<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 11 novembre 2019 n. 29089</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., Sez. U., 3 febbraio 2016, n. 2052; Cass., Sez. U., 25 febbraio 2016, n. 3732; Cass., Sez. U., 21 settembre 2017, n. 21975; Cass., Sez. U., 12 dicembre 2018, n. 32180), ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo), da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di </em>neminem laedere<em>); dalla lettura dell’atto introduttivo nel caso di specie risulta che gli attori non hanno chiesto la refusione – in forma specifica e per equivalente – dei nocumenti derivanti dalla illegittima attività provvedimentale della P.A. ovvero da un comportamento per come conformato dalla predetta attività, ma hanno contestato la scelta dei mezzi, degli strumenti e delle modalità di esecuzione dell’opera pubblica, ritenendola in concreto realizzata in spregio alle cautele – in termini di diligenza, prudenza e perizia – imposte dal dovere di</em> neminem laedere<em>, con conseguente lesione del loro diritto di proprietà; è bensì esatto che gli attori hanno anche dedotto che l’Amministrazione convenuta “</em>non ha progettato … le opere necessarie per continuare ad assicurare l’accesso ai lotti degli attori, che attualmente è appena garantito solo per uno di essi mentre è stato inibito completamente per gli altri due che sono rimasti inaccessibili<em>”; sennonché, nel contesto complessivo dell’atto introduttivo, il riferimento alla mancata progettazione non è svolto per veicolare una censura di illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica, ma ha una valenza meramente descrittiva, lamentandosi in realtà soltanto la cattiva esecuzione dell’opera pubblica e contestandosi di fatto le modalità di realizzazione dei lavori.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>A base della domanda nel caso di specie non è prospettata l’illegittimità del provvedimento amministrativo che ha disposto l’opera pubblica: a fondamento della stessa, è dedotta l’illiceità della mera condotta esecutiva, per avere la P.A. contravvenuto alle regole della diligenza nella costruzione dell’opera pubblica; d’altra parte, la giurisdizione ordinaria non è preclusa dal fatto che gli attori abbiano domandato – accanto al “</em>risarcimento del notevole danno subito e subendo<em>” – l’esecuzione delle opere e degli interventi necessari per garantire l’accesso ai fondi di loro proprietà; difatti, l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella realizzazione di un’opera pubblica può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un </em>facere<em> specifico, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del</em> neminem laedere<em> (Cass., Sez. U., 20 ottobre 2014, n. 22116; Cass., Sez. U., 10 luglio 2017, n. 16986); va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.</em></p>