Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 15 ottobre 2020 n. 22375
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è inammissibile.
La regolamentazione normativa dei profili processuali della liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice amministrativo si rinviene nel Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), applicabile al processo amministrativo (art. 2 T.U. spese) e nel codice del processo amministrativo (in particolare, artt. 66 e 67).
La liquidazione del compenso avviene, perciò, con decreto del presidente dell’ufficio giudiziario o della sezione di appartenenza, e avverso tale decreto presidenziale si può proporre opposizione che si svolge davanti al medesimo ufficio. Sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato non è comunque certamente ammissibile la proposizione di ricorso per cassazione per violazione di legge, nemmeno al fine di denunciare che il giudice non avesse il potere di procedere alla liquidazione in favore dell’ausiliare per essere maturato il termine di decadenza previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, e che, pertanto, il provvedimento risulta abnorme.
Né in tal caso è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in cassazione, non potendosi estendere il controllo di giurisdizione su provvedimenti pur prospettati come abnormi o anomali, ove si tratti di denunciare non una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, come definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, quanto errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.
III. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.