Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 14 aprile 2022 n. 12210
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Considerato che:
– col ricorso in questione si prospetta nella sostanza la necessità di una correzione di un errore materiale, e non già della revocazione dell’ordinanza impugnata, in considerazione del livello d’incidenza dell’errore;
– nel caso in esame, difatti, l’errore ha colpito la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, e non già la formazione di quella volontà: poiché mai il giudizio d’appello è stato svolto, non è ipotizzabile che si sia erroneamente formata la volontà di rimettere il giudizio al giudice d’appello che non era stato adito;
– queste sezioni unite sono dunque incorse in un mero errore di redazione del documento cartaceo, e non già in un errore sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (sulla distinzione tra errore revocatorio ed errore di fatto, si vedano, tra le ultime, Cass. n. 32665/21 e n. 34622/21);
– il ricorso, dunque, benché denominato e strutturato come ricorso per revocazione, va qualificato come ricorso per la correzione di errore materiale;
– difatti, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l’erroneità del deciso per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto (Cass. n. 657/03), con la conseguente necessità di un’impugnazione, non vale il contrario, proprio perché la correzione di errore materiale implica l’esattezza della decisione, nonostante l’erroneità dell’indicazione dei dati documentali;
– ritenuta la sussistenza dell’errore materiale denunciato, ne va disposta la correzione.
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