Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza 27 settembre 2024 n. 36028
PRINCIPIO DI DIRITTO
“Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’ imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n,182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- D.D. veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Siracusa, per rispondere del reato di cui all’art. 589 cod. pen. “perché, nel condurre l’ imbarcazione […] della società cooperativa complesso portuale di S, adibita al trasporto passeggeri […] con colpa consistita nel non regolare la velocità e le modalità di navigazione in considerazione delle condizioni di luce e di avvistamento e, pertanto, nel non mettere in atto la necessaria manovra di accostamento a dritta di cui alla regola 14 punto A del Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare, entrava in collisione con l’ imbarcazione da diporto della persona offesa che procedeva con rotta opposta, così concorrendo a causare il sinistro dal quale derivava la morte per annegamento di E.E.”;
- Il giudice di primo grado […] ritenuta provata la responsabilità penale dell’ imputato per il reato ascrittogli, con il concorso colposo della vittima, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava D.D. alla pena di un anno di reclusione, nonché, in solido con il responsabile civile […] al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede […];
Il giudice di primo grado ascriveva all’ imputato la violazione di tre regole cautelari previste dal COLREG: la regola 6, che indica tra i fattori che incidono sulla velocità di sicurezza “la presenza di luci di sfondo come quelle dovute a luci costiere e al bagliore delle proprie luci”; la regola 15, che descrive il comportamento delle navi che si trovano nella situazione di rotte incrociate, imponendo alla nave che vede l’altra sulla propria dritta di lasciare libera la rotta evitando di passarle di prora; la regola 16, secondo la quale una nave che deve lasciare libera la rotta a un’altra nave deve, per quanto possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare libera la rotta. Pur in assenza di un limite di velocità nell’area in cui si è verificato il sinistro, la velocità media di navigazione di 15,40 nodi era ritenuta eccessiva e sproporzionata in relazione alle circostanze del caso;
- Avverso tale sentenza proponevano appello la difesa dell’ imputato, le parti civili e il responsabile civile;
- La Corte di Appello di Catania, premesso che alla data della pronuncia qui impugnata il reato risultava prescritto, […] ha valutato i fatti nel merito, pervenendo alla conclusione che, […], l’ istruttoria dibattimentale non aveva consegnato la prova della responsabilità penale dell’ imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Su tale base, […], in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto D.D. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.
[…] la Corte territoriale evidenziava l’ impossibilità di stabilire con esattezza il punto in cui fosse avvenuto l’ impatto, c.d. punto nave, così da non consentire di ritenere conoscibile l’effettiva velocità della motobarca. In relazione al residuo profilo di colpa generica, inerente alla velocità asseritamente inadeguata alle circostanze di luce e di avvistamento, escludeva l’evitabilità dell’evento per l’insufficienza della prova dell’avvistabilità del natante da parte del D.D.;
- Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili ai sensi degli artt. 576 e 622 cod. proc. pen., A.A., B.B. e C.C., parti civili costituite, deducendo i motivi di seguito enunciati;
5.1. Con il primo motivo denunciano violazione delle regole 6 e 15 del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare […] e degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla contestazione di colpa specifica attribuita all’ imputato […];
5.2. Con il secondo motivo deducono che la motivazione del provvedimento impugnato è viziata da travisamento della prova ed è manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta insussistenza della colpa generica, sotto il profilo dell’ imprudenza […];
5.3. Con il terzo motivo deducono violazione degli artt. 125, comma 3, 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. nonché motivazione mancante o apparente laddove è stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in luogo della declaratoria di intervenuta prescrizione;
La Corte territoriale, pur avendo dato atto dell’intervenuta prescrizione del reato […] ha affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito per la costituzione della parte civile e ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto, non essendo stata raggiunta la prova di colpevolezza secondo il paradigma dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
La Corte etnea sembrerebbe aver preso implicitamente spunto dall’ indirizzo interpretativo della […] sentenza Sez. U, n. 35490 del 15/09/2009, Tettamanti, […], secondo cui allorquando, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello, intervenuta una causa estintiva del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, anche nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova;
