Cassazione Penale, sez. I, sentenza 30 agosto 2024, n. 33308
PRINCIPIO DI DIRITTO
È pacifica (…) l’attribuzione al Giudice penale di un controllo in tema di legittimità del
provvedimento amministrativo posto a base della posteriore trasgressione.
Si è affermato sul tema (tra le molte, Sez. L. n. 41738 del 16.9.2014, Rv. 260515) che
lì dove il provvedimento amministrativo abbia valorizzato come motivo dell’inquadramento in una categoria tipica di pericolosità una condotta che non costituisce reato (ad esempio la prostituzione) è doverosa la sua disapplicazione da parte del Giudice penale chiamato a pronunziarsi sulla ricorrenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 2 co. 2, L. l423/56 (attuale art. 76 co. 3 D.Lgs. n. 159 del 2011).
Ciò perché la stessa previsione di legge che facoltizza la misura pone come
presupposto dell’ordine di allontanamento non un qualsivoglia comportamento pericoloso per la sicurezza pubblica (nozione che aprirebbe il varco a forme incontrollabili di discrezionalità) ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categorie criminologiche di cui al precedente articolo 1 (n. 1 soggetti abitualmente dediti, sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi; n. 2 soggetti che per condotta e tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, produttori di proventi derivanti da attività delittuose con cui si sostengono, almeno in parte; n. 3 soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
4.1 È pacifica, nella giurisprudenza di questa Corte, l’attribuzione al Giudice penale di
un controllo in tema di legittimità del provvedimento amministrativo posto a base della posteriore trasgressione. Si è affermato sul tema (tra le molte, Sez. L. n. 41738 del 16.9.2014, Rv. 260515) che lì dove il provvedimento amministrativo abbia valorizzato come motivo dell’inquadramento in una categoria tipica di pericolosità una condotta che non costituisce reato (ad esempio la prostituzione) è doverosa la sua disapplicazione da parte del Giudice penale chiamato a pronunziarsi sulla ricorrenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 2 co. 2, L. l423/56 (attuale art. 76 co. 3 D.Lgs. n. 159 del 2011).
Ciò perché la stessa previsione di legge che facoltizza la misura pone come
presupposto dell’ordine di allontanamento non un qualsivoglia comportamento pericoloso per la sicurezza pubblica (nozione che aprirebbe il varco a forme incontrollabili di discrezionalità) ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categorie criminologiche di cui al precedente articolo 1 (n. 1 soggetti abitualmente dediti, sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi; n. 2 soggetti che per condotta e tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, produttori di proventi derivanti da attività delittuose con cui si sostengono, almeno in parte; n. 3 soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica).
Ancora, in applicazione del medesimo principio si è affermato che in tema di
contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del Giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (…)