TAR Lazio – Roma, Sez. I TER, sentenza 07.10.2021, n. 10253
Guida alla lettura
Il T.a.r. Lazio-Roma – con la decisione oggetto di sintesi – si interroga sull’applicabilità del diritto di accesso ex art. 22 l.n. 241/1990 alla Lega Calcio Professionisti; trattandosi di un’associazione non riconosciuta di diritto privato e non svolgendo – nel caso di specie – la medesima attività di interesse pubblico, il Collegio afferma la tesi della non applicabilità della ridetta disciplina.
Testo rilevante della decisione
Con ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi ex 116 c.p.a., notificato il 3 giugno 2021 alla Lega Calcio Professionisti ed il 19 luglio 2021 al dott. Luigi Ludovici e depositato il 19 luglio 2021, il dott. Paolo Francia, candidato alla carica di vice presidente della Lega Italiana Calcio professionistico, ha impugnato le note, con la prima delle quali veniva rifiutato l’accesso ai verbali dello scrutinio ed alle schede di votazione per la nomina del dott. Luigi Ludovici alla carica di vicepresidente e con la seconda veniva reiterato il rifiuto anche con riguardo all’accesso della documentazione di cui alla procedura di elezione del dott. Ludovici. Il diniego era motivato dalla dedotta inapplicabilità delle previsioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 alla Lega in quanto associazione non riconosciuta di diritto privato priva di personalità giuridica.
Avverso il predetto diniego il ricorrente deduce la violazione delle previsioni di cui agli artt. 1, 2, 3 22, 23, 24 e 25 comma 7 della legge 241 90, allegando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente ed evidenziando la diversità tra le due richieste di accesso; deduce inoltre che la Lega Italiana Calcio Professioni è assoggettata alla disciplina sull’accesso di cui alla legge 241/90, dovendosi far rientrare tra le pubbliche amministrazioni tenute a consentire l’accesso anche i soggetti di diritto privato.
Per il Collegio il ricorso è infondato.
La questione verte sull’ambito di applicazione del diritto di accesso come disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/90. L’art. 23 della legge, nel circoscrivere l’ambito di applicazione del diritto di accesso, statuisce che detto diritto “si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”. L’art. 22 al comma 1, lett. e) – chiosa il T.a.r. Lazio-Roma – specifica che per pubblica amministrazione si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Per la Sez. I Ter, atteso che la destinataria della domanda di accesso è incontestabilmente una associazione non riconosciuta di diritto privato e priva di personalità giuridica, resta da vedere se l’accesso riguarda “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Secondo il Collegio, la documentazione richiesta nel caso di specie riguarda l’elezione degli organi di vertice dell’associazione e non una attività di pubblico interesse; la circostanza che le cariche di vertice partecipino ad attività che possono avere rilevanza pubblicistica non consente di estendere anche alla loro elezione detta rilevanza. Legittimamente, pertanto, la Lega ha respinto entrambe le richieste di accesso presentate dal ricorrente. Secondo il T.a.r. Lazio-Roma il ricorso va respinto, poiché infondato (le spese di lite seguono la soccombenza).