Ad avviso dei ricorrenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, il giudice avrebbe dovuto allineare la decisione all’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 578 cod. proc. pen. ivi indicata. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e valutare la condotta del D.D. sotto il mero profilo della responsabilità civile ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ., esaminando il fatto così come ricostruito in sentenza in relazione alla violazione delle regole 6 e 15 COLREG […];
- Con ordinanza […] la Sezione Quarta Penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente al sindacato del giudice di appello e alla regola di giudizio applicabile a fronte del gravame proposto dall’ imputato, condannato in primo grado anche al risarcimento del danno, che non abbia rinunciato alla prescrizione;
6.1. La Sezione Quarta ha, dunque, ritenuto che, per quanto interpretativa di rigetto, la sentenza n. 182 del 2021 costituisca termine di riferimento non eludibile, perché la soluzione adottata appare comporre in un ragionevole equilibrio i diversi valori in gioco, ponendosi nella linea di tendenza anche normativa di una sempre più evidente distinzione tra azione penale e azione civile […] mentre la pronuncia Sez. U, Tettamanti sarebbe espressione di un diritto vivente per il quale la presunzione di innocenza non è chiamata a svolgere, nell’ambito dei rapporti tra azione penale e azione civile, il ruolo di principio ordinatore, e si inscrive in un contesto culturale che trasmette all’azione civile le regole del giudizio penale in cui è stata ospitata. Intendendo, pertanto, il Collegio dissentire dal principio enunciato da Sez. U, Tettamanti, ha rimesso la soluzione della questione alle Sezioni Unite, secondo il disposto dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. Pen;
- La questione di diritto sulla quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi è la seguente: “Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’ imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l’assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’ ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del ‘più probabile che non’ “.
- Occorre in primo luogo richiamare le ragioni del principio di diritto enunciato da Sez. U, Tettamanti;
Le Sezioni Unite, […], hanno espresso il principio per cui “all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili”;
La pronuncia, muovendo dal criterio di bilanciamento espresso dalla Corte costituzionale (sentenze n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990, ordinanze nn. 300 e 362 del 1991) per cui l’equilibrio del sistema è garantito dalla possibilità per l’ imputato di rinunciare alle cause estintive del reato (amnistia o prescrizione), ha confermato la prevalenza dell’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dovendosi privilegiare in linea di principio le esigenze di speditezza sottese al disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.;
[…] La pronuncia ha messo in luce che l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, che aveva indicato nel diritto dell’ imputato a rinunciare all’amnistia e alla prescrizione il punto di equilibrio sul quale riposa la legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., lasciava in ombra la regola per cui, in presenza della parte civile, il giudice è tenuto a valutare nel merito, anche al maturare di una causa estintiva del reato, il compendio probatorio già acquisito ai fini delle statuizioni civili.
Ciò rende recessivo l’obbligo per il giudice di appello di attenersi a canoni di economia processuale rispetto al dovere di “conoscere” il merito della causa, aprendo in tal modo il varco alla tutela dei diritti fondamentali della persona imputata;
L’accertamento del diritto al risarcimento del danno da reato implica, infatti, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria, garantito a livello costituzionale dall’art. 111, terzo comma, Cost. e dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in conformità all’art. 6 par. 3 lett. d) CEDU;
Divenendo recessiva l’esigenza di speditezza del processo, pur in presenza della causa estintiva e inassenza di rinuncia dell’imputato ad avvalersi della stessa, è logico che riemerga l’imperativo di assolvere l’imputato non solo a fronte dell’evidenza dell’ innocenza, come espressamente previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcuni elementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilità penale secondo la regola di giudizio di cui al secondo comma dell’art. 530 del codice di rito;
[…] Prevedendo, dunque, l’art. 578 cod. proc. pen. il potere di cognizione piena del giudice di appello alla duplice condizione della presenza della parte civile e della ricorrenza del fenomeno estintivo della prescrizione (o dell’amnistia), alle medesime condizioni le Sezioni Unite hanno ammesso l’esito assolutorio, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con prevalenza sulla causa estintiva;
[…] Infatti, con la pronuncia Sez. U, Schirru, n. 46688 del 29/09/2016, […], si è evidenziato che, qualora sia intervenuta la condanna in primo grado, l’art. 578 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’ impugnazione il potere di pronunciarsi, a margine della declaratoria della causa di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, anche sugli interessi civili; tanto in deroga alla regola generale per cui il potere di cognizione del giudice dell’ impugnazione sugli interessi civili è accessorio alla pronuncia di una sentenza di condanna, in base al combinato disposto degli artt. 598 e 538 cod. proc. pen.;
