Testo rilevante della decisione:
- «Questo Collegio condivide il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui non è configurabile la truffa processuale nel caso in cui l’agente ottenga una decisione a lui favorevole in un giudizio civile, mediante artifici e raggiri idonei a trarre in inganno il giudice procedente; tale condotta non integra, infatti, uno degli elementi essenziali del delitto previsto e punito dall’ 640 c.p.ossia il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto tratto in inganno dalla condotta illecita posta in essere dall’imputato. (vedi fra le altre Sez. 2, n. 39314 del 09/07/2009, Rv. 245291-01: «La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell’elemento costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all’emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest’ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale»). La pronuncia del provvedimento monitorio costituisce, quindi, esercizio della funzione giurisdizionale, esplicazione di un potere di natura pubblicistica che incide nella sfera di autonomia patrimoniale riconosciuta ai privati dall’ordinamento».
- «(…) La natura giurisdizionale del decreto ingiuntivo non permette, pertanto, di ritenere la disposizione patrimoniale cui erano tenuti gli odierni ricorrenti come atto espressivo di autonomia privata con conseguente insussistenza dell’elemento materiale del reato di truffa. Perché si possa parlare di atto di disposizione patrimoniale idoneo a perfezionare l’elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice di cui all’ 640 c.p., è, infatti, necessario che la persona offesa, a causa di un errore indotto da una condotta fraudolenta, ponga in essere un atto volontario causativo di un proprio danno patrimoniale. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251499 – 01)(…)».
Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 35943/2022.