CORTE DI CASSAZIONE, III – sentenza 28.10.2024 n. 27753
PRINCIPIO DI DIRITTO
In caso di esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è irrilevante, di per sé sola considerata, l’utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l’attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Come, infatti, ancora di recente ribadito da questa Corte “a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l’accoglimento dell’azione” di ingiustificato arricchimento “al riconoscimento dell’utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all’ipotetico arricchito, le Sezioni Unite” – il riferimento è, ovviamente, a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369-01 – “hanno posto l’accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell’arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso.