<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 7 gennaio 2020 n. 111</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie che, come in questo caso, sia riconducibile allo schema del <strong>rapporto di servizio</strong> dei pretesi autori delle condotte contestate, mentre afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento (ex multis:Cass.S.U.n.13567/15; n.295/13; n.9188/12); -la <strong>F.I.S.E.</strong>, soggetto privato, è <strong>destinataria di contributi finanziari del C.O.N.I.</strong>, in base all'art.23 comma 2 dello Statuto di tale ente pubblico, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse (segnatamente, promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>-secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni unite (da ultimo riassunto in Cass.S.U. n.8676/19 e n.18991/17), da un lato, in tema di danno erariale è configurabile un <strong>rapporto di servizio</strong> tra la <strong>P.A. erogatrice di un contributo statale</strong> ed i <strong>soggetti privati</strong> i quali, disponendo della somma erogata in modo <strong>diverso da quello preventivato</strong> o ponendo in essere i presupposti per la <strong>sua illegittima percezione</strong>, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass.S.U.n.5019/10), <strong>distogliendo</strong> le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass.S.U.n.23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, <strong>disponendo della somma in modo diverso</strong> da quello programmato, <strong>frustri lo scopo perseguito</strong> dall'ente pubblico (Cass.S.U.n. 1774/13);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>dall'altro lato, poichè la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la <strong>responsabilità amministrativa</strong> attinge anche coloro che intrattengano con la società un <strong>rapporto organico</strong> «... </em>ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati<em>»; e ciò in quanto «</em>nello schema sopra delineato, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla <strong>provenienza dal bilancio pubblico</strong> dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo <strong>per i fini</strong> cui gli stessi sono <strong>destinati</strong><em>» (Cass. S.U. n.3310/14; n. 295/13; n.5019/2010; n.23332/09; n.25513/06);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>-si impone dunque la declaratoria della giurisdizione contabile sulla controversia in esame; -sul ricorrente debbono gravare, in ragione della soccombenza, le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore del C.O.N.I.; non vi è invece luogo a provvedere sulle spese nei riguardi del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, che è <strong>parte solo in senso formale</strong> (</em>ex multis<em>: Cass.S.U.n.11139/17.</em></p>