<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, I Sezione Penale, sentenza 17 giugno 2021, n. 23887</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>PRINCIPIO DI DIRITTO</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Quando l'utilità perseguita con l'illecita condotta induttiva di cui all'art. 319 <em>quater</em> cod. pen. necessita, per la sua realizzazione, di un provvedimento amministrativo a carattere dispositivo, cui debba poi fare seguito soltanto l’esecuzione di una attività meramente materiale, il momento consumativo del reato coincide con l'esercizio della potestà provvedimentale, senza che assuma a tal fine rilievo la successiva attività materiale</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.</em></li> <li><em> La <strong>questione di competenza</strong> si incentra, come peraltro hanno messo in evidenza i due giudici in conflitto, <strong>nell'individuazione del momento consumativo dell'ipotizzato reato di induzione indebita a dare o promettere l'utilità</strong> specifica costituita dall'apertura anticipata di un tratto stradale.</em></li> <li><em> La materiale apertura della strada, osserva la Corte, è avvenuta ovviamente, come indicato dal giudice di Palermo, con la rimozione della cartellonistica che ne segnalava la non praticabilità, e quindi nel luogo ove insiste la strada, che ricade nel circondario del Tribunale di Termini imerese.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Il provvedimento amministrativo che ha disposto l'apertura del tratto stradale, invece, è stato adottato, secondo quanto rappresentato dai provvedimenti declinatori della competenza, dagli organi amministrativi a ciò preposti in Palermo, mettendo per ora da canto l'osservazione incidentalmente svolta dal giudice palermitano - perché capace di far venire meno i presupposti del conflitto -, secondo cui l'ordinanza di apertura fu invero emessa in Agrigento, ove si trovava la sede operativa del centro edilizia per la Regione siciliana di ANAS S.p.A.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li><em> Si tratta allora di stabilire, precisa la Corte, se nella configurazione di imputazione la materiale apertura della strada, a fronte del provvedimento amministrativo che l'ha disposta e l'ha resa dunque adempimento materiale conseguente e obbligatorio, costituisca un mero post factum o il <strong>momento di concretizzazione dell'offesa penalmente rilevante</strong>.</em></li> <li><em> L'imputazione struttura la correlazione dell'apertura della strada alla ostentazione, in modo simulato, di eccezionali meriti manageriali della dirigenza di ANAS S.p.A., con la conseguenza che l'apprezzamento di tale utilitaristico personale vantaggio può e deve essere commisurato non già all'adempimento materiale della rimozione della cartellonistica di divieto in loco, quanto al provvedimento che ha ordinato e disposto il materiale adempimento.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>È infatti quel provvedimento a segnare il prospettato, indebito, successo manageriale del gruppo dirigente e non la mera esecuzione di quanto compiutamente disposto dall'autorità di amministrazione tecnica.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="6"> <li><em> Si richiama, per spiccata similitudine con il caso in esame, quello - già valutato dalla giurisprudenza di legittimità - dell'emissione di un permesso di costruire illegittimo nell'ambito della fattispecie di abuso di ufficio, per il quale si è appunto affermato che "qualora la condotta consista nell'emanazione di un permesso di costruire illegittimo, <strong>il momento consumativo coincide con l'adozione dell'atto stesso</strong> in quanto in tale momento si verifica il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, mentre l'eventuale successiva attività edificatoria, così come l'eventuale alienazione del terreno divenuto edificabile, costituisce un "<strong>post factum</strong>" che dipende dall'azione di un soggetto diverso rispetto al pubblico ufficiale che ha emanato l'atto illegittimo - Sez. 3, n. 44104 del 19/04/2018, Rv. 274127 -. Allo stesso modo può ora dirsi che la rimozione della cartellonistica di segnalazione del divieto di transito e della eventuale altra strumentazione di impedimento dello stesso ha costituito, all'interno della vicenda delineata in imputazione, un mero post factum estraneo al momento consumativo dell'ipotizzato reato.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>In buona sostanza, quando l'utilità perseguita con l'illecita condotta induttiva di cui all'art. 319-quater cod. pen. necessita, per la sua realizzazione, di un provvedimento amministrativo a carattere dispositivo, cui debba poi fare seguito soltanto l'esecuzione di una attività meramente materiale, il momento consumativo del reato coincide con <strong>l'esercizio della potestà provvedimentale</strong>, senza che assuma a tal fine rilievo la successiva attività materiale.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="7"> <li><em> Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>P.Q.M.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>