<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio 2020 n. 26</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dell’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, sollevata, in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Rossano; va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dal Tribunale ordinario di Rossano.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.– In dispositivo (ma solo in dispositivo) della ordinanza di rimessione sono evocati anche gli artt. 43 e 97 Cost., e rispetto a tali parametri – stante l’assoluta carenza di motivazione in ordine al sospetto di una loro violazione – la questione va preliminarmente dichiarata inammissibile.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.– Ancora in via preliminare, va respinta la richiesta, formulata dalla difesa di Poste italiane, di «rinvio al giudice a quo per […] ius superveniens, […] sub specie di orientamento giurisprudenziale [nel frattempo] consolidatosi».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>È pur vero, infatti, che la Corte di cassazione – nel confermare che la disciplina recata dall’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, in ordine alle consentite variazioni anche in peius del tasso di interessi di buoni postali, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 – ne ha anche escluso il contrasto con tutti i parametri costituzionali che vengono ora in esame (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 febbraio 2019, n. 3963).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ma l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice non costituisce un novum ius, da rimettere alla valutazione del giudice a quo, poiché attiene al diverso piano della interpretazione (ora per allora) della norma e viene, quindi, in rilievo ai fini della valutazione, nel merito, delle questioni di legittimità costituzionale in ordine alla stessa sollevate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.– Venendo, dunque, al merito delle questioni proposte, va innanzitutto esclusa la violazione dell’art. 3 Cost., sotto entrambi i profili della sua prospettazione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.1.– Secondo il rimettente, il denunciato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 – consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 del d.lgs. n. 284 del 1999) di «estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione» (nella specie, le modificazioni in peius introdotte dal decreto ministeriale del 1986) – avrebbe in primo luogo irragionevolmente leso l’«affidamento», riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell’investimento.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Per tal profilo, la questione muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell’asserito suo carattere retroattivo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Testualmente essa, infatti, al suo secondo comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere dell’entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.2.– In secondo luogo, neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l’art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La qualificazione – per costante giurisprudenza della Corte di legittimità – di detti buoni come «titoli di legittimazione» ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>E ciò ha portato a ritenere che, in ragione appunto della «soggettività statuale del soggetto emittente e [delle] garanzie derivanti da tale profilo soggettivo», la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trovasse ingresso all’interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell’art. 1339 del codice civile (Corte di cassazione, sentenza n. 3963 del 2019).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.3.– La difesa dei risparmiatori ha prospettato che «la mera pubblicazione in G.U. del D.M. che prevede la variazione […] non assolv[a] ad una piena conoscenza in tale materia» e che ciò abbia inciso sulla «libera allocazione del risparmio», impedendo agli investitori l’esercizio del diritto di recesso e un’accettazione per iscritto delle modifiche apportate dallo jus supervenies. Ma la censura (peraltro solo in memoria) così formulata è inammissibile per la sua estraneità al perimetro del thema decidendum, quale segnato dall’ordinanza di rimessione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.– Anche il residuo ipotizzato profilo di contrasto con l’art. 47 Cost. muove, a sua volta, dal presupposto del carattere “retroattivo” delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse dei buoni postali, che il denunciato art. 173 consentirebbe; e da ciò il rimettente fa discendere il paventato effetto di «assoluto scoraggiamento del risparmio (nella specie: postale)».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La dimostrata erroneità di un tale presupposto già di per sé comporta l’infondatezza della censura in esame.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va comunque ancora considerato come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all’andamento dell’inflazione e dei mercati.</em></p>