<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 13 dicembre 2019 n. 32977</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Si osserva che il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., per insussistenza di<strong>requisiti morali</strong><strong>non</strong> è espressione di <strong>discrezionalità amministrativa</strong> ma <strong>atto vincolato</strong>, sia nel presupposto che nel contenuto, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 120 già richiamato, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui — con riguardo all'ipotesi, diversa da quella all'esame, di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida — dispone che il prefetto «</em>provvede<em>», invece che «</em>può provvedere<em>», alla revoca della patente. Nella specie, la condanna risulta essere intervenuta in un momento anteriore al rilascio della patente. Si tratta, quindi, nel caso all’esame, dell'esercizio di un'<strong>attività del tutto vincolata</strong> - regolata da una <strong>norma di relazione</strong> - rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di <strong>diritto soggettivo</strong>, evidenziandosi che il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicché non si pone, neppure in astratto, ex art. 21 -octies legge n. 241 del 1990, la questione di annullabilità dell'atto in parola.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Alla luce di quanto sopra evidenziato e della giurisprudenza anche di legittimità (v. Cass. 14/05/2014, n. 10406; Cass. ord., 4/11/2010, n. 22491; C.d.S., sez. III, 6/06/2016, n. 2413; C.d.S., sez. III, 6 giugno 2016, n. 2413; TAR Toscana, sez. II, 29/10/2018, n. 1380; TAR Toscana, sez. II, 21/02/2018, n. 287; TAR Campania, sez. V, 20/06/2018, n. 4071; TAR Liguria, sez. II, 21/12/2017, n. 971; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 6/04/2017, n. 4316; TAR Sicilia, sez. I, 23/05/2017, n. 1386; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25/10/2016, n. 4952; TAR Piemonte, sez. II, 26/02/2016, n. 273), va dichiarata<strong>la giurisdizione del Giudice ordinario</strong>.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Essendo stato il regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento.</em></li> </ol>