Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, ud. dep. 10 marzo 2025, n. 9788
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivo diverso da quelli consentiti ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
- Deve al riguardo rilevarsi che «l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01): in tale prospettiva si è sottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata.
2.1. Il principio è stato successivamente più volte ribadito, essendosi, in particolare, rilevato che «qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 -01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 – 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819 – 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fatto correttamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito).
- Proprio alla luce di tali principi deve essere valutato il profilo dedotto in questa sede.
3.1. La sentenza impugnata ha dato conto di quanto formava oggetto del terzo motivo dell’originario ricorso, concernente il tema della corretta qualificazione del dichiarante M., ai fini dell’applicazione del regime ad essa correlato.
3.2. Nel rispondere alla deduzione in quella sede formulata le Sezioni Unite hanno rilevato la manifesta infondatezza del motivo: in primo luogo hanno, al riguardo, sottolineato che «dai contenuti dell’esame dibattimentale del predetto collaboratore di giustizia emerge che le condotte da lui attribuite al ricorrente – là dove fa riferimento alla perpetrazione di una serie di truffe concordate dal sodalizio dei V. e da quello facente capo ai F. – vedono il dichiarante direttamente coinvolto nelle relative attività quale rappresentante dei primi, tanto che nell’udienza dibattimentale del 26 gennaio 2016 il Pubblico ministero comunicò di averlo iscritto nel registro degli indagati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, con l’aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991»; in secondo luogo, hanno precisato che «gli avvertimenti previsti dall’art. 64 cod. proc. pen. e la dichiarazione di impegno prescritta dall’art. 497 cod. proc. pen. per l’imputato in procedimento connesso o collegato che non si avvalga della facoltà di non rispondere riguardano esclusivamente la posizione del dichiarante «non coinvolto nello stesso fatto», non sussistendo alla luce di tale analisi «le condizioni per ritenere che il dichiarante dovesse essere chiamato a riferire di fatti involgenti esclusivamente l’altrui responsabilità».
3.3. Orbene, le Sezioni Unite hanno indicato i presupposti fattuali della propria valutazione, riferiti alle vicende oggetto delle dichiarazioni, coinvolgenti lo stesso collaboratore di giustizia, e alla iscrizione del dichiarante nel registro degli indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991: proprio sulla scorta di tali dati di fatto hanno ritenuto che il collaboratore non fosse stato chiamato a riferire di fatti involgenti esclusivamente l’altrui responsabilità, quale presupposto necessario per un diversa qualificazione del dichiarante.
3.4. Ma, a fronte di quei presupposti, di per sé incontroversi, le censure sollevate in questa sede dal ricorrente si risolvono, in realtà, nella contestazione del significato giuridico attribuibile agli stessi, in funzione della riconducibilità del dichiarante ad una figura soggettiva diversa da quella individuata dalle Sezioni Unite e implicante l’applicazione dell’art. 210, comma 6, cod. proc. pen., con conseguente formulazione dell’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e attribuzione della veste di testimone assistito.
3.5. Ciò significa che il ricorso non deduce un errore percettivo nella lettura degli atti, ma un errore valutativo, avente ad oggetto l’inquadramento giuridico dei fatti e l’interpretazione delle norme processuali, cioè proprio quanto deve ritenersi precluso alla luce dei principi in precedenza richiamati.