<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 29 novembre 2019 n. 31267</strong><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> – La ricorrente Angelo Campione s.a.s. argomenta diffusamente sui profili che verrebbero ad integrare il sindacato di merito compiuto dal Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata in questa sede (dal § 19.3 al § 19.9), sul giudizio di congruità dell’offerta di gara, per aver il giudice amministrativo sostituito la propria valutazione a quella spettante all’Amministrazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica sindacabile da detto giudice unicamente nel caso di “gravissimi errori di fatto, o macroscopiche illogicità o gravi incongruenze, insussistenti nella specie”, là dove, peraltro, la decisione assunta si baserebbe anche su “affermazioni tecnicamente errate nei concetti espressi”.</em></li> <li><em> – Il ricorso è inammissibile.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>2.1. – Lo è anzitutto quanto alle censure che si diffondono nell’evidenziare che il Consiglio di Stato avrebbe travisato il contenuto della documentazione a supporto delle ragioni di essa aggiudicatala o, comunque, espresso valutazioni arbitrarie anche sotto il profilo tecnico, risolvendosi esse in prospettazioni di </em>errores in iudicando<em> o </em>in procedendo<em>, che non danno luogo al travalicamento da parte del giudice amministrativo dei limiti esterni della giurisdizione sindacabile da questa Corte di cassazione </em>ex<em> art. 111, ottavo comma, Cost.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>2.2. – Lo è anche in riferimento alla censura, centrale nell’economia del ricorso, di eccesso di potere giurisdizionale, poiché è principio consolidato che tale vizio, sotto il profilo dello <strong>sconfinamento nella sfera del merito</strong>, preclusa al giudice amministrativo, non è configurabile allorquando vengano sindacate le valutazioni compiute dalle commissioni di gara in sede di <strong>verifica dell’anomalia di un’offerta</strong>, non attenendo tale controllo al <strong>merito</strong> dell’azione amministrativa, ma all’esercizio della <strong>discrezionalità tecnica</strong> (tra le altre, Cass., S.U., n. 28265/2005; Cass., S.U., n. 17143/2011; Cass., S.U., n. 16239/2014; Cass., S.U., n. 22755/2018).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>E nella specie la decisione assunta con la sentenza impugnata -essendo incentrato l’annullamento dell’aggiudicazione su profili di incongruità o comunque difetto di motivazione del giudizio di non anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante in riferimento alla stima delle voci di costo (§§ 19.4 e 19.5; cfr. sintesi al § 3.2 del “Ritenuto che”, cui si rinvia), al contratto d’area relativo al personale (§ 19.7; cfr. sintesi al § 3.2 del “Ritenuto che”, cui si rinvia) e all’obsolescenza delle apparecchiature informatiche (§19.9; cfr. sintesi al § 3.2 del “Ritenuto che”, cui si rinvia) – si è mantenuta nell’alveo della verifica della validità dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della stessa amministrazione appaltante.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>2.3. – Né è concludente il profilo di doglianza che lamenta – nel richiamo alla decisione di primo grado dell’affermazione per cui “spetta alla stazione appaltante riattivare la procedura di gara e disporre, intatti i poteri discrezionali che ancora le residuano, l’aggiudicazione del contratto, che, viceversa, non può essere disposta da questo giudice” – l’imposizione di “un vincolo alla successiva azione amministrativa”, quale espressione di “un sindacato intrinseco,</em> ex se<em>, sintomo dell’eccesso di potere giurisdizionale”.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Con esso, infatti, si intercetta anzitutto una statuizione non relativa al perimetro delle censure mosse in appello dalla stessa Angelo Campione & C. s.a.s., bensì concernente le domande avanzate dalla C.E.D.O.C.A. in sede di revocazione e su cui la stessa sentenza impugnata in questa sede (al pari di quella di primo grado) ha escluso di “poter pronunciare”, là dove, poi, di detta statuizione non è comunque colta la ratio, ribadendosi con essa la piena discrezionalità amministrativa (ovviamente depurata dai vizi sindacabili già riscontrati) nel procedere alla riattivazione della procedura di gara e all’aggiudicazione dell’appalto.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Peraltro, giova in via dirimente osservare che la stessa ipotesi (di ben più ampia portata ed effetti rispetto a quella oggetto del presente ricorso) di declaratoria, da parte del Consiglio di Stato all’esito della verifica relativa alla valutazione di anomalia dell’offerta, di inefficacia del contratto e conseguente disposizione circa il subentro in esso dell’originaria vincitrice della gara non costituisce una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, rimanendo nell’alveo dell’esercizio della discrezionalità tecnica (Cass., S.U., n. 22755/2018, citata).</em></p> <ol start="3"> <li style="text-align: justify;"><em> – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Non ricorrono le condizioni per una condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sia ai sensi del primo, che del terzo comma di detta disposizione.</em></li> </ol>