<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V Sezione, sentenza 28 ottobre 2020, causa C-637/2019</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>19 Si deve osservare preliminarmente che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la fotografia di cui trattasi nel procedimento principale è stata trasmessa al giudice adito mediante messaggio di posta elettronica, sotto forma di copia elettronica.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>20 Orbene, deriva dalla giurisprudenza che la comunicazione al pubblico di un’opera, diversa dalla distribuzione delle sue copie materiali, non rientra nella nozione di «distribuzione al pubblico», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ma in quella di «<strong>comunicazione al pubblico</strong>», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punti 45, 51 e 52).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>21 In tal contesto, va considerato che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, comprende la trasmissione per via elettronica ad un organo giurisdizionale, a titolo di elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati, di un’opera protetta.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>22 Al riguardo, secondo la giurisprudenza costante della Corte relativa all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un <strong>atto di comunicazione di un’opera</strong> e la <strong>comunicazione di quest’ultima al pubblico</strong> (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 37, nonché del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>23 Come risulta altresì da tale giurisprudenza, precisa la Corte, in primo luogo è idoneo a costituire un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 qualsiasi atto con il quale un utilizzatore, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a opere protette (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 26).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>24 Ciò accade con riferimento alla trasmissione di un’opera protetta, mediante messaggio di posta elettronica ad un organo giurisdizionale, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>25 In secondo luogo, perché venga in considerazione la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate a un pubblico (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>26 In proposito, osserva la Corte, la <strong>nozione di «pubblico»</strong> riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 84; del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 41, e del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 45).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>27 La Corte ha sottolineato, riguardo al carattere indeterminato dei destinatari potenziali, che si tratta di rendere un’opera percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 85, e del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 42).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>28 Nella specie, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale, ai paragrafi da 42 a 44 delle sue conclusioni, si deve considerare che una comunicazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia rivolta ad un gruppo chiaramente definito e limitato di persone che esercitano le loro funzioni nell’interesse pubblico, in seno ad un organo giurisdizionale e non ad un numero indeterminato di destinatari potenziali.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>29 Pertanto, chiosa ancora la Corte, tale comunicazione è effettuata non ad un gruppo di persone in generale, bensì a professionisti <strong>individuali e determinati</strong>. In tal contesto, si deve considerare che la trasmissione per via elettronica di un’opera protetta ad un organo giurisdizionale, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati, non può essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, punti 23 e 24).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>30 È priva di rilievo, al riguardo, l’esistenza, nel diritto nazionale, di regole in materia di <strong>accesso ai documenti pubblici</strong>. Infatti, tale accesso viene concesso non dall’utilizzatore che ha trasmesso l’opera all’organo giurisdizionale, ma da quest’ultima ai singoli che ne fanno domanda, in forza di un obbligo e secondo un procedimento previsti dal diritto nazionale, relativo all’accesso ai documenti pubblici, sulle cui disposizioni la direttiva 2001/29 non ha alcuna incidenza, come espressamente previsto dal suo articolo 9.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>31 Occorre rilevare che dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 emerge che l’interpretazione accolta al punto 29 della presente sentenza permette di garantire, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra <strong>l’interesse dei titolari dei diritti d’autore</strong> e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, ora sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e <strong>la protezione degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori dei materiali protetti nonché dell’interesse generale</strong> (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>32 In particolare, la Corte ha già avuto occasione di ricordare che non risulta in alcun modo dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta né dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di proprietà intellettuale sancito da tale disposizione sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto, dato che occorre effettuare un <strong>bilanciamento</strong> tra tale diritto e gli altri diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata), tra i quali figura il diritto ad un ricorso effettivo garantito all’articolo 47 della Carta.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>33 Orbene, conclude la Corte, tale diritto sarebbe seriamente compromesso se il titolare di un diritto fosse in grado di opporsi alla comunicazione di elementi di prova ad un organo giurisdizionale per il solo motivo che tali elementi di prova contengono un oggetto protetto a norma del diritto d’autore.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>34 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che <strong>la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un’opera protetta, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati</strong>.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Francesca Senia</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>