Tale pronuncia chiarisce, dunque, che in base all’ art. 578 cod. proc. pen. è riconosciuto al giudice dell’ impugnazione il potere di accertare la responsabilità civile anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato, ossia in difetto di condanna dell’imputato agli effetti penali;
In definitiva, la disposizione dell’art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della parte civile, da un lato, la cognizione piena sull’accusa penale del giudice di appello pur a fronte di prescrizione maturata; dall’altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appello sugli interessi civili a seguito della declaratoria di prescrizione;
- Le sezioni semplici di questa Corte hanno fatto costante applicazione dei principi enunciati da Sez. U, Tettamanti;
9.1. In numerose sentenze si è ribadito che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’ innocenza dell’ imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d’appello proposti dall’ imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell’evidenza della prova d’ innocenza o dell’assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio […];
- In merito al rapporto tra art. 129 cod. proc. pen. e art. 578 cod. proc. pen., hanno affermato che “all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato a valutare, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili” (Sez. 4, n. 53354 del 21/11/2018, […] ; Sez. 4, n. 55519 del 16/11/2018, […]; Sez. 4, n. 20568 del 11/04/2018, […]; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, […]; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010[…]);
10.1. […] si è parlato di “maggior effetto utile per l’ imputato” al quale deve tendere il processo penale, affermandosi il principio per cui “nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello ha illegittimamente dichiarato l’ inammissibilità dell’ impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell’ imputato in ordine all’affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio “a cognizione piena”, sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio”;
10.2. Le pronunce richiamate confermano, dunque, che i principi espressi da Sez. U, Tettamanti costituiscono “diritto vivente” secondo i parametri assunti dalla giurisprudenza costituzionale […];
[…] I rilievi difensivi rendono necessario ripercorrere la motivazione della sentenza del Giudice delle leggi;
La Corte costituzionale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento […] sotto il profilo del sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, nonché dei rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale;
Con riguardo al primo profilo, osserva che il codice di procedura penale in vigore prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non abbia efficacia di giudicato nel processo civile se il
danneggiato esercita l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2, cod. proc. pen.;
Qualora, invece, la domanda risarcitoria venga proposta in sede penale tramite la costituzione di parte civile, trova applicazione la regola dell’accessorietà dell’azione civile, con tutti i conseguenti
adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale;
Ciò comporta che, se il giudice di primo grado pronuncia sentenza di proscioglimento, non deve provvedere sulla domanda civile; al contrario, la pronuncia di una sentenza di condanna comporta, ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen., la statuizione del giudice anche sulla domanda restitutoria o risarcitoria;
In sede di impugnazione, invece, tali regole deflettono a favore del diritto di azione della parte civile, essendo assegnato al giudice del gravame il potere-dovere di provvedere sulla domanda civile, pure in presenza di una pronuncia di proscioglimento, ossia in assenza dell’accertamento della responsabilità penale;
[…] è richiamato in primo luogo l’art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice dell’ impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento del danno e alle restituzioni pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto;
L’art. 578 cod. proc. pen., inoltre, prevede […]. Condizioni perché il giudice dell’ impugnazione possa pronunciarsi sugli interessi civili sono: l’emissione di una valida condanna nel grado di giudizio precedente, impugnata dall’ imputato, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato (amnistia o prescrizione); la circostanza che il proscioglimento non sia stato pronunciato nel merito […];
La terza norma richiamata quale eccezione al principio di accessorietà è l’art. 622 cod. proc. pen.;
Dopo essersi espressa sulla portata e sul significato del diritto alla presunzione di innocenza nell’ordinamento convenzionale e in quello europeo, la Consulta ha escluso che il giudice di appello debba procedere a una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell’ imputato qualora, accertata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sia chiamato a decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili;
