Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 21 ottobre 2024, n. 38623
PRINCIPIO DI DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema in relazione al delitto di autoriciclaggio commesso mediante disposizione di denaro di delittuosa provenienza con bonifico effettuato tramite home banking – ma in termini che, è utile rilevare, possono senz’altro estendersi a quello ex art. 648-bis cod. pen. – ha ritenuto la competenza del giudice del luogo di impiego di tale denaro, ossia di quello in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto il conto corrente sul quale egli, operando “da remoto”, ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681 – 01).
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare non risolvibile senza l’intervento di questa Corte. Il conflitto, peraltro, permane in ragione dell’omessa adozione, da parte del giudice che lo ha sollevato, del provvedimento rispetto al quale egli si è dichiarato incompetente (cfr., a contrario, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP Tribunale Velletri, Rv. 278940).
- Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che la ha declinata in ragione di una non corretta individuazione del momento consumativo del delitto di riciclaggio. Al cospetto, invero, di un pacifico nesso finalistico che lega i reati oggetto di addebito, la competenza per territorio deve essere stabilita sulla base della regola prevista dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., che la attribuisce “al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato”.
La maggiore gravità del delitto di riciclaggio e la priorità temporale dell’operazione compiuta da B.B. il 24 settembre 2019 – concretatasi nell’inserire, dal proprio ufficio di A e tramite home banking, l’ordine di bonifico per l’importo di Euro 32.500, da trasferirsi da un conto corrente, intestato ad una società riconducibile a A.A. ed acceso presso la filiale di C della Banca MPS, verso altro conto corrente, intestato a diversa società, pure di fatto gestita da A.A., ed acceso presso il medesimo istituto di credito – conducono all’individuazione del giudice competente per territorio in quello nel cui circondario l’ipotizzato reato di riciclaggio deve intendersi consumato.
- Sul punto, netta è la contrapposizione tra i giudici in conflitto, i quali assegnano decisiva rilevanza, rispettivamente, al luogo dal quale la B.B. operò, da remoto e tramite il sistema di home banking, inviando la disposizione di bonifico, ed a quello in cui si trova l’istituto di credito presso il quale è stato acceso il conto corrente dal quale le somme vennero trasferite (verso, va, per completezza, aggiunto, un conto pure acceso, a nome di altro soggetto giuridico, presso la medesima filiale del Monte dei Paschi di Siena ).
La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema in relazione al delitto di autoriciclaggio commesso mediante disposizione di denaro di delittuosa provenienza con bonifico effettuato tramite home banking – ma in termini che, è utile rilevare, possono senz’altro estendersi a quello ex art. 648-bis cod. pen. – ha ritenuto la competenza del giudice del luogo di impiego di tale denaro, ossia di quello in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto il conto corrente sul quale egli, operando “da remoto”, ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681 – 01).
Tanto, in considerazione dell’esigenza di non anticipare eccessivamente il momento di consumazione del reato, la cui offensività è collegata all’esecuzione dell’ordine di bonifico (che, in caso di conto allocato presso una filiale materialmente presente sul territorio, avviene in quel luogo, diversamente da quanto accade nel caso di conto on line) piuttosto che alla sua formulazione, cui, in ipotesi, potrebbe non conseguire l’effetto voluto; situazione che, ad esempio, può determinarsi per un malfunzionamento del sistema informativo o mancanza di fondi.
Il precedente rilievo, che il Collegio condivide e fa proprio, induce il convincimento che il delitto di riciclaggio commesso il 24 settembre 2019 è stato consumato in C, anziché in A, e, di conseguenza, che la competenza territoriale spetta, alla luce del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, 12 e 16, comma 1, cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.