le altre Aziende Sanitarie, la nota impugnata avrebbe illegittimamente differito la trasmissione dei dati richiesti ad una successiva comunicazione; – le informazioni relative alle prestazioni rese dall’ASP di Crotone non risulterebbero di alcuna utilità, “trattandosi di un’infinità di informazioni disaggregate”.
- Si è costituita la Regione Calabria, in data 16 novembre 2023, che, con successiva memoria, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, poiché l’amministrazione “con la nota oggetto di ricorso, ha indicato i documenti non in grado di fornire, non risultando, inoltre, esigibile un’ulteriore attività di elaborazione di quelli forniti”.
- Con memoria depositata in data 28 giugno 2024, l’associazione ricorrente ha replicato alle deduzioni della Regione Calabria, evidenziando che: – nella nota regionale impugnata si è dato atto esplicitamente che gli ulteriori dati sarebbero stati trasmessi con “successiva comunicazione di riscontro appena le altre Asp provvederanno a inoltrare i dati richiesti”, indicando come fosse precisa volontà dell’amministrazione evadere integralmente l’istanza di accesso presentata (e senza alcuna eccezione) con i dati che avrebbe acquisito dalle altre aziende ospedaliere; – tali dati dovevano essere in possesso dell’amministrazione regionale, giacché necessari all’elaborazione dei volumi di prestazioni funzionali al monitoraggio e al controllo che le competono in materia di sanità pubblica, secondo quanto previsto nelle “Linee guida per il monitoraggio nazionale sui tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero – professionale e intramuraria allargata”, che prevedono esplicitamente l’obbligo delle Regioni di caricare i dati delle prestazioni rese dalle Aziende Sanitarie delle Regioni sul portale AGENAS, in modo che possano essere elaborati dal Ministero della Salute e dall’Osservatorio Nazionale per i rilevamenti sulle Liste di Attesa; – nessuna elaborazione è mai stata richiesta in sede procedimentale, in quanto i dati delle prestazioni sanitarie con la ripartizione tra “istituzionali” e “ALPI” doveva essere già eseguita dall’amministrazione regionale proprio in funzione di quegli compiti di vigilanza e controllo ad essa spettanti.
- Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
- Il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nei limiti di seguito precisati.
- Il nuovo accesso civico (“semplice” e “generalizzato”) si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line di cui al d.lgs. n. 33/2013 (cd. Testo Unico per la trasparenza delle P.A.) e all’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990, consentendo l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni in possesso delle amministrazioni, senza onere di motivazione, da parte di singoli cittadini e associazioni, nel presupposto che la trasparenza sia condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione.
In proposito, la giurisprudenza ha reiteratamente precisato che l’“accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2, d.lg. n. 33 del 2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 60).
Il comma 6 dell’art. 5 del citato d.lgs. n. 33/2013 chiarisce che – come per il diritto di accesso “classico” disciplinato dalla legge 241/90 – “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza”, e che “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis”.
Orbene, nel caso di specie, è incontroverso che la Regione Calabria, con la nota impugnata ha inteso esprimere il suo ormai irretrattabile assenso all’accesso ai dati richiesti relativi alle prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende Sanitarie regionali, precisando che le informazioni mancanti sarebbero stati trasmesse con “successiva comunicazione di riscontro appena le altre Asp provvederanno a inoltrare i dati richiesti” e che, pertanto, la nota, non assumeva “valore di rifiuto e/o diniego all’accesso, ma mero rinvio all’ostensione di atti non ancora in possesso”. La nota impugnata, quindi, non ha evidenziato la sussistenza di ragioni ostative all’accesso, ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, giustificando il “differimento” della trasmissione dei dati mancanti, in ragione della loro momentanea indisponibilità, non avendo ancora le ASP competenti inoltrato i dati in loro possesso.
Del resto, è, altresì, incontestato che, come dedotto da parte ricorrente, le “Linee guida per il monitoraggio nazionale sui tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero – professionale e intramuraria allargata” impongano alle amministrazioni regionali l’acquisizione, presso le Aziende Sanitarie, dei dati delle prestazioni erogate, al fine “di rilevare il volume di attività dedicato all’attività istituzionale e all’attività libero-professionale”, e, quindi, la Regione Calabria si sarebbe dovuta assicurare, per tempo, la disponibilità dei dati oggetto dell’istanza di accesso civico, per lo svolgimento delle verifiche imposte dalle Linee guida.
Nondimeno, alla nota di riscontro del 4 ottobre 2023, contrariamente a quanto preannunciato, non è seguito alcun invio dei dati delle prestazioni rese dalle altre Aziende Sanitarie (inclusi quelli dell’ASP di Reggio Calabria), né è stata assunta alcuna determinazione “difforme” da parte della resistente amministrazione regionale.
Ne deriva che le eventuali difficoltà nel reperire i dati richiesti, di cui la Regione Calabria ha assicurato l’accesso (sebbene posticipando l’adempimento) con la nota impugnata, non possono certamente risolversi in un diniego/inerzia sull’istanza depositata e, comunque, l’amministrazione avrebbe, quantomeno, dovuto fornire un riscontro adeguatamente motivato sulle eventuali ragioni, che, successivamente, ne hanno impedito l’adempimento. A tal fine, non appare dirimente l’asserito ritardo nella trasmissione dei dati da parte delle ASP regionali, rilevando unicamente che, ai sensi delle citate Linee guida, la Regione Calabria avrebbe dovuto averne la disponibilità.
Conseguentemente, con riferimento a tale profilo, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto, dovendosi ordinare alla Regione Calabria di attivare ogni iniziativa utile a reperire i dati richiesti (ove materialmente non ancora in possesso degli stessi) e, quindi, provvedere sull’istanza di accesso della ricorrente, con la trasmissione dei dati mancanti relativi al 2022, nel termine complessivo di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
- Non può essere accolta, invece, l’ulteriore censura di parte ricorrente, secondo la quale le informazioni fornite, relative all’ASP di Crotone, dovevano essere trasmesse in forma aggregata, al fine di verificare l’equilibrio nel rapporto tra i volumi delle prestazioni erogate in regime istituzionale e quelle rese in regime intramoenia. Al riguardo, il Collegio osserva come non si possa richiedere all’amministrazione un’attività di elaborazione dei dati in suo possesso, al fine di formare l’informazione (dati aggregati) richiesta (Tar Campania, sez. VI, 26 giugno 2020, n. 2668), la cui complessità e l’eventuale tempistica non è al momento valutabile da questo Tribunale.
- Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.