10.3. È richiamata Sez. U, Tettamanti, da un lato per condividere l’enunciato in base al quale, in caso di sopravvenuta estinzione del reato, il giudice di appello, per la presenza della parte civile, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili con cognizione a carattere “pieno” o ” integrale”; dall’altro, per mettere in luce che il principio enunciato dalle Sezioni Unite “non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell’ imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale”;
Quanto precede ha indotto l’ulteriore precisazione secondo cui ” il giudice penale dell’ impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell’ illecito civile e nient’affatto la responsabilità penale dell’ imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione”, in tal modo marcando la distanza dal caso, esaminato da Sez. U, Tettamanti, in cui siano ancora sub iudice tutti i profili attinenti alla responsabilità dell’imputato;
La circostanza che l’accertamento sulle statuizioni civili si svolge dinanzi a un giudice penale […] non mette in dubbio l’autonomia dell’accertamento dell’illecito civile;
10.4. Tale affermazione indica che, pur nel rispetto delle regole proprie del processo penale che disciplinano tanto i mezzi di prova […] quanto le modalità di assunzione della prova […] l’accertamento demandato al giudice penale rimane confinato entro l’ambito del giudizio sulla responsabilità civile;
In sintesi, la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice dell’ impugnazione penale, a seguito della declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione […] deve comunque provvedere, in applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., sull’ impugnazione ai soli effetti civili, compiendo un accertamento incentrato sugli elementi costitutivi dell’ illecito civile, senza poter conoscere, sia pure incidenter tantum, la responsabilità penale dell’imputato per il reato estinto;
- Tanto premesso, alle Sezioni Unite si chiede di valutare se dalla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 578 cod. proc. pen. operata dalla Consulta consegua che è precluso al giudice di appello penale, al maturare del termine di prescrizione del reato, l’accertamento a favore dell’imputato dei presupposti per l’assoluzione nel merito nei termini nei quali è stato, invece, ammesso da Sez. U, Tettamanti;
Il Collegio ritiene che alla questione debba essere data soluzione negativa perché non vi è incompatibilità tra le due pronunce;
- Occorre muovere dal presupposto che la sentenza interpretativa di rigetto del Giudice delle leggi pone un vincolo negativo di interpretazione (Sez. U, n.3513 del 16/12/2021, Fiorentino, non mass, sul punto), nel senso che il giudice a quo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur restando libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali […];
Il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l’art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice dì appello
penale, esaurita la vicenda (penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale;
La ratio della pronuncia della Consulta è quella di evitare che, attraverso l’esame del fatto imposto dall’art. 578 cod. proc. pen. ai soli fini delle statuizioni sulla responsabilità civile, si giunga ad affermare de facto la responsabilità penale, così violando il principio di presunzione di non colpevolezza;
La situazione processuale oggetto della pronuncia della Consulta riguarda il caso in cui ” il giudice dell’ impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’ imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere […] sull’impugnazione ai soli effetti civili”;
12.1 […] In altre parole, l’esigenza di tutela della presunzione d’ innocenza nei rapporti tra proscioglimento in rito dall’accusa penale e potere cognitivo del giudice dell’impugnazione sugli interessi civili non si pone nell’ambito applicativo del principio espresso da Sez. U, Tettamanti, concernente la possibilità per il giudice penale di privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa penale sulla declaratoria di prescrizione, con parallela revoca delle statuizioni civili;
12.3 Di ciò si trae conferma dal passaggio motivazionale (par. 6.2) della sentenza n. 182 cit. in cui si precisa che la disposizione dettata dall’art. 578 cod. proc. pen. “non opera né nelle ipotesi di proscioglimento nel merito[…] é nell’ ipotesi di cause estintive del reato diverse dalla prescrizione o dall’amnistia”;
12.4 La sentenza della Corte costituzionale fornisce la legittima esegesi dell’art. 578 cod. proc. pen., che regola il caso in cui ” il giudice dell’ impugnazione è chiamato a decidere sull’ impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l’estinzione del reato”, lasciando impregiudicato il “diritto vivente” espresso dalla sentenza Tettamanti con riguardo al potere del giudice di appello di applicare l’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. anche in assenza di rinuncia alla causa estintiva;
- Affrontando il tema dalla prospettiva eurounitaria, occorre sottolineare che nel testo del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva U.E. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) non è prevista alcuna disposizione direttamente funzionale alla tutela dell’ interesse della parte civile […];
