TAR SARDEGNA, II – sentenza 01.02.2023 n. 51 –
PRINCIPI DI DIRITTO
La rappresentatività delle associazioni sindacali nel pubblico impiego, utile all’ammissione ai tavoli negoziali, è predeterminata secondo parametri oggettivi e certi che sono fissati dalla legge. Pertanto, il diniego o l’impedimento di quelle attività sindacali che presuppongono tale qualità, ovvero l’esclusione dalle trattative, spetta alla cognizione del giudice ordinario, come da orientamento univoco assunto già in tempi non recenti dalla Suprema Corte e giudici amministrativi (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 febbraio 1997, n. 1398, Cass. civ., SS.UU., 22 luglio 1998 n. 7179, T.A.R. Lazio, Sez. I°, 22.10.1997 n. 2007); infatti, la relativa domanda è rivolta a tutelare posizioni proprie ed esclusive del sindacato, non strettamente correlate (in termini di identificazione o coincidenza oggettiva) con diritti inerenti al rapporto di impiego dei singoli iscritti (cfr. Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 1988, nr. 5569, Cass.). Parimenti, anche la lesione di proprie prerogative sindacali in tema di controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni deve essere devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e art 63 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1– Alla camera di consiglio del 25.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
1.1 Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, a mente dell’orientamento giurisprudenziale per cui la controversia promossa da un’associazione sindacale del pubblico impiego, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, per denunciare il mancato riconoscimento della qualità di sindacato munito di maggiore rappresentatività e, quindi, il diniego o l’impedimento di quelle attività sindacali che presuppongono tale qualità, spetta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la relativa domanda è rivolta a tutelare posizioni proprie ed esclusive del sindacato, non strettamente correlate (in termini di identificazione o coincidenza oggettiva) con diritti inerenti al rapporto di impiego dei singoli iscritti, e che, inoltre, dette posizioni hanno consistenza di diritti soggettivi, essendo l’indicata maggiore rappresentatività direttamente contemplata dalla legge, in presenza di determinati requisiti, senza alcuna discrezionalità in proposito dell’Amministrazione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 ottobre 1988, n. 5569; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1360; Tar Friuli Venezia Giulia, 19 dicembre 2011, n. 575);
- 2. Ritenuto che non deponga in senso contrario il precedente richiamato da parte ricorrente di T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 14.7.2015, n. 9422, in quanto, a tutto voler concedere, la decisione richiama l’orientamento citato, rilevando tuttavia la particolarità del caso sottoposto al suo esame, nel quale l’organizzazione sindacale ricorrente denunciava la violazione di legge dell’art. 22 del d.P.R. n. 51 del 2009 per un vizio procedimentale, quale quello dell’omessa attivazione di un tavolo di confronto tra parte pubblica e OO.SS., “sede della scelta del criterio di composizione della Commissione da utilizzare tra quelli previsti dal d.P.R. n. 51 del 2009“, risultando perciò il vizio denunciato a monte in ordine all’esercizio di un potere discrezionale della p.a. nella scelta del criterio sulla cui base comporre la Commissione;
2.1 Ritenuto che, in ogni caso e al contrario, nel caso di specie, la parte ricorrente denuncia la lesione di proprie prerogative sindacali, sostanzialmente affermando l’antisindacalità della condotta della Regione Sardegna, per la quale sussiste senz’altro la giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 63, comma 3 del T.U.I. e art. 28 L. n. 300/1970, che l’ha esclusa dal Comitato, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in merito ai criteri da utilizzare, ma avendo unicamente la Regione ritenuto che l’organizzazione ricorrente non è destinataria di deleghe al 1 gennaio 2021 e dunque non è rappresentativa, in allegata violazione delle norme dell’ACN applicabile e del principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost.;
- Ritenuto pertanto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per esserne munito il giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine di cui all’art. 11 cod. proc. amm., compensando le spese della presente fase per la natura formale della decisione.