<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 5 novembre 2019 n. 28330</strong><strong> </strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va richiamato il costante insegnamento della Corte secondo cui, affinché il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della relativa formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (cfr., tra le tante, sentt. nn. 8478/08, 27881/08, 28515/17). Inconcludente va quindi giudicato il rilievo, svolto nella memoria illustrativa del Comune di X, sulla mancata contestazione, da parte degli odierni ricorrenti, della intervenuta irrevocabilità di tale sentenza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La controversia in esame appartiene alla giurisdizione esclusiva del GA, ai sensi dell’articolo 133, lett. g), c.p.a., perché concerne comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. I ricorrenti, a sostegno della ritenuta competenza giurisdizionale del GO, richiamano i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 e deducono che la presente controversia avrebbe ad oggetto meri comportamenti della pubblica amministrazione, non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, sostanzialmente argomentando che il Comune di X e la società Y avrebbero operato in carenza assoluta di potere. L’argomento dei ricorrenti non merita accoglimento; nel ricorso si dà atto che tanto la delibera Aquanto la delibera B del consiglio comunale di X contenevano la dichiarazione di pubblica utilità. Tanto basta a radicare la giurisdizione esclusiva del GA. Il Collegio intende dare, infatti, conferma e seguito al principio, già espresso dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 10879/15, che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del GA, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita anche successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità medesima; principio ancora ribadito con la sentenza n. 9334/18, così massimata: «</em>In tema di risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l’individuazione e la configurazione dell’opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale<em>»</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va altresì disattesa la tesi secondo cui la domanda dei ricorrenti relativa agli importi versati a titolo di ICI ed IMU rientrerebbe nella giurisdizione del giudice tributario; l’oggetto di tale domanda, infatti, non è l’obbligazione tributaria (adempiuta), bensì un credito vantato dai ricorrenti a titolo risarcitorio, come fatto palese dall’uso espresso del termine “</em>risarcimento<em>”.</em></p>