<p class="western" align="justify"></p> <p class="western" align="justify"><b>Corte di Cassazione, V, sentenza del 29.10.2019, n. 44118</b></p> <p class="western" align="justify"><b>Massima</b></p> <p class="western" align="justify">L’eventuale errore da parte del giudice di pace nel richiamare l’art. 131-bis c.p. piuttosto che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 non può essere censurato solo in quanto tale ma è necessario, nel rispetto dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, che l’imputato deduca quale sia stato “in concreto” lo svantaggio processuale da rimuovere (nel caso de quo la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno) e dunque indichi le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre il giudice alla pronuncia di una sentenza ampiamente liberatoria.</p> <p class="western" align="justify"><i>Ylenia Menchise</i></p>