13.1 La Direttiva richiama la presunzione di innocenza con riferimento a decisioni giudiziarie diverse da quella sull’accusa penale, ponendo l’accento sull’aspetto ultraprocessuale del principio e, in
particolare, sulle modalità espressive alle quali l’autorità giudiziaria deve attenersi in questi casi, al fine di non manifestare il convincimento che la persona sia colpevole;
In merito alla regola probatoria […] afferma che “la presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa” […];
13.2 […] La Corte giustizia, 28/11/2019, DK ha specificato, sia pure ad altri fini, che il “riferimento alla prova della “colpevolezza” di cui all’articolo 6 deve essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell’onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza” (par. 33), mostrando così di privilegiare la prospettiva di una stretta correlazione tra presunzione di innocenza, regola probatoria e processo penale;
- In termini generali, la Direttiva stabilisce che la presunzione di innocenza opera fino a quando non sia stata legalmente provata la colpevolezza (artt. 2 e 3) e che comunque nessuna disposizione della Direttiva potrà essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali assicurati dalla CEDU o da altre previsioni di diritto internazionale o di qualsiasi Stato membro;
14.1 L’art. 53 della Carta di Nizza, rubricato “Livello di protezione”, pone in collegamento i principi informatori del diritto dell’Unione Europea, oltre che con i princìpi costituzionali degli Stati membri, con quanto si andrà a dire in materia di protezione della presunzione di innocenza secondo la Corte EDU:
- Nella giurisprudenza della Corte EDU l’art. 6 par. 2 tutela il diritto di ogni persona a essere “presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”. Tale diritto viene declinato in due modi: endoprocessuale e ultraprocessuale. Considerata come una garanzia procedurale nell’ambito del processo penale, la presunzione di innocenza impone al giudice di merito o a qualsiasi altra autorità pubblica, tra le altre condizioni, il divieto di formulare dichiarazioni premature circa la colpevolezza di un imputato […];
15.1 Tenuto conto, tuttavia, della necessità di garantire che il diritto protetto dall’art. 6 par. 2 sia concreto ed effettivo, la presunzione di innocenza riveste anche un altro aspetto (ultraprocessuale). Il suo scopo generale, in questa prospettiva, è di impedire che persone che hanno beneficiato di un proscioglimento siano trattate da agenti o autorità pubbliche come se fossero in realtà colpevoli del reato loro imputato […];
Ogni volta che la questione dell’applicabilità dell’art. 6 par. 2 si pone nell’ambito di un procedimento ulteriore, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza di un nesso tra il procedimento penale concluso e l’azione successiva. Tale legame può essere presente, ad esempio, quando l’azione successiva richiede l’esame dell’esito del procedimento penale e, in particolare, quando obbliga il giudice interessato ad analizzare la sentenza penale, effettuare uno studio o una valutazione degli elementi di prova contenuti nel fascicolo penale, valutare la partecipazione del ricorrente a uno o a tutti gli eventi che hanno portato all’accusa, o a formulare osservazioni sulle indicazioni che continuano a suggerire un’eventuale colpevolezza dell’interessato […];
È consolidata nella giurisprudenza della Corte EDU l’ interpretazione dell’art. 6 par. 2 nel senso della sua applicabilità al giudizio di risarcimento del danno da reato negli ordinamenti nazionali nei quali vi è concomitanza di giudizio su responsabilità penale e diritto al risarcimento del danno […];
Nelle cause riguardanti il diritto della vittima al risarcimento da parte dell’ imputato prosciolto, la Corte EDU ha ritenuto che la decisione sul risarcimento civile potrebbe implicare l’affermazione di
colpevolezza, così creando un collegamento tra i due procedimenti idoneo a rendere applicabile l’art. 6 par. 2 alla sentenza sulla domanda di risarcimento (Corte EDU, 11/02/2003, Y c. Norvegia […])
Nel caso Corte EDU, 20/10/2020 Pasquini c. Repubblica San Marino, il sintagma “procedimento successivo” è stato riferito anche al giudizio di risarcimento del danno interno al processo penale, spettante, in alcuni ordinamenti nazionali, al medesimo giudice penale competente a dichiarare la prescrizione del reato, sempre a condizione che vi sia un collegamento tra i fatti dai quali ha tratto origine l’accusa e la decisione circa il risarcimento del danno;
Su tale assunto, la Corte di Strasburgo ha ritenuto applicabile l’art. 6 par. 2 anche nel caso in cui il medesimo giudice che ha dichiarato l’ improcedibilità dell’azione penale per prescrizione proceda alla decisione circa il risarcimento del danno agli effetti civili;
Tale giurisprudenza è a fondamento dell’ interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata operata dalla sentenza della Corte cost. n. 182 cit., secondo la quale il giudice chiamato a valutare la responsabilità civile da reato, una volta dichiarato prescritto il reato, deve accertare il fatto illecito senza esaminare, sia pure incidenter tantum, la responsabilità penale;
