TAR Campania Napoli, Sez.IV, 10 agosto 2023
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le procedure di reclutamento del personale indette da società di capitali a partecipazione pubblica in regime di house providing, poiché dette società operano secondo un modello privatistico per il raggiungimento delle loro finalità e, pertanto, sono soggette al regime normativo di cui all’art. 18 del D.L. n. 112 del 2008
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
“…a mente della giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, anche di questo Tribunale (e che riprende in proposito, quanto affermato dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 7759 del 27 marzo 2017), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le procedure di reclutamento del personale indette – come pacifico nel caso in esame – da società di capitali a partecipazione pubblica in regime di house providing (cfr., TAR Campania, sez. III, 22/4/2015, n. 2255 e, più di recente, T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., (ud. 26/11/2019) 04-12-2019, n. 5696, rese in casi analoghi; in senso conforme, vd. anche T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 07/12/2020, n. 13108, per cui: “In tema di società cd. “in house providing”, le procedure seguite per l’assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all’art. 18 del D.L. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008” e T.A.R. Campania Salerno Sez. III, 17/11/2022, n. 3084, per cui: “In tema di società cd. “in house providing”, le procedure seguite per l’assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all’art. 18 del D.L. n. 112 del 2008”