Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 28 aprile 2020 n. 8237
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Il conflitto deve essere risolto nel senso dell’affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Secondo il costante orientamento di queste Sezioni Unite, in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un’ipotesi di cd. sconfinamento, ossia nel caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l’azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (così, da ultimo, SSUU 18272/2019; in termini, SSUU 25044/2016, SSUU 3723/2007).
Tale orientamento, peraltro condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 1425/2017), va qui confermato; né a tale conclusione è di ostacolo il disposto dell’articolo 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina i presupposti per l’adozione del relativo provvedimento e la misura dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell’immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione “sine titulo”.
Tanto premesso in diritto, il Collegio osserva che la causa ha sostanzialmente ad oggetto l’accertamento della proprietà dell’area in cui è stato posato il tratto di tubazione in contestazione (area in relazione alla quale la proprietà dei sigg. Colantuoni, da costoro dedotta, è contestata dal Comune di Ercolano); in caso di positivo accertamento della proprietà dei sigg. Colantuoni su tale area, si dovrà poi accertare e determinare il danno a costoro cagionato dall’occupazione usurpativa della stessa ad opera del Comune di Ercolano; ulteriore oggetto della causa è, poi, l’accertamento e la quantificazione del danno lamentato dai sigg. Colantuoni in ragione delle lesioni asseritamente causate dall’esecuzione dei lavori ad un muro di cinta e di sostegno della loro proprietà.
Si tratta, come correttamente rilevato dal TAR Campania, di questioni prive di qualunque collegamento con l’esercizio di un potere pubblico da parte del comune di Ercolano. Donde la giurisdizione delll’autorità giudiziaria ordinaria. La sentenza declinatoria del Tribunale di Napoli va cassata.
Non vi è luogo a regolamento di spese, non avendo le parti in causa spiegato difese in questa sede.