16 Con la sentenza Corte EDU, 9/03/2023, Rigolio c. Italia, il giudice di Strasburgo (par. 95) ha ricordato ancora che, in materia di rispetto della presunzione di innocenza, il linguaggio utilizzato dall’autorità decidente riveste un’ importanza cruciale quando si tratta di valutare la compatibilità con l’art. 6 par. 2 della decisione e del ragionamento seguito;
16.1 Nella giurisprudenza della Corte EDU non si rinvengono, in definitiva, affermazioni di principio dalle quali si possa desumere l’obbligo di applicazione della causa estintiva del reato con prevalenza rispetto alla pronuncia assolutoria all’ interno del medesimo processo penale. All’azione civile di danno si è fatto riferimento solo per evidenziare l’obbligo delle autorità di non violare l’onore dell’autore del danno, ove prosciolto dall’accusa penale;
La protezione giuridica offerta al diritto di difesa dell’ imputato da Sez. U, Tettamanti si pone, d’altro canto, in diversa prospettiva rispetto alle garanzie che la Convenzione riconosce in funzione di tutela della presunzione d’ innocenza e costituisce esplicazione del potere riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati parte di accordare, attraverso il diritto interno, ai diritti e alle libertà che essa garantisce una
protezione giuridica maggiore di quella che essa stessa attua […];
- Concludendo, il principio consacrato in Sez. U, Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza.
L’ intervento della Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente
orientata della disposizione, l’affermazione, sia pur incidentale, della responsabilità penale dell’autore
del danno;
- In base alle considerazioni che precedono deve essere enunciato, a norma dell’art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’ imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n,182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”;
- Tanto premesso, si esaminano i motivi di ricorso;
19.1 Il Collegio ritiene che il terzo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale, sia infondato. Si osserva, in primo luogo, che sussiste l’ interesse della parte civile a ricorrere avverso la sentenza di
proscioglimento nel merito.
La recente pronunzia Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo […] ha ribadito i principi espressi da Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, […]. Ha affermato che la parte civile è legittimata all’ impugnazione di tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, senza alcuna distinzione, ritenendo che la possibilità, per la parte civile, di ottenere il risarcimento del danno al di fuori del processo penale non possa annullare l’ interesse a ottenerlo in sede penale […];
Tale ragionamento vale a fortiori per l’ammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile che ritenga indebitamente esaminato nel merito il punto della responsabilità penale dell’ imputato in presenza della causa estintiva del reato. Proprio in ragione del fatto che il giudice di appello può decidere di accogliere la domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno quando dichiara estinto per prescrizione il reato a norma dell’art. 578 cod. proc. pen., deve ritenersi che la parte civile sia interessata a proporre impugnazione contro la sentenza di assoluzione nel merito pronunziata nel giudizio di appello;
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione deve ritenersi più favorevole per la parte civile ricorrente in quanto idonea a scindere l’accertamento della responsabilità penale da quello della
responsabilità civile dell’accusato e a consentire al giudice civile designato ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. di pervenire all’accoglimento della domanda risarcitoria e restitutoria, laddove la pronuncia
di proscioglimento nel merito anche agli effetti penali preclude ogni diverso esito dell’azione civile
esercitata nel processo penale […];
19.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, in parte, aspecifico e, in parte, tendente a sollecitare la Corte di legittimità a sviluppare una diversa valutazione del compendio probatorio;
Si tratta di una pronuncia assolutoria che ha riformato la sentenza di condanna facendo, peraltro, applicazione della regola di giudizio secondo la quale, ai fini dell’accertamento della colpa, la regola cautelare la cui violazione integra il comportamento colposo (antidoveroso) non può essere individuata a posteriori;
Anche per quanto riguarda il giudizio di prevedibilità dell’evento, la censura tende a proporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, non consentita in fase di legittimità, allegando a
sostegno la circostanza che il D.D. fosse capogruppo della “Cooperativa barcaioli”, con sede all’ interno del Porto Rifugio, dalla quale i giudici di merito avrebbero dovuto desumere la consapevolezza
dell’altissima probabilità di poter incrociare imbarcazioni di pescatori e diportisti, senza alcun reale confronto con l’argomento sviluppato nella sentenza circa la stagione e l’orario in cui il fatto si è
verificato;
19.2. Il primo motivo di ricorso, alla luce delle superiori considerazioni, è inammissibile per manifesta infondatezza;
- Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. Pen;