TAR Lombardia – Milano III – sentenza 29.11.2023 n. 2861
PRINCIPIO DI DIRITTO
Invero, la nota si colloca nella dialettica di un procedimento aperto ma non concluso a fronte dell’istanza presentata da AVF; nota che riporta al più l’opinione del Sindaco, cui, del resto, non compete l’adozione del provvedimento finale, riservato alla valutazione del Dirigente di settore.
Non si tratta di un parere vincolante, né di un atto che manifesta una precisa determinazione amministrativa, limitandosi a riferire dell’“intenzione” dell’amministrazione di non autorizzare alcuna richiesta ad operare all’interno della “futura fascia di allargamento di via Milano”; intenzione riferita anche ad attività di “posa di cartellonistica” e pertanto neppure calibrata in modo puntuale sulla specifica istanza presentata da AVF srl.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La nota impugnata è priva di valore provvedimentale, in quanto non reca alcuna determinazione amministrativa, limitandosi a riferire, su richiesta della ricorrente, dell’esito di un colloquio che la Dirigente ha avuto con il Sindaco e nel corso del quale quest’ultimo avrebbe escluso la possibilità di rilasciare le autorizzazioni richieste.
La nota segue ad una serie di interlocuzioni tra la Dirigente e AVF nelle quali proprio quest’ultima richiedeva alla prima di “parlare” con il Sindaco, per sottoporgli la questione.
L’atto impugnato è solo una comunicazione con la quale la Dirigente riferisce l’esito del colloquio avuto con il Sindaco e sollecitato dalla ricorrente.
Non si tratta di un provvedimento perché non reca alcune decisione amministrativa in ordine all’istanza avanzata