Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 22 gennaio 2024 n. 52
PRINCIPIO DI DIRITTO
Ad avviso del Collegio, ciò che rileva in ordine all’eventuale ammissibilità di una censura al buio è da ravvisare nella “specificità” della doglianza, ed è infatti ai “motivi specifici su cui si fonda il ricorso” che l’art. 40 c.p.a. ne condiziona espressamente l’ammissibilità. Soltanto qualora la doglianza, oltre che ipotetica, risulti generica, lo strumento dei motivi aggiunti diviene imprescindibile. Nel caso in cui, invece, la doglianza sia specifica, per quanto ipotetica, ciò è sufficiente ai fini della sua ammissibilità, restando questione di merito, che l’ipotesi trovi o meno successivo riscontro.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- L’appello è infondato.
3.1. Occorre prendere le mosse dalle doglianze in rito.
L’appellante assume in sostanza, come già in prime cure, che il ricorso introduttivo sarebbe stato inammissibile perché di carattere ipotetico, cioè “al buio”, non avendo il ricorrente conoscenza dei verbali di gara, mentre il successivo ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato tardivo.
[…]
Non può disconoscersi che il ricorso introduttivo fu svolto “al buio”. Il ricorrente poteva infatti soltanto presumere, ma non avere la certezza che il punteggio complessivo attribuitogli fosse carente del punteggio relativo all’offerta di kit. […]
L’appellante evidenzia che il carattere ipotetico del ricorso introduttivo e dunque la sua asserita inammissibilità non potrebbero poi venire compensati dai motivi aggiunti, in quanto questi ultimi sarebbero stati tardivi.
La doglianza non è tuttavia condivisibile.
Non è casuale che il giudice di prime cure non abbia statuito sulla tardività dei motivi aggiunti, poiché, per quello che rileva ai fini della definizione della controversia, rimane assorbente l’ammissibilità del ricorso introduttivo di prime cure.
Ad avviso del Collegio, ciò che rileva in ordine all’eventuale ammissibilità di una censura al buio è da ravvisare nella “specificità” della doglianza, ed è infatti ai “motivi specifici su cui si fonda il ricorso” che l’art. 40 c.p.a. ne condiziona espressamente l’ammissibilità. Soltanto qualora la doglianza, oltre che ipotetica, risulti generica, lo strumento dei motivi aggiunti diviene imprescindibile. Nel caso in cui, invece, la doglianza sia specifica, per quanto ipotetica, ciò è sufficiente ai fini della sua ammissibilità, restando questione di merito, che l’ipotesi trovi o meno successivo riscontro. In un certo senso, tutti i motivi di ricorso sono ipotetici, in quanto soggetti al vaglio del giudice sulla sussistenza o meno dei rispettivi presupposti di fatto e di diritto.
Ciò risponde del resto anche ad un principio di economia processuale, imponendosi altrimenti e irragionevolmente alla parte la presentazione di un ulteriore ricorso in cui il motivo aggiunto non arricchirebbe in alcun modo il thema decidendum, limitandosi a ripetere la doglianza per come già spiegata col ricorso introduttivo.
Nel caso di specie, la doglianza era specifica, ipotizzando il mancato conferimento di punteggio tecnico per l’offerta di kit in sconto merce (oltre a quelli previsti nel capitolato), che ha trovato poi riscontro nella produzione documentale, sicché la stessa doglianza, a conferma da quanto statuito dal giudice di prime cure, doveva ritenersi ammissibile